Ordinanza n. 4178/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, n. 959/2026
Esito
La controversia
È stato proposto appello cautelare avverso un’ordinanza del TAR Campania. In sede di verifica della ritualità del gravame, il Consiglio di Stato ha rilevato che la notificazione dell’appello nei confronti delle Amministrazioni statali era stata effettuata presso gli indirizzi PEC delle amministrazioni intimate e dell’Avvocatura distrettuale, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege per i giudizi instaurati davanti al Consiglio di Stato. La notificazione è stata quindi ritenuta non conforme alle norme applicabili alla difesa in giudizio dello Stato, con conseguente necessità di assicurare l’integrità del contraddittorio mediante rinnovazione della notifica.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato, allo stato, né gli ulteriori profili processuali né il merito dell’appello cautelare, riservando ogni valutazione anche sulle spese. Ha ordinato all’appellante di rinnovare la notificazione del ricorso in appello ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 1611/1933, assegnando un termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha inoltre assegnato un ulteriore termine di 10 giorni, decorrente dal perfezionamento dell’ultima notificazione anche per il destinatario, per depositare presso la segreteria della Sezione il ricorso ritualmente notificato. Il prosieguo è stato fissato all’udienza camerale del 25 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
«, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,»
La disposizione, come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 148/2021, consente al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione per assicurare l’integrità del contraddittorio, senza la limitazione relativa alla necessità di ritenere non imputabile al notificante la causa dell’esito negativo della notificazione.
art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
La notificazione del ricorso nei giudizi riguardanti le Amministrazioni dello Stato deve essere rinnovata secondo le modalità previste per la difesa in giudizio dello Stato, con notificazione presso l’Avvocatura dello Stato competente.
art. 134 Cost.
Richiamato indirettamente attraverso la pronuncia della Corte costituzionale n. 148/2021 sulla disciplina della rinnovazione della notificazione.
Massime di principio
- Quando un appello amministrativo coinvolge Amministrazioni dello Stato, la notificazione deve essere eseguita secondo le forme previste per la rappresentanza e difesa erariale, mediante notificazione presso l’Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege per il giudizio; la notificazione presso la sola amministrazione o presso un’Avvocatura distrettuale diversa da quella competente non assicura la rituale instaurazione del contraddittorio.
- Il giudice amministrativo, rilevata l’irregolarità della notificazione dell’impugnazione, deve privilegiare, ove possibile, la rinnovazione della notifica rispetto alla definizione immediata in rito, al fine di assicurare l’integrità del contraddittorio.
- Disposta la rinnovazione della notificazione, il giudice deve assegnare un termine perentorio per l’adempimento e un ulteriore termine per il deposito dell’atto ritualmente notificato, decorrente dal perfezionamento dell’ultima notificazione anche per il destinatario.
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