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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2807

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2807 della Commissione, del 28 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di un'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione [Manisa Mesir Macunu (IGP)]

Normativa europea32024R2807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l'iscrizione della denominazione "Manisa Mesir Macunu" nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione come IGP. L'atto dà seguito alla domanda presentata dalla Turchia ai sensi della disciplina previgente e proseguita sotto il regolamento (UE) 2024/1143, rilevando che non sono state presentate opposizioni. Si tratta di un regolamento di esecuzione puntuale, che produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione dell'indicazione geografica protetta "Manisa Mesir Macunu" nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica all'iscrizione, nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, dell'indicazione geografica "Manisa Mesir Macunu" (IGP). Riguarda quindi la specifica denominazione turca già oggetto di domanda di registrazione presentata dalla Turchia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione dell’IGP "Manisa Mesir Macunu"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2807 della Commissione dà attuazione al regolamento (UE) 2024/1143 disponendo l’iscrizione della denominazione "Manisa Mesir Macunu" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto si colloca nel quadro del nuovo sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli.

Contesto procedurale

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione dell’indicazione geografica "Manisa Mesir Macunu", presentata dalla Turchia, era già stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione secondo l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Effetto giuridico principale

Alla luce dell’assenza di opposizioni, la Commissione ritiene opportuno procedere all’iscrizione della denominazione nel registro unionale. L’articolo 1 dispone quindi l’iscrizione di "Manisa Mesir Macunu" come IGP nel registro di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, con conseguente riconoscimento e tutela della denominazione nell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Iscrizione dell'IGP "Manisa Mesir Macunu"

L'articolo 1 iscrive l'indicazione geografica "Manisa Mesir Macunu" nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, conferendole quindi tutela come indicazione geografica protetta (IGP).

Presupposti procedurali dell'iscrizione

Nei considerando si precisa che la domanda, presentata dalla Turchia e ricevuta prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Inoltre, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile per effetto dell'articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricolidiritto alimentaremercato interno

Testo integrale

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