Cassazione Penale, Sentenza n. 20693/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare che aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. per la presunta nullità della citazione diretta a giudizio, ritenendo viziata la notifica dell'avviso ex art. 415‑bis c.p.p. perché effettuata via PEC al difensore nominato anziché al domicilio eletto dall'indagato nel verbale di identificazione. Il P.M. ha dedotto che, poiché la polizia giudiziaria nel primo atto aveva indicato le norme violate, la data del fatto e l'autorità procedente (art. 161, comma 1, c.p.p.), le successive notificazioni (compreso l'avviso ex art. 415‑bis) potevano legittimamente essere effettuate al difensore; l'ordinanza che ha restituito gli atti al P.M. è quindi da considerare atto "abnorme" e illegittimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale e del P.M., ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse effettivamente abnorme. La Corte ha richiamato la nozione giurisprudenziale di "abnormità" e le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 all'art. 161 c.p.p., osservando che, se nel primo atto la polizia giudiziaria ha dato le informazioni richieste dall'art. 161, comma 1 (norme violate, data e luogo del fatto, autorità procedente), le notificazioni successive diverse da quelle espressamente escluse possono essere effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o nominato d'ufficio. Poiché nel caso di specie tali condizioni erano state rispettate e l'avviso ex art. 415‑bis era stato regolarmente notificato via PEC al difensore, la restituzione degli atti al P.M. ha determinato una regressione ingiustificata del procedimento. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Padova per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 161, comma 1, cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorà giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio
La Corte ha interpretato che, ove nel primo atto la polizia giudiziaria fornisca le informazioni previste dall'art. 161, comma 1, le notificazioni successive (salvo le eccezioni indicate nel comma) possono legittimamente essere effettuate al difensore; pertanto l'avviso ex art. 415‑bis, non rientrando tra le notificazioni esclusivamente personali, è notificabile al difensore.
art. 415‑bis, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'avviso previsto dall'art. 415‑bis non debba essere necessariamente notificato personalmente all'indagato quando siano state rispettate le condizioni dell'art. 161, comma 1; la notifica al difensore tramite PEC è dunque efficace nel caso esaminato.
Massime di principio
- Se la polizia giudiziaria, nel primo atto con l'intervento dell'indagato, fornisce le informazioni previste dall'art. 161, comma 1 (norme violate, data e luogo del fatto, autorità procedente), le notificazioni successive possono essere effettuate al difensore di fiducia o nominato d'ufficio, salvo le eccezioni espressamente previste dal comma.
- L'avviso ex art. 415‑bis c.p.p. non rientra tra le comunicazioni che richiedono necessariamente notifica personale all'indagato e quindi, se sussistono i presupposti dell'art. 161, può essere validamente notificato al difensore (anche via PEC).
- La restituzione degli atti al P.M. per vizi di notifica è impugnabile per cassazione come atto "abnorme" quando il provvedimento del giudice produca una stasi processuale non altrimenti rimediabile e sia indicabile una carenza di potere in concreto.
- Prima di impugnare una notifica come nulla, verificare se nel primo atto della polizia giudiziaria siano stati espressamente indicati gli elementi previsti dall'art. 161; in tal caso la notifica al difensore potrebbe essere valida e la contestazione improcedibile.
- In presenza di elezione di domicilio o dichiarazione dell'indagato, occorre distinguere tra le notifiche che richiedono (per legge) la consegna personale e quelle che possono essere effettuate al difensore secondo la disciplina vigente; la mancata conoscenza di questa distinzione può portare a provvedimenti giurisdizionali annullabili per abnormità.
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