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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07814/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione al passivo fallimentare di un credito per canoni di locazione relativi a un immobile utilizzato dall’impresa poi fallita per lo svolgimento dell’attività commerciale. Il giudice delegato aveva ammesso il credito ma aveva negato la prededuzione richiesta dalla creditrice. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece riconosciuto la prededucibilità, ritenendo che i canoni maturati durante la fase di esecuzione di un concordato preventivo in continuità fossero crediti sorti in pendenza di procedura o comunque in relazione funzionale con essa. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato il riconoscimento della legittimazione processuale del curatore a proporre il ricorso senza autorizzazione del giudice delegato; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., sostenendo che la prededuzione non poteva essere riconosciuta né come credito sorto "in occasione" della procedura, perché non era sufficiente il mero dato temporale ma occorreva la riferibilità all’attività degli organi della procedura, né come credito sorto "in funzione" della procedura, perché la funzionalità doveva essere valutata in concreto e non in modo astratto, con accertamento del vantaggio per la massa e della reale attuazione del piano concordatario.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo erroneo il riconoscimento della prededuzione per i canoni di locazione maturati dopo l’omologazione del concordato e durante la fase esecutiva. Ha affermato che tali crediti, sorti dopo la chiusura della procedura di concordato ex art. 181 l. fall., non sono né crediti sorti "in occasione" della procedura, perché manca il collegamento con l’attività degli organi concorsuali, né crediti sorti "in funzione" della procedura, perché la prededuzione non può essere estesa ai crediti da esecuzione del concordato in assenza di una espressa previsione normativa. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, n. 6, l. fall.

    autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto

    la Corte ne dà lettura coordinata con l’art. 31 l. fall., precisando che l’autorizzazione del giudice delegato non è necessaria nei procedimenti di contestazione dello stato passivo e nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato o del tribunale, compreso il ricorso per cassazione avverso il decreto ex art. 99 l. fall.

  • art. 31 l. fall.

    non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato

    la norma è interpretata in senso sistematico e limitata dalle eccezioni espressamente previste; non si applica alle impugnazioni dello stato passivo e agli altri procedimenti impugnatori dei provvedimenti concorsuali.

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    la prededuzione opera per i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale, ma tale nozione non si estende ai crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo dopo la sua omologazione, salvo specifiche previsioni di legge.

  • art. 181 l. fall.

    la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione; da quel momento il debitore torna in bonis.

  • art. 185 l. fall.

    la permanenza del commissario giudiziale in carica per sorvegliare l’adempimento non implica la perdurante pendenza della procedura ai fini della prededuzione.

  • art. 182-quater l. fall.

    è richiamato come indice della scelta legislativa di attribuire la prededuzione, nella fase esecutiva del concordato, solo a specifiche ipotesi di finanziamenti.

  • art. 161, comma 7, l. fall.

    è richiamato per evidenziare che la prededuzione dei crediti dei terzi durante la procedura concordataria discende solo da una specifica previsione normativa.

  • art. 186 l. fall.

    la mancanza di legittimazione dei creditori sorti dopo l’omologazione a chiedere risoluzione o annullamento del concordato conferma la loro estraneità alla procedura chiusa con l’omologazione.

  • art. 67, comma 3, lett. e), l. fall.

    l’esenzione da revocatoria per i pagamenti eseguiti in attuazione del piano concordatario è indicata come tutela coerente e sufficiente, senza necessità di riconoscere la prededuzione.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo in continuità, i crediti sorti dopo l’omologazione e durante la fase esecutiva non sono automaticamente prededucibili nel successivo fallimento solo perché collegati temporalmente alla procedura o perché derivanti dall’attuazione del piano.
  • La prededuzione per crediti sorti "in occasione" della procedura richiede non solo il dato cronologico, ma anche l’imputazione del titolo all’attività degli organi concorsuali; non basta che l’obbligazione sia stata assunta dal debitore tornato in bonis.
  • La prededuzione per crediti sorti "in funzione" della procedura va ricondotta a una stretta base legale e non può essere estesa in via interpretativa a tutte le obbligazioni esecutive del concordato.
  • Fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, i crediti dei terzi nella fase esecutiva del concordato trovano tutela nell’ambito della disciplina ordinaria e, se del caso, nell’esenzione da revocatoria, ma non in una generalizzata antergazione prededuttiva.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo e nel successivo ricorso per cassazione contro il decreto pronunciato ex art. 99 l. fall., il curatore non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato per stare in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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