Cassazione Penale, Sentenza n. 2669/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 497-bis, comma 2, c.p., in quanto aveva occultato sul proprio documento di identità il timbro che ne sospendeva la validità per l'espatrio (provvedimento notificato il 26.4.2018). Con il ricorso in cassazione la condannata deduceva: 1) che la falsificazione riguardava solo la revoca temporanea della clausola di validità per l'espatrio e perciò la condotta sarebbe assimilabile all'art. 490 c.p., fattispecie meno grave che poteva comportare non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 2) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'occultamento del timbro che sospendeva la validità per l'espatrio costituisce una falsificazione significativa del documento, idonea a integrare il reato previsto dall'art. 497-bis, comma 2, c.p., anche se il resto del documento era integro. Ha inoltre confermato il diniego della sospensione condizionale della pena motivato dalla gravità del fatto e da una valutazione negativa della personalità della condannata (anche per il contestuale possesso di stupefacenti). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 497-bis, comma 2, c.p.
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che rientrano nel reato anche le falsificazioni parziali del documento che riguardino una parte significativa, cioè una parte che attesti un fatto o circostanza che il documento è destinato a provare (es. validità per l'espatrio). L'occultamento del timbro che sospendeva la validità per l'espatrio ha quindi natura falsificatoria rilevante.
art. 490, c.p.
Richiamato dalla difesa come norma alternativa per fatti meno gravi. La Corte ha ritenuto che non possa trovare applicazione quando la modificazione, pur parziale, incide su una parte significativa del documento; pertanto la riclassificazione sotto art. 490 è stata esclusa.
art. 131-bis, c.p.
Invocato dalla difesa come causa di non punibilità collegata a una fattispecie meno grave. La Corte ha escluso l'applicabilità perché il fatto è stato qualificato come reato di cui all'art. 497-bis, più grave rispetto alla fattispecie richiamata dalla difesa.
art. 133, c.p.
Richiesto rispetto alla valutazione per la sospensione condizionale della pena. La Corte ha ribadito che il giudice di merito non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi elencati dall'art. 133, potendo limitarsi a quelli ritenuti prevalenti per negare il beneficio, come è avvenuto nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
La norma è stata richiamata come base per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente; la Corte ha quindi disposto il pagamento delle spese a suo carico.
Massime di principio
- Loccultamento o cancellazione di una indicazione che renda il documento utilizzabile per fini rilevanti (es. espatrio) può costituire falsificazione ai sensi dell'art. 497-bis anche se il resto del documento resta integro.
- Per valutare se una falsificazione è 'significativa' va considerata la rilevanza della parte alterata rispetto alla funzione probatoria del documento: se la modifica altera il significato complessivo o la possibilità di esercitare diritti (es. recarsi all'estero), è falsificazione rilevante.
- La riclassificazione del fatto in una fattispecie meno grave richiesta dalla difesa richiede dimostrare che la parte alterata sia irrilevante rispetto alla funzione del documento; in mancanza di ciò, il giudice può ritenere applicabile la norma più grave.
- In ordine alla sospensione condizionale della pena, il giudice di merito può motivare il diniego richiamando solo gli elementi ritenuti determinanti (non è obbligato a esaminare e citare tutte le circostanze indicate dall'art. 133 c.p.).
- In sede di cassazione la valutazione del fatto e della rilevanza delle prove è sovente rimessa al giudice di merito e richiede contestazioni di diritto ben fondate per ottenere annullamento; le mere doglianze sulla qualificazione giuridica sono valutate rispetto alla motivazione del giudice.
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