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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22177/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di nuova iscrizione all'albo professionale di un architetto, già cancellato a seguito di precedente procedimento disciplinare collegato a una condanna penale definitiva per appropriazione indebita commessa nell'esercizio della professione. L'interessato aveva impugnato prima la delibera dell'ordine territoriale che respingeva la richiesta di reiscrizione e poi la decisione del consiglio nazionale che confermava il diniego, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 47 del r.d. n. 2537/1925: mancata prova della riabilitazione e mancato decorso del termine biennale dalla cancellazione. In cassazione è stato proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando nullità del procedimento per violazione del contraddittorio, perché l'udienza davanti al consiglio nazionale si era svolta da remoto senza comunicazione all'interessato del link e dell'orario, con conseguente impossibilità di partecipare mentre la controparte era stata invece sentita. La parte ricorrente contestava quindi sia la validità della decisione resa in assenza di parità delle armi sia, in via sostanziale, la correttezza dell'interpretazione dell'art. 47 citato e della disciplina sulla riabilitazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla censura processuale, dichiarando nulla la decisione del consiglio nazionale per violazione del contraddittorio, poiché nell'udienza da remoto una parte era stata posta in condizione di partecipare e l'altra no. Tuttavia, ritenendo la causa matura per la decisione e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la decisione impugnata e ha deciso nel merito, rigettando comunque l'impugnazione contro il diniego di nuova iscrizione all'albo. La ragione del rigetto nel merito è che, per la reiscrizione dopo cancellazione conseguente a condanna penale definitiva, l'art. 47 r.d. n. 2537/1925 richiede la riabilitazione, non bastando la sola estinzione della pena; nel caso concreto tale riabilitazione non risultava ottenuta. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto denunciando nullità del procedimento per violazione del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di parità delle armi e del giusto processo impone che, se una parte partecipa all'udienza, anche l'altra debba essere messa in condizione di farlo.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato a sostegno della lesione del diritto di difesa conseguente alla mancata partecipazione all'udienza da remoto.

  • art. 3 Cost.

    È invocato dal ricorrente nel quadro della denuncia di violazione del contraddittorio, ma non costituisce la base decisiva della pronuncia.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato come parametro convenzionale del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 221, commi 4 e 6, d.l. 34/2020

    Ha costituito la base normativa per la trattazione da remoto dell'udienza in ragione dell'emergenza sanitaria.

  • art. 6 d.m. 10 novembre 1948

    Disciplina il deposito delle memorie nel procedimento davanti al consiglio nazionale degli architetti.

  • art. 7 d.m. 10 novembre 1948

    La Corte osserva che la mancata richiesta di audizione personale non escludeva la necessità della partecipazione all'udienza, una volta che la controparte vi avesse partecipato.

  • art. 46 r.d. n. 2537/1925

    La cancellazione dall'albo era stata disposta perché l'iscritto era stato condannato con sentenza passata in giudicato.

  • art. 47 r.d. n. 2537/1925

    La nuova iscrizione di chi sia stato cancellato in seguito a giudizio disciplinare è consentita solo se, nel caso dell'art. 46, sia stata ottenuta la riabilitazione.

  • art. 179 c.p.

    La riabilitazione presuppone, tra l'altro, il decorso di almeno tre anni dall'esecuzione o estinzione della pena e una prova effettiva e costante di buona condotta.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può decidere nel merito quando la controversia verte su questioni di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 156 c.p.c.

    il testo regolatore della nullità "formale" risiede nell'art. 156, primo comma, cod. proc. civ.

    La nullità processuale può derivare non solo dalla violazione di forme, ma anche da una decisione resa quando la legge non lo consente, senza necessità di una specifica comminatoria formale.

  • art. 299 c.p.c. e ss.

    Gli eventi interruttivi disciplinati da tali norme non si applicano al giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione gli eventi che, nel merito, determinano interruzione del processo non comportano automaticamente la sospensione o l'interruzione del giudizio di legittimità, che è governato dall'impulso d'ufficio e nel quale il contraddittorio si instaura con la notifica del ricorso.
  • La trattazione da remoto di un ricorso impone il rispetto effettivo del contraddittorio e della parità delle armi: se una parte viene ammessa a partecipare all'udienza, anche la controparte deve essere posta in condizione concreta di intervenire; in difetto, la decisione è nulla.
  • La nullità processuale può derivare non solo dalla violazione di una forma tipica, ma anche dalla pronuncia di una decisione in assenza dei presupposti legali per deliberare, in violazione del diritto al contraddittorio.
  • In sede di richiesta di nuova iscrizione all'albo dopo cancellazione per condanna penale definitiva, non si può rimettere in discussione la legittimità della cancellazione già consolidata; rileva solo la sussistenza dei presupposti legali per la nuova iscrizione.
  • Quando la legge professionale richiede la riabilitazione per la reiscrizione, la sola estinzione della pena non è sufficiente a integrare il presupposto richiesto per la nuova iscrizione.
  • La Corte di cassazione può decidere nel merito una controversia anche dopo la cassazione per nullità processuale, se la questione residua è solo di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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