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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7291/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale e di legittimazione di tutti i soggetti indicati. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 06/04/2021 che aveva parzialmente accolto la richiesta di riesame (riducendo l'importo del sequestro preventivo disposto con decreto del GIP del 18/01/2021). Il ricorso era stato proposto con un'intestazione riferita a più soggetti e senza procura speciale valida per la Cassazione: era presente solo un semplice mandato difensivo e la procura speciale preesistente era conferita a diverso difensore e limitata alle richieste di riesame/dissequestro, non anche al ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che molti dei soggetti indicati non erano parti del procedimento di riesame e quindi privi di legittimazione a impugnare; inoltre, il difensore del terzo destinatario del sequestro doveva essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., mancante nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma penale richiamata per indicare le fattispecie di reato in relazione alle quali era stato disposto il sequestro; usata per contestualizzare l'origine del provvedimento di sequestro

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Ulteriore norma penale richiamata nella motivazione del sequestro preventivo

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiama la partecipazione del Pubblico Ministero in Cassazione e la presentazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte nel senso che il difensore del terzo destinatario del sequestro deve essere munito di procura speciale per proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti relativi al sequestro; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile

  • art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.

    La Corte ha escluso l'applicabilità di questa disposizione (che consente la regolarizzazione della rappresentanza nel processo civile) per sanare il difetto di procura in materia penale/cassazione contro provvedimenti di riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per stabilire le conseguenze dell'inammissibilità: il soccombente è tenuto alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di valutazione della colpa della parte nell'origine della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità della parte e quindi ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Solo le parti che hanno effettivamente partecipato al procedimento di riesame sono legittimate a impugnare davanti alla Cassazione; non possono essere appellanti soggetti che non risultano parti del procedimento impugnato
  • Il difensore che propone ricorso per cassazione in materia di provvedimenti di sequestro nei confronti di un terzo destinatario deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; un semplice mandato difensivo generico non è sufficiente
  • La regolarizzazione del difetto di rappresentanza prevista dall'art. 182 c.p.c. non trova applicazione per sanare l'assenza della procura speciale in questi casi penali/cassazionemateria
  • La mancanza di procura speciale comporta l'inammissibilità del ricorso e l'assoluta necessità, prima di proporre impugnazioni di tal genere, di verificare il titolo e l'estensione della procura conferita al difensore
  • L'inammissibilità per vizi formali rilevanti può comportare la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutata la possibile responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità

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