Cassazione Penale, Sentenza n. 24325/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame relativa al sequestro preventivo dei conti correnti e delle somme fino a euro 315.000 disposto dal GIP (18/01/2024) e al sequestro probatorio emesso dalla Procuratrice europea delegata (25/01/2024). Le somme sono ritenute provento di una truffa aggravata relativa a contributi erogati da Invitalia. Mobility Service SRL ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione: ha fatto valere che il GIP aveva revocato le misure personali a carico degli indagati dopo l'interrogatorio, con conseguente riduzione della gravità indiziaria, e che la società possiede beni (immobili e veicoli) di valore molto superiore all'importo sequestrato e che già erano stati sottoposti a sequestro, per cui il mantenimento del vincolo sui conti paralizzerebbe l'attività aziendale e non vi sarebbero esigenze cautelari idonee a giustificare la misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che esso è in parte manifestamente infondato e in parte fondato su motivi non consentiti. Ha richiamato il principio per cui il ricorso in Cassazione in tema di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salvo la mancanza assoluta o apparente di motivazione. Ha ritenuto che il Tribunale di riesame abbia fornito motivazione esaustiva: ha spiegato perché il rinvenimento di macchinari in luogo diverso dalla sede sociale e lo stato degli stessi non escludono il fumus commissi delicti; ha chiarito che l'assenza di gravità indiziaria rispetto ai singoli indagati non invalida le esigenze di impedire la dispersione delle somme della società, giustificando il sequestro delle disponibilità finanziarie. Le censure relative alla disponibilità di altri beni sostitutivi sono state giudicate generiche, non adeguatamente documentate e attinenti a valutazioni di merito o alla fase esecutiva, non a vizi genetici del provvedimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso per violazione di legge; in particolare solo vizi di diritto (compresa la assoluta mancanza o apparente motivazione) possono fondare l'impugnazione in Cassazione
Giurisprudenza indicata (Sez. 2, Sentenza n. 37100 del 07/07/2023 Rv. 285189-01)
Richiama il principio secondo cui, nell'impugnazione di misure cautelari reali, la mancanza o apparente motivazione rientrano nella nozione di violazione di legge; il giudice di riesame deve motivare adeguatamente in ordine alle censure sul fumus commissi delicti, pena l'annullamento
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro misure cautelari reali è ammissibile principalmente per violazioni di legge (vizi formali o assoluta/apparente mancanza di motivazione), non per semplici rivalutazioni del merito.
- La revoca delle misure personali nei confronti di singoli indagati non determina automaticamente l'inesistenza del fumus del reato in relazione a misure reali sull'entità societaria: il giudice può ritenere sussistente il rischio di dispersione delle somme anche se viene meno la gravità indiziaria sui singoli.
- Critiche sulla disponibilità di beni sostitutivi rispetto al sequestro devono essere specificamente documentate; mere affermazioni generiche o valutazioni sull'opportunità di esecuzione attengono alla fase esecutiva e non sono solitamente ammissibili in sede di cassazione per motivi di legge.
- Per contestare con successo la misura cautelare reale occorre puntare su profili di illegittimità formale, insufficiente motivazione nel senso assoluto o apparente, o su fatti nuovi e documentati che incidano sul presupposto legale del provvedimento.
- La tutela cautelare patrimoniale è giustificata dall'esigenza di impedire la dispersione di contributi pubblici non investiti nel progetto per il quale sono stati erogati; il giudice valuta la liquidabilità degli attivi e la concreta possibilità di sottrazione dei beni o delle somme.
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