Sentenza n. 679/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, n. 3412/2024 del 9/5/2024, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 11/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3412/2024, concernente l’accredito della Carta elettronica del docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3412/2024, pubblicata il 9 maggio 2024 e notificata al Ministero l’11 novembre 2024. La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato e ha condannato il Ministero ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Dedotta la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha lamentato la persistente inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e regolarmente notificata, imponesse all’Amministrazione un immediato obbligo conformativo e ordinatorio consistente nel far conseguire concretamente alla docente l’utilità riconosciuta dal giudice civile. Accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di esecuzione, ha ordinato al Ministero di accreditare la Carta elettronica del docente per l’importo nominale di 500 euro annui relativamente alle cinque annualità indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è decorso il termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di azionare l’ottemperanza, una volta accertata la persistente inerzia dell’Amministrazione.
art. 100 c.p.a.
art. 112 c.p.a.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo concreto di attribuire al privato l’utilità o il bene della vita riconosciuti nella pronuncia.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, unitamente alla mancata esecuzione dell’obbligo giudiziale, legittimano l’ordine del giudice amministrativo di dare esecuzione al giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare, su istanza dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato per l’adempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal termine assegnato nella sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o commissariale.
- La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato, anche tardivamente, fino all’effettivo insediamento e all’esecuzione commissariale.
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