Regolamento (UE) 2024/2754
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione, del 29 ottobre 2024, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l'inchiesta antisovvenzioni sui veicoli elettrici a batteria cinesi e introduce dazi compensativi definitivi, ritenendo provati sovvenzioni compensabili, minaccia di pregiudizio grave e nesso causale. La Commissione considera che l'industria dell'Unione sia in una fase di transizione verso l'elettrificazione, ma che le importazioni sovvenzionate dalla RPC stiano comprimendo prezzi, quote di mercato e redditività. Sono fissate aliquote differenziate per i principali gruppi esportatori cinesi e una aliquota residuale per tutte le altre società.
Istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni nell'UE di veicoli elettrici a batteria nuovi per il trasporto di persone originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, azionati esclusivamente da uno o più motori elettrici, compresi quelli dotati di range extender a combustione interna. Sono esclusi i veicoli della categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 e i motocicli. Il prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 8703 80 10 e codice TARIC 8703 80 10 10. Si applica alle importazioni originarie della RPC; le aliquote individuali valgono solo per le società elencate nell'articolo 1 e nell'allegato, mentre tutte le altre imprese cinesi sono soggette all'aliquota residuale. Il regime riguarda il periodo di efficacia del regolamento e si inserisce in una procedura antisovvenzioni avviata d'ufficio dalla Commissione, con registrazione delle importazioni dal 7 marzo 2024. I dazi provvisori già istituiti non vengono riscossi in via definitiva; non è inoltre disposta la riscossione retroattiva sulle importazioni registrate.
Dazi compensativi definitivi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione conclude l'inchiesta antisovvenzioni avviata d'ufficio nel 2023 sulle importazioni nell'Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che tali importazioni beneficino di sovvenzioni compensabili e che esse causino una minaccia di pregiudizio grave all'industria dell'Unione, in un mercato che sta attraversando la transizione dai veicoli ICE ai veicoli elettrici a batteria.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il prodotto interessato è costituito da veicoli elettrici a batteria nuovi, destinati principalmente al trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, azionati esclusivamente da uno o più motori elettrici. Il regolamento include espressamente anche i veicoli dotati di range extender a combustione interna (unità di potenza ausiliaria), mentre restano esclusi i veicoli della categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 e i motocicli. L'applicazione riguarda le importazioni originarie della RPC e, sul piano operativo, le aliquote individuali si applicano solo alle società elencate nel dispositivo e nell'allegato; tutte le altre imprese cinesi sono soggette all'aliquota residuale.
Iter procedurale
La Commissione ha aperto l'inchiesta il 4 ottobre 2023 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base, dopo consultazioni con il governo della RPC. Ha quindi disposto la registrazione delle importazioni dal 7 marzo 2024 e ha istituito misure provvisorie il 4 luglio 2024 con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866. Nella fase finale ha raccolto osservazioni, tenuto audizioni e divulgato i fatti e le considerazioni principali, includendo ulteriori divulgazioni definitive e correzioni puntuali di dati e calcoli.
Sovvenzioni accertate e uso dei dati disponibili
La Commissione ha esaminato un ampio ventaglio di regimi e strumenti di sostegno: finanziamenti agevolati, linee di credito, cambiali di accettazione bancaria, sconti di effetti, capitalizzazioni del debito, conferimenti di capitale, obbligazioni, sussidi diretti, incentivi fiscali, esenzioni e agevolazioni tributarie, nonché la fornitura di terreni, batterie e litio-ferro-fosfato a condizioni inferiori al normale. In più punti ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, ritenendo che il governo della RPC, alcune banche, associazioni di categoria e taluni gruppi di produttori abbiano omesso di collaborare pienamente o di fornire le informazioni richieste.
Finanziamenti agevolati e altre forme di credito
Nel capitolo dedicato ai finanziamenti agevolati, la Commissione ha considerato gli istituti finanziari cinesi, statali e privati, come enti pubblici o comunque soggetti a incarico/ordine del governo della RPC. Ha ritenuto che il sistema bancario operi in un quadro normativo che orienta il credito verso le industrie incentivate, tra cui quella dei veicoli elettrici a batteria, e che ciò giustifichi l'uso di parametri di riferimento esterni quando i tassi o le commissioni praticati siano distorti. La Commissione ha confermato tassi di sovvenzione specifici per prestiti, linee di credito, cambiali di accettazione bancaria, effetti allo sconto e altre forme di sostegno finanziario.
Sovvenzioni fiscali
Il regolamento conferma la compensabilità di diversi regimi fiscali cinesi. Tra questi, la riduzione dell'imposta sul reddito delle imprese per imprese ad alta e nuova tecnologia, le detrazioni agevolate per spese di R&S, l'esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate, la detrazione dei ricavi da trasferimento di tecnologia, l'esenzione dall'imposta sul consumo per batterie e la riduzione dell'EIT per industrie chiave. La Commissione ha qualificato tali regimi come specifici, de jure o de facto, in quanto limitati a determinati settori, imprese o aree geografiche, e ha quantificato i vantaggi fiscali corrispondenti.
Fornitura di terreni, batterie e materie prime a condizioni agevolate
Per i diritti di uso dei terreni, la Commissione ha ritenuto che il mercato fondiario cinese sia distorto e ha utilizzato il Taipei cinese come parametro esterno di riferimento. Ha inoltre concluso che i fornitori cinesi di batterie e di litio-ferro-fosfato agiscano come enti pubblici o, in alternativa, come soggetti operanti su incarico o ordine dello Stato, anche attraverso associazioni di categoria e organismi di partito. In mancanza di dati affidabili sul mercato interno, la Commissione ha ricorso a benchmark esterni, tra cui i dati BMI, e ha determinato sovvenzioni molto rilevanti sulla fornitura di batterie e LFP a condizioni inferiori al prezzo di mercato.
Inchiesta su pregiudizio, minaccia di pregiudizio e nesso causale
La Commissione ha definito l'industria dell'Unione focalizzandosi sulla produzione nell'Unione, non sulla nazionalità dei marchi o dei gruppi. Ha riconosciuto che molti produttori dell'Unione sono OEM tradizionali in fase di transizione verso i veicoli elettrici a batteria, in linea con il regolamento (UE) 2019/631, come modificato dal regolamento (UE) 2023/851. Tuttavia ha osservato che l'industria dell'Unione ha subito una forte pressione concorrenziale dalle importazioni sovvenzionate cinesi, con incremento delle quote di mercato delle importazioni, calo della quota dell'industria dell'Unione, compressione dei prezzi e deterioramento della redditività.
Dati di mercato e analisi prospettica
Per supportare la valutazione prospettica, la Commissione ha esaminato anche i dati del quarto trimestre 2023, del primo trimestre 2024 e, in parte, del secondo trimestre 2024. Questi dati hanno mostrato che le importazioni cinesi sono rimaste elevate e che la quota di mercato dei marchi cinesi è aumentata fino al 14,1 % nel secondo trimestre 2024. Parallelamente la redditività dell'industria dell'Unione ha continuato a peggiorare, confermando che la minaccia di pregiudizio era chiara, imminente e prevedibile.
Interesse dell'Unione e consumatori
Nel bilanciamento degli interessi, la Commissione ha concluso che le misure sono necessarie per ristabilire condizioni di parità e consentire all'industria dell'Unione di raggiungere economie di scala essenziali per la riduzione dei costi unitari e l'offerta di veicoli elettrici più accessibili. Ha ritenuto che l'aumento dei prezzi al consumatore sarà limitato e comunque non tale da compromettere la transizione verso la mobilità elettrica. Sono stati respinti gli argomenti relativi a presunti effetti negativi sugli obiettivi climatici, su eventuali ritorsioni cinesi, su una presunta concorrenza interna nell'industria dell'Unione e su un supposto protezionismo.
Misure definitive e conseguenze pratiche
Il regolamento istituisce dazi compensativi definitivi pari al 17,0 % per BYD, al 18,8 % per Geely, al 35,3 % per SAIC, al 7,8 % per Tesla (Shanghai), al 20,7 % per le altre società che hanno collaborato e al 35,3 % per tutte le altre società. Sono previsti codici addizionali TARIC individuali e l'obbligo di fattura commerciale valida per beneficiare dell'aliquota individuale. La Commissione ha però deciso di non riscuotere i dazi provvisori e ha escluso la riscossione retroattiva sulle importazioni registrate, poiché non è stato accertato che la minaccia di pregiudizio si fosse già concretizzata in un pregiudizio grave.
Impegni di prezzo e monitoraggio
Le offerte di impegno presentate dalla CCCME, dai singoli gruppi e da alcune società del gruppo Geely sono state respinte perché considerate inadeguate e difficili da monitorare e applicare. La Commissione ha richiamato la complessità tecnica del prodotto, la moltitudine di modelli e NCP, la struttura societaria articolata dei gruppi esportatori e il rischio di compensazione incrociata. Tuttavia ha lasciato aperta la possibilità di ulteriori consultazioni per individuare in futuro impegni efficaci e applicabili.
Disposizioni principali
Apertura d'ufficio e sviluppo dell'inchiesta
La Commissione ha avviato d'ufficio l'inchiesta il 4 ottobre 2023 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base, dopo consultazioni con il governo della RPC. Sono state disposte la registrazione delle importazioni dal 7 marzo 2024 e misure provvisorie il 4 luglio 2024 con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866. La fase finale ha incluso divulgazione definitiva, ulteriori informazioni definitive e audizioni con le parti interessate.
Prodotto interessato e inclusioni/esclusioni
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da veicoli elettrici a batteria nuovi per il trasporto di persone, incluse le versioni con range extender a combustione interna, classificati ex 8703 80 10. Sono esclusi i veicoli della categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 e i motocicli. La Commissione ha chiarito che i range extender non escludono il prodotto dall'ambito dell'inchiesta.
Sovvenzioni compensabili e utilizzo dei dati disponibili
La Commissione ha confermato l'esistenza di sovvenzioni connesse, tra l'altro, a finanziamenti agevolati, linee di credito, cambiali di accettazione bancaria, sconti di effetti commerciali, capitalizzazioni del debito, conferimenti di capitale, obbligazioni, sussidi diretti, incentivi fiscali e fornitura di terreni o batterie a corrispettivo inferiore. In più punti ha fatto ricorso ai dati disponibili ex articolo 28 del regolamento di base per parziale o totale mancata collaborazione del governo della RPC o di singoli gruppi.
Calcolo dei tassi di sovvenzione per i principali gruppi
Per i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti sono stati confermati tassi di sovvenzione pari allo 0,16 % per BYD, 0,77 % per Geely e 0,98 % per SAIC. Per gli altri finanziamenti agevolati i tassi sono stati pari al 3,60 % per BYD, 3,23 % per Geely e 7,56 % per SAIC. Per i sussidi diretti i tassi sono stati pari allo 0,61 % per BYD, 2,27 % per Geely, 8,19 % per SAIC e 0,27 % per Tesla (Shanghai). Per la politica di sovvenzioni fiscali i tassi sono stati pari al 2,01 % per BYD, 1,94 % per Geely, 2,18 % per SAIC e 2,49 % per Tesla (Shanghai).
Concessione di terreni, batterie e litio-ferro-fosfato
La Commissione ha ritenuto che la concessione di diritti di uso dei terreni a condizioni agevolate e la fornitura di batterie e litio-ferro-fosfato a prezzi inferiori al normale costituiscano sovvenzioni specifiche. Per i diritti di uso dei terreni ha utilizzato il Taipei cinese come parametro di riferimento; per batterie e litio-ferro-fosfato ha utilizzato dati di mercato esterni, compresi dati BMI, e ha attribuito tassi di sovvenzione pari al 1,20 % per BYD, 0,82 % per Geely, 0,65 % per SAIC e 0,05 % per Tesla (Shanghai) sui terreni, nonché 9,62 % per Geely, 12,60 % per SAIC e 4,35 % per Tesla (Shanghai) per le batterie, e 7,2 % per BYD per il litio-ferro-fosfato.
Sovvenzioni fiscali e altre agevolazioni
Sono state confermate la riduzione dell'EIT per imprese ad alta e nuova tecnologia, le detrazioni agevolate al lordo delle imposte per R&S, l'esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate, l'ammortamento accelerato per apparecchiature ad alta tecnologia, la detrazione dei ricavi da trasferimento di tecnologia, l'esenzione dall'imposta sul consumo di batterie e la riduzione dell'EIT per industrie chiave. I tassi di sovvenzione confermati includono, tra gli altri, 0,36 % per BYD nella riduzione EIT HNT, 0,57 % per BYD, 0,03 % per Geely e 1,47 % per SAIC nelle detrazioni per R&S, 0,16 % per Geely e 1,06 % per SAIC nell'esenzione dividendi, 0,05 % per Geely nella detrazione per trasferimento di tecnologia, 1,33 % per BYD nell'esenzione imposta consumo batterie e 0,66 % per Tesla (Shanghai) nella riduzione EIT per industrie chiave.
Determinazione del dazio definitivo
La Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di base, con aliquote del 17,0 % per il gruppo BYD, 18,8 % per il gruppo Geely, 35,3 % per il gruppo SAIC, 7,8 % per Tesla (Shanghai), 20,7 % per le altre società che hanno collaborato e 35,3 % per tutte le altre società. Sono previsti codici addizionali TARIC individuali per le società elencate e una fattura commerciale valida come requisito per l'applicazione delle aliquote individuali.
Minaccia di pregiudizio e nesso di causalità
La Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione sia in una fase di transizione dai veicoli ICE ai veicoli elettrici a batteria, ma che le importazioni cinesi sovvenzionate stiano causando undercutting, contrazione dei prezzi, perdita di quota di mercato e peggioramento della redditività. Il nesso causale è stato confermato dopo aver separato gli effetti di altri fattori noti, compresi importazioni da paesi terzi, esportazioni dell'industria dell'Unione, concorrenza interna, regolazione UE e questioni di offerta. I dati successivi al periodo dell'inchiesta hanno rafforzato la conclusione di una minaccia di pregiudizio grave imminente.
Interesse dell'Unione, consumatori e obiettivi climatici
La Commissione ha concluso che l'istituzione dei dazi è nell'interesse dell'Unione: protegge l'industria dell'Unione, consente economie di scala e non esclude la continuazione delle importazioni cinesi, ma a condizioni eque. L'aumento dei prezzi al consumatore è ritenuto limitato e circoscritto alle sovvenzioni sleali accertate. Sono stati respinti gli argomenti secondo cui le misure comprometterebbero la transizione verde o gli obiettivi climatici dell'UE; la Commissione ha ritenuto che la transizione all'elettrificazione resti compatibile con la protezione dell'industria europea.
Impegni di prezzo, non riscossione dei provvisori e retroattività
La Commissione ha respinto le offerte di impegno in materia di prezzi presentate da CCCME, SAIC, Smart e Volvo Car Asia Pacific Investment Holding Co. per inadeguatezza e difficoltà di monitoraggio/applicazione. Ha inoltre deciso che i dazi provvisori non siano riscossi definitivamente e che non si applichi la riscossione retroattiva alle importazioni registrate, poiché non è stato accertato che la minaccia di pregiudizio si fosse già trasformata in pregiudizio grave.
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