Sentenza n. 1336/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti relativi all’esecuzione di un contratto di appalto di lavori pubblici
Esito
Favorevole al ricorrente (subappaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, subappaltatrice nell’ambito dei lavori per la realizzazione di un edificio scolastico, ha chiesto al Comune l’accesso documentale agli atti relativi all’esecuzione del contratto principale, inclusi gli elementi utili a verificare lo stato di avanzamento dei lavori e i pagamenti effettuati alla società appaltatrice. L’istanza era finalizzata alla tutela delle proprie pretese contrattuali e creditorie, dopo il mancato pagamento del corrispettivo del subappalto e l’avvenuta contestazione, da parte dell’appaltatrice, di presunte difformità esecutive. A fronte dell’assenza di riscontro dell’amministrazione, la ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, la violazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza di accesso e l’esigenza difensiva di acquisire documentazione strumentale alla tutela dei propri diritti, escludendo la ricorrenza di prevalenti interessi ostativi o dei limiti di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione della subappaltatrice, ravvisando un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, collegato alla tutela della propria posizione contrattuale e derivato dalla posizione dei contraenti principali. Il Collegio ha ritenuto ostensibile la documentazione relativa alla fase esecutiva dell’appalto, anche se riferita a rapporti formalmente privatistici tra stazione appaltante e appaltatore, poiché l’esecuzione di opere pubbliche attiene a un’attività di pubblico interesse e al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione. Ha inoltre ritenuto ammissibile l’accesso difensivo anche quando la documentazione sia necessaria per tutelare posizioni soggettive nell’ambito di una controversia tra privati, essendo irrilevanti la natura privatistica del rapporto e il giudice eventualmente competente. L’eventuale esigenza di riservatezza della controinteressata non è stata ritenuta ostativa, in assenza di dati sensibili o giudiziari e a fronte dell’interesse difensivo concretamente circostanziato. Il Comune è stato ordinato a esibire i documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale inottemperanza, il Prefetto di Salerno quale commissario ad acta, con facoltà di delega; le relative spese sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 500,00. Le spese del giudizio sono state compensate per la mancata costituzione delle controparti.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante; può riguardare anche documenti relativi ad attività privatistica dell’amministrazione quando concernenti attività di pubblico interesse.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso difensivo è consentito quando la documentazione è concretamente strumentale alla tutela di una posizione giuridica; l’interesse difensivo adeguatamente circostanziato può prevalere sulle esigenze di riservatezza, nei limiti indicati dalla norma.
Massime di principio
- La subappaltatrice autorizzata, quando vanti una posizione contrattuale e creditoria concretamente collegata all’esecuzione di un appalto pubblico, è legittimata a chiedere l’accesso agli atti relativi alla fase esecutiva del contratto, poiché il suo interesse è diretto, concreto e attuale e deriva dalla posizione dei contraenti principali.
- Gli atti relativi all’esecuzione di un contratto di appalto pubblico sono accessibili ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 anche se formalmente riconducibili a rapporti privatistici, quando attengono alla realizzazione dell’opera pubblica e al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione.
- L’accesso difensivo può essere esercitato per acquisire documenti necessari alla tutela di diritti o interessi legittimi nell’ambito di una controversia tra privati; non rilevano, a tal fine, né la natura privatistica del rapporto sostanziale né il giudice eventualmente competente per la controversia.
- Il richiedente deve dimostrare la concreta utilità della documentazione rispetto alla tutela della posizione giuridica fatta valere; quando tale nesso di strumentalità sia adeguatamente circostanziato, generiche esigenze di riservatezza del controinteressato non possono impedire l’accesso, soprattutto in assenza di dati sensibili o giudiziari.
- In caso di accoglimento di un ricorso per l’accesso, il giudice può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale successiva inottemperanza.
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