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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33738/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Varese per concorso nel furto aggravato di quattro tonnellate di rame, contestato ai sensi degli artt. 110, 624, 625 nn. 1 e 5 e 61 n. 7 c.p. Il primo motivo denunciava l'erronea valutazione del compendio probatorio e l'insufficienza degli elementi posti a fondamento della condanna. Il secondo motivo contestava la qualificazione del garage dell'abitazione come pertinenza di privata dimora ai fini dell'applicazione dell'art. 624-bis c.p. e censurava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e diretto a ottenere una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, in assenza di specifici travisamenti e a fronte di una motivazione non manifestamente illogica o carente. Ha ritenuto infondata la contestazione relativa al garage, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il garage costituisce pertinenza dell'abitazione quando vi si compiono in modo non occasionale atti della vita privata e l'accesso non è libero senza il consenso del titolare. Ha infine giudicato aspecifiche e manifestamente infondate le censure sul diniego delle attenuanti generiche, poiché la motivazione d'appello aveva indicato l'assenza di particolari elementi di meritevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che le censure sulla prova evidenziassero vizi deducibili in sede di legittimità, ha confermato la qualificabilità del garage quale pertinenza di privata dimora ai fini dell'art. 624-bis c.p. e ha ritenuto adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la contestazione del concorso di persone nel reato.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale fattispecie base di furto.

  • art. 624-bis c.p.

    Applicabile alla sottrazione commessa introducendosi in un garage costituente pertinenza dell'abitazione, ove si compiono non occasionalmente atti della vita privata e il cui accesso richiede il consenso del titolare.

  • art. 625 nn. 1 e 5 c.p.

    Richiamato per le circostanze aggravanti del furto contestato.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    Richiamato per l'aggravante contestata.

  • art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente per la condanna alle spese processuali conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che si limiti a sollecitare una rivalutazione o una rilettura alternativa delle fonti di prova, senza indicare specifici travisamenti e quando la motivazione di merito non presenti carenze o illogicità macroscopiche.
  • Il garage può costituire pertinenza di privata dimora ai fini dell'art. 624-bis c.p. quando è collegato all'abitazione, vi si compiono in modo non occasionale atti della vita privata e l'accesso non è consentito senza il consenso del titolare; l'introduzione mediante forzatura della porta e l'impossessamento di beni integra la fattispecie prevista dalla norma.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili le censure generiche o prive di effettivo confronto critico con le ragioni della decisione.
  • Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto o risultante dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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