Sentenza n. 11976/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O L’ANNULLAMENTO IN PARTE QUA - della nota prot. REGIONE.LAZIO. REGISTRO UFFICIALE.U.0339869.19-03-2025 del 19.03.2025 (doc. A), con la quale la Regione Lazio ha trasmesso agli operatori economici gli indici ricalcolati per la revisione dei prezzi da utilizzarsi per l’anno 2025 e per il conguaglio canoni dell’anno 2024, con riferimento al multiservizio tecnologico, comprensivo della fornitura dei vettori energetici, relativo agli immobili in proprietà o nella disponibilità della ASL RM 1; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti rispetto al suddetto, ancorché attualmente non conosciuti, ivi compreso il capitolato ed il contratto per quanto occorra ed in parte qua; NONCHÉ PER L’ACCOGLIMENTO DELLE CONNESSE DOMANDE DI CUI INFRA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità della nota regionale né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti costituite per giusti motivi.
Atto impugnato: nota regionale recante gli indici ricalcolati per la revisione dei prezzi per l’anno 2025 e per il conguaglio dei canoni dell’anno 2024 relativi al multiservizio tecnologico della ASL Roma 1
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, in parte qua, della nota della Regione Lazio del 19 marzo 2025, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti, compresi, per quanto occorrente, il capitolato e il contratto. Dal testo della sentenza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha dichiarato che la società non aveva più interesse alla trattazione e alla decisione nel merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla trattazione e alla decisione nel merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
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