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Sentenza

Sentenza n. 3514/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1711/2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 5.4.2024;

Giustizia amministrativa202503938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1711/2024, relativa al pagamento di somme dovute a titolo risarcitorio e di spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1711/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero. Il titolo imponeva all’Amministrazione il pagamento, in favore della docente, di euro 3.996,69, quale differenza residua rispetto all’importo risarcitorio riconosciuto per l’illegittima reiterazione dei contratti di lavoro, nonché di euro 1.030,00 in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario, a titolo di spese di lite. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Hanno chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza civile era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, e il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzato a delegare un funzionario dotato di idonea competenza tecnica, precisando le modalità di esercizio dell’incarico, di deposito telematico degli atti e di liquidazione del compenso. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza e attribuisce al giudice il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71 richiamati nella sentenza.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta nell’adempimento dell’incarico.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario ad acta; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto esecutivo.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme, quando sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato inequivoco e di un’inadempienza dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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