Cassazione Civile, Ordinanza n. 26889/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti privati avevano agito per ottenere l’accertamento dell’acquisto per usucapione di un fondo sito in contrada Pacevecchia (Benevento). Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato il possesso utile ad usucapire; aveva inoltre osservato che il terreno era stato ceduto volontariamente all’ente locale dai precedenti proprietari con atto del 20 marzo 1998 e che, secondo la ricostruzione del giudice di merito, ciò comportava l’acquisto del bene da parte dell’espropriante e l’estinzione di diritti incompatibili. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducevano violazione degli artt. 1140 e 1142 c.c. e della disciplina espropriativa, sostenendo che il possesso del Comune dalla data del verbale di consistenza e presa di possesso non era stato provato perché il verbale non era stato prodotto e che, invece, essi avevano dimostrato il possesso pacifico, pubblico e incontestato del fondo sin dagli anni Ottanta tramite una relazione di parte e tre testimonianze. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 12 e 14 della l. n. 865 del 1971, sostenendo che l’atto di cessione volontaria non poteva essere equiparato al decreto di esproprio quanto all’effetto estintivo e che, essendo stato stipulato oltre i termini e senza il rispetto delle scansioni procedimentali, doveva qualificarsi come normale compravendita, non idonea a far entrare il fondo nel patrimonio indisponibile del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito si fondava essenzialmente sulla mancata prova, da parte dei ricorrenti, del possesso utile ai fini dell’usucapione. La Corte ha richiamato il principio per cui chi agisce per l’accertamento dell’usucapione deve provare i fatti costitutivi del titolo acquisitivo, ai sensi dell’art. 2697 c.c.; escludere il possesso altrui non equivale a provare il proprio possesso. Le doglianze sulla valutazione della relazione di parte e delle testimonianze miravano, in sostanza, a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione; inoltre, non era utilmente prospettato un omesso esame di fatti decisivi, anche in considerazione della c.d. doppia conforme ex art. 348 bis c.p.c. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con condanna alle somme ivi previste e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la sussistenza del possesso utile all’usucapione.
art. 1142 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla prova del possesso e alle presunzioni possessorie.
art. 20 l. 20 ottobre 1971, n. 865
Invocato dai ricorrenti per contestare l’efficacia del decreto di occupazione di urgenza oltre il termine di tre mesi.
art. 12 l. 22 ottobre 1971, n. 865
Richiamato per sostenere che l’atto di cessione volontaria sarebbe stato stipulato fuori dalle scansioni procedimentali e dunque da qualificare come compravendita ordinaria.
art. 14 l. 22 ottobre 1971, n. 865
Richiamato per contestare gli effetti estintivi attribuiti dalla corte territoriale all’atto di cessione volontaria.
art. 100 c.p.c.
Usato dalla Corte di cassazione per affermare il difetto di interesse dei motivi, perché non colpivano la ratio decidendi.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ribadito che chi chiede l’usucapione deve provare i fatti costitutivi del proprio acquisto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte osserva che non era stato neppure prospettato un omesso esame di fatti decisivi; in ogni caso il motivo sarebbe stato ostacolato dalla doppia conforme.
art. 348 bis c.p.c.
Richiamato per evidenziare che, in caso di doppia conforme, è precluso il ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato come base del procedimento definito in camera di consiglio sulla proposta di inammissibilità.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato dalla Corte perché la decisione è stata resa in conformità alla proposta di inammissibilità, con condanna alle somme previste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. S.U. n. 24148/2013
Citata per ribadire che non è consentita in cassazione una rivalutazione del convincimento dei giudici di merito.
Massime di principio
- Nell’azione di usucapione, l’attore deve provare positivamente il possesso utile per il tempo richiesto dalla legge; non basta contestare il possesso altrui o allegare elementi indiziari non decisivi.
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a criticare argomentazioni accessorie o passaggi motivazionali non decisivi.
- La valutazione delle prove e del convincimento dei giudici di merito non può essere surrogata da una nuova lettura del materiale istruttorio nel giudizio di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può utilmente lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo i casi ammessi dalla legge.
- Quando la Corte decide in conformità alla proposta resa ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
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