Sentenza del 28/03/2018 n. 7632 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.C. ha impugnato la cartella sostenendo, principalmente, di non essere erede ma legataria e di dover quindi rispondere soltanto dell'imposta relativa ai beni a lei attribuiti, senza solidarietà con gli altri successori. Ha inoltre dedotto che l'emissione di una seconda cartella per la medesima pretesa implicasse rinuncia dell'Amministrazione all'azione e che vi fosse una difformità tra gli importi indicati nell'avviso di liquidazione e quelli richiesti con la cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'emissione di un ulteriore atto impositivo non costituisce, di per sé, rinuncia implicita alla precedente pretesa. Ha inoltre ritenuto che la cartella non presentasse sostanziali difformità rispetto all'avviso di liquidazione, essendo comprensiva anche di interessi e sanzioni, e che l'avviso, regolarmente notificato e non impugnato, non potesse più essere contestato nel merito tramite l'impugnazione della cartella, salvo vizi propri di quest'ultima. Infine, interpretando il testamento, ha confermato che P.C. doveva essere considerata erede e non legataria: l'attribuzione riguardava infatti una quota del patrimonio, sebbene individuata materialmente in una parte del denaro. Ne derivava la responsabilità solidale degli eredi per l'intera imposta successoria. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 36
La disposizione prevede, tra l'altro, la responsabilità degli eredi per il pagamento dell'imposta di successione e, per i legatari, l'obbligo limitato all'imposta relativa al rispettivo legato.
La Corte ha ritenuto applicabile la responsabilità solidale per l'intero tributo perché la contribuente è stata qualificata come erede, non come legataria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La cartella di pagamento può essere impugnata per vizi propri; non consente, di regola, di rimettere in discussione il merito dell'avviso presupposto regolarmente notificato e non impugnato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Il mancato esame di una questione processuale, come la pretesa rinuncia all'azione, non integra automaticamente omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Art. 588 c.c.
È erede chi acquista l'universalità o una quota del patrimonio ereditario; l'attribuzione di una quota può risultare anche dall'assegnazione di gruppi o classi di beni, senza che sia necessario l'uso espresso della parola 'erede'.
Art. 1362 c.c.
I criteri di interpretazione della volontà negoziale, adattati alla materia testamentaria, impongono di valutare congiuntamente il dato letterale e quello logico per individuare l'effettiva volontà del testatore.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha esaminato le censure proposte per violazione di legge e vizi motivazionali, ribadendo che l'interpretazione del testamento e la qualificazione come erede o legatario costituiscono apprezzamenti di fatto non rivedibili in cassazione se adeguatamente motivati.
Massime di principio
- Se un avviso di liquidazione o accertamento è stato regolarmente notificato e non viene impugnato nei termini, la successiva impugnazione della cartella normalmente può riguardare soltanto vizi propri della cartella, non il merito della pretesa tributaria.
- L'emissione di un secondo atto relativo alla stessa pretesa non equivale automaticamente a rinuncia dell'Amministrazione al primo atto: occorre un comportamento chiaro, inequivoco e concludente.
- Per distinguere erede e legatario non è decisivo il nome utilizzato nel testamento. Conta soprattutto se il beneficiario riceve una quota dell'intero patrimonio o una classe di beni, oppure singoli beni specificamente individuati.
- L'attribuzione di una parte del denaro, degli immobili o di altri gruppi di beni può integrare una quota ereditaria e comportare la qualità di erede, anche se i beni sono materialmente determinati.
- Quando la qualificazione testamentaria è stata motivata in modo coerente dal giudice di merito, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito, salvo effettivi vizi logici o violazioni dei criteri legali di interpretazione.
- In presenza di più eredi, l'Amministrazione può richiedere a ciascuno l'intero tributo successorio secondo il regime di solidarietà, ferma restando la possibilità di regolare internamente i rapporti di rivalsa tra coeredi.
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