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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11113/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di amministrazione straordinaria in cui due società, creditrici per corrispettivi di servizi resi alla debitrice, erano state ammesse al passivo in prededuzione sotto condizione dell'eventuale esercizio, da parte del commissario straordinario, della facoltà di scioglimento o di subentro nei contratti di fornitura. Dopo che il commissario aveva dichiarato di non subentrare nei rapporti, le creditori avevano chiesto l'immediata soddisfazione dei crediti in prededuzione; la richiesta era stata respinta e la decisione era stata poi confermata in sede di legittimità con ordinanza della Cassazione. Le società hanno quindi proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 c.p.c. deducendo tre motivi: (1) errore revocatorio per supposizione di un fatto inesistente, poiché la Corte avrebbe equiparato indebitamente i crediti sorti prima dell'apertura della procedura a quelli sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa; (2) errore revocatorio per aver ritenuto applicabile un'analoga disciplina tra amministrazione straordinaria e fallimento in tema di crediti da contratti di fornitura, con conseguente esclusione della prededuzione in caso di scioglimento del contratto; (3) errore revocatorio per non avere considerato che il provvedimento di ammissione al passivo era definitivo e non impugnato, con violazione del giudicato endofallimentare e dell'immutabilità degli effetti della decisione. In sostanza, le ricorrenti chiedevano che in sede di revocazione venisse riconsiderata nel merito l'interpretazione degli artt. 50 e 51, comma 3, d.lgs. 270/1999 e la portata del provvedimento di ammissione al passivo.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ribadito che, nell'amministrazione straordinaria, la continuazione dei contratti preesistenti serve solo alla conservazione aziendale e a consentire al commissario uno spatium deliberandi per scegliere tra scioglimento e subentro, ma non determina di per sé la prededucibilità dei crediti anteriori in assenza di un'espressa dichiarazione di subentro. Ha inoltre affermato che il ricorso per revocazione contro le sentenze della Cassazione è esperibile solo per errori di fatto, cioè per l'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processualmente smentito, e non per errori di giudizio, di valutazione o di interpretazione della legge. Nel caso concreto, le censure delle ricorrenti miravano solo a contestare l'interpretazione giuridica data dalla precedente ordinanza e a ottenere un nuovo esame del merito, senza indicare una vera svista percettiva. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e non ha liquidato spese per mancata costituzione della parte intimata; ha anche dato atto del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi tipici previsti, e non consente di rimettere in discussione errori di diritto o di valutazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio rilevante è l'errore di fatto, non l'errore di giudizio o l'erronea interpretazione delle risultanze processuali.

  • art. 50 d.lgs. n. 270/1999

    nei contratti pendenti l'amministrazione straordinaria consente la continuazione temporanea solo per la conservazione aziendale e per dare al commissario il tempo di decidere se sciogliersi o subentrare.

  • art. 51, comma 3, d.lgs. n. 270/1999

    non introduce una disciplina tale da consentire la prededuzione dei crediti anteriori in base alla sola prosecuzione del rapporto; va coordinato con la logica della facoltà di subentro/scioglimento del commissario.

  • art. 1-bis d.l. n. 134/2008

    l'interpretazione autentica conferma che, fino all'espressa dichiarazione di subentro, non sorgono automaticamente i diritti connessi alla prosecuzione del contratto.

  • art. 74 r.d. n. 267/1942

    è richiamato come disciplina di raffronto per evidenziare la sostanziale analogia di ratio nella gestione dei contratti pendenti.

  • art. 113-bis r.d. n. 267/1942

    il provvedimento di ammissione con riserva non contrasta con il successivo scioglimento del contratto e con la correlata esclusione della prededuzione.

  • art. 324 c.p.c.

    è evocato dalle ricorrenti per sostenere l'immutabilità del provvedimento non impugnato, ma la Corte non ne riconosce rilievo come errore revocatorio.

  • art. 2909 c.c.

    è richiamato dalle ricorrenti in tema di giudicato, ma la Corte esclude che la doglianza integri un errore di fatto revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo quando la decisione sia fondata su un errore di percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti; non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione della norma o la valutazione delle risultanze processuali.
  • In tema di amministrazione straordinaria, la continuazione dei contratti pendenti dopo l'apertura della procedura ha funzione conservativa e serve a consentire al commissario di scegliere se subentrare o sciogliersi; la sola prosecuzione non basta, di per sé, a far sorgere la prededucibilità dei crediti anteriori.
  • La prededuzione dei crediti derivanti da rapporti pendenti presuppone, in questa disciplina, un espresso subentro del commissario; in difetto, il credito anteriore non trasferisce automaticamente il proprio rango alla procedura.
  • Quando una censura tende in realtà a ottenere un nuovo giudizio sul merito già definito in cassazione, il rimedio revocatorio è inammissibile perché estraneo alla sua funzione tipica.
  • L'eventuale definitivo provvedimento di ammissione al passivo non può essere automaticamente opposto alla successiva decisione che, applicando la disciplina concorsuale, qualifichi diversamente il rango del credito se il primo provvedimento era emesso con riserva o in pendenza della scelta del commissario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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