Cassazione Civile, Ordinanza n. 35709/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato che la Corte d'appello ha ritenuto sussistente solo per un primo periodo, con mansioni di operaio-bagnino, orario di venti ore settimanali e applicazione del CCNL operatori turismo. In appello è stata riconosciuta al lavoratore una somma di euro 991,63 per differenze retributive e TFR, sulla base di conteggi depositati e non contestati, con parziale riforma della decisione di primo grado e compensazione di due terzi delle spese. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 345 e 414 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato una domanda nuova introdotta in appello dal lavoratore e comunque in contrasto con fatti pacifici del primo grado; la censura, però, è stata ritenuta generica, perché non ricostruiva il contenuto della consulenza tecnica e non individuava con precisione il fatto costitutivo del credito riconosciuto, oltre a non contrastare specificamente il rilievo sulla mancata contestazione dei conteggi; (2) violazione degli artt. 91, 92 e 420 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere conto della sostanziale soccombenza del lavoratore e del suo rifiuto, in primo grado, di una proposta conciliativa di euro 1.000,00, superiore a quanto poi riconosciuto; anche questa censura è stata respinta perché il controllo di legittimità sulle spese non consente di sindacare la valutazione di opportunità della compensazione, e perché il ricorrente non aveva riportato in modo specifico gli atti da cui desumere termini e contenuti della proposta conciliativa e del rifiuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibilmente o comunque infondatamente formulate le censure: il primo motivo per difetto di specificità e per mancata confutazione del percorso argomentativo della sentenza impugnata; il secondo perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, e perché la dedotta proposta conciliativa non era stata adeguatamente documentata e trascritta nel ricorso. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità e per mancata individuazione della pretesa domanda nuova.
art. 112 c.p.c.
Invocato in relazione al divieto di ultrapetizione; la Corte ha escluso che fosse adeguatamente dimostrata la dedotta introduzione di una domanda nuova.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla decisione fondata su fatti non contestati; la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva chiarito in modo preciso il fatto costitutivo e i contenuti del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che emergesse un effettivo errore di valutazione delle prove idoneo a fondare cassazione.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per denunciare una pretesa domanda nuova in appello; la Corte ha ritenuto non dimostrata l'introduzione di un nuovo thema decidendum.
art. 414 c.p.c.
Invocato insieme alle norme sull'atto introduttivo del rito del lavoro per sostenere l'ammissibilità/limiti della domanda; la censura è stata respinta.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo sulla pretesa violazione del giusto processo, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di spese di lite; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato al divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per contestare la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di opportunità compiuta dal giudice di merito nei limiti di legge.
art. 420 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla proposta conciliativa formulata in primo grado; la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva trascritto o localizzato specificamente gli atti necessari a verificarne l'esistenza e il contenuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di una domanda nuova o di un vizio di ultrapetizione deve essere sorretta da specifica indicazione del contenuto degli atti processuali e del decisum impugnato; una censura generica è inidonea a fondare l'accoglimento.
- Quando la decisione di merito si fonda su conteggi non contestati e su una ricostruzione del credito del lavoratore, il ricorrente deve contrastare puntualmente sia il titolo del credito sia il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
- In tema di obbligazioni retributive, l'onere di provare l'avvenuto pagamento o comunque l'adempimento grava sul datore di lavoro che lo eccepisce.
- Il controllo di legittimità sulle spese processuali è limitato alla verifica del rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sulla opportunità della compensazione resta riservata al giudice di merito.
- La denuncia in cassazione di una proposta conciliativa rifiutata deve essere supportata dalla trascrizione o localizzazione specifica degli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inidonea.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, quando ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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