Ordinanza n. 292/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del 12 marzo 2026, con la quale il Comune di Pollica, in relazione alla domanda di autorizzazione presentata da Zefiro Net e Cellnex Italia Spa ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003, per l’installazione e/o modifica di apparati e impianti di telecomunicazioni e relativi adeguamenti di infrastruttura di radiocomunicazione esistente nel Comune di Pollica, presso Serbatoio comunale, N.C.E.U. foglio 27, p.lla 786 (codice sito “SA266 – Pioppi”), ha disposto la sospensione del procedimento, in attesa di ricevere il pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria, fissati in euro 1.000,00 dalla Delibera di Giunta Comunale n.62 del 7 aprile 2025, ed ulteriore documentazione, diffidando le società “dal dare inizio ai lavori”; - della delibera di Giunta comunale n. 62 del 7 aprile 2025, non nota; - della nota del 27 marzo 2026, con la quale il Comune di Pollica ha ribadito la richiesta; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto; per l’accertamento dell’obbligo del Comune, ai sensi dell’art. 44, comma 7, del d.lgs. 259/2003, di convocare la conferenza di servizi sulla domanda di autorizzazione sopra indicata; e per la condanna del Comune a convocare la predetta conferenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione del procedimento autorizzatorio per l'installazione o modifica di impianti di telecomunicazioni, subordinata al pagamento di diritti di segreteria e istruttoria e alla produzione di ulteriore documentazione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota comunale del 12 marzo 2026, la successiva nota del 27 marzo 2026 e, per quanto occorra, la deliberazione di Giunta comunale che avrebbe fissato in euro 1.000,00 i diritti di segreteria e istruttoria, relativi a una domanda presentata ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003 per l'installazione e/o modifica di apparati e impianti di telecomunicazioni presso un serbatoio comunale. Il Comune ha sospeso il procedimento in attesa del pagamento dei diritti, dell'integrazione documentale e dell'acquisizione del parere dell'Ente Parco, diffidando la società dall'inizio dei lavori. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sospensione e chiesto l'accertamento dell'obbligo comunale di convocare la conferenza di servizi prevista dall'art. 44, comma 7, del d.lgs. 259/2003, nonché la condanna del Comune a procedere alla convocazione.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto che il ricorso presentasse, a una sommaria cognizione, profili di fondatezza. In particolare, ha ravvisato la possibile illegittimità della sospensione del procedimento disposta in attesa del pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria, dell'integrazione documentale e del parere dell'Ente Parco. Secondo il giudice, l'art. 44, comma 7, del d.lgs. 259/2003 impone al Comune di convocare entro cinque giorni la conferenza di servizi quando sia prevista l'acquisizione di pareri di altre amministrazioni, senza sospendere il procedimento. È stata quindi accolta l'istanza cautelare e sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003
Quando per il procedimento autorizzatorio relativo a impianti di telecomunicazioni è prevista l'acquisizione di pareri di altre amministrazioni, il Comune deve convocare la conferenza di servizi entro cinque giorni e non può sospendere il procedimento in attesa dell'acquisizione dei pareri.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e consente la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel procedimento autorizzatorio per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazioni, quando sia necessaria l'acquisizione di pareri di altre amministrazioni, il Comune deve convocare la conferenza di servizi entro cinque giorni ai sensi dell'art. 44, comma 7, del d.lgs. 259/2003.
- La necessità di acquisire pareri di altre amministrazioni non legittima, di per sé, la sospensione del procedimento autorizzatorio previsto dall'art. 44 del d.lgs. 259/2003; l'amministrazione deve attivare la conferenza di servizi secondo il termine e le modalità stabiliti dalla disposizione speciale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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