Sentenza n. 14947/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento - dell’ordinanza di demolizione n. 17/2022 del 15 novembre 2022, prot. n. 778 del 16 novembre 2022, adottata dal Comune di Santa Marinella; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione della tettoia realizzata sulla terrazza dell'immobile della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che le ingiungeva la demolizione integrale di una tettoia con struttura in legno, infissi e vetrate, realizzata sulla terrazza dell'immobile, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Ha dedotto l'erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, il travisamento, la contraddittorietà e lo sviamento, nonché la violazione del d.P.R. n. 380/2001. Ha inoltre contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l'illogicità, l'abnormità e la perplessità dell'ordine demolitorio; l'omessa e carente istruttoria, la violazione degli artt. 7, 10 e 25 della l. n. 241/1990, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la mancata valutazione della memoria procedimentale e l'omesso riscontro dell'istanza di accesso; il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost.; infine, la violazione del d.P.R. n. 380/2001 e del regolamento edilizio. Dal verbale di sopralluogo risultava che l'opera realizzata differiva, per caratteristiche plano-volumetriche, dalla pergola frangisole aperta autorizzata con DIA del 2009, determinando una nuova cubatura di 70 metri cubi in zona vincolata, in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. La ricorrente aveva successivamente presentato una SCIA per il ripristino della conformazione autorizzata, ma le opere di ripristino non risultavano completate alla data della decisione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente rigettato l'istanza di ulteriore rinvio, rilevando che la ricorrente aveva già beneficiato di un precedente differimento ritenuto sufficiente per completare le opere. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto pacifico che la ricorrente non disponesse di un titolo per la realizzazione delle opere contestate e ha valorizzato il sopralluogo comunale, dal quale emergeva una profonda modifica dell'immobile: la tettoia coperta e delimitata da muretti, infissi e vetrate creava una nuova volumetria di 70 metri cubi, differente dalla pergola frangisole aperta autorizzata. La collocazione in zona vincolata e l'assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche giustificavano l'ordine di demolizione integrale, finalizzato al ripristino della pergola autorizzata. Sono stati quindi ritenuti infondati i motivi relativi ai presupposti dell'abuso, all'applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, alla motivazione e all'istruttoria. Quanto al motivo procedimentale, il TAR ha affermato che la natura vincolata dell'ordine rendeva superflua la comunicazione di avvio, che non sussisteva un obbligo dell'amministrazione di contestare le osservazioni procedimentali e che il mancato riscontro dell'istanza di accesso avrebbe potuto essere contestato con l'apposita tutela giurisdizionale. Il ricorso è stato pertanto respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'accertata realizzazione abusiva di una volumetria edilizia non autorizzata comporta l'ordine di demolizione e il ripristino dello stato autorizzato, anche quando l'opera si discosti significativamente dal titolo originario e ricada in zona vincolata.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'ordinanza è stata ritenuta sufficiente in relazione all'accertamento dell'abuso, alla descrizione delle difformità plano-volumetriche e all'assenza dei necessari titoli.
art. 7 l. 241/1990
Per un provvedimento repressivo di natura vincolata la comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta superflua.
art. 10 l. 241/1990
Il giudice ha affermato che non sussiste un obbligo dell'amministrazione di contestare specificamente le osservazioni procedimentali.
art. 25 l. 241/1990
Il mancato riscontro dell'istanza di accesso deve essere contestato mediante l'apposita tutela giurisdizionale sull'accesso e non determina, per ciò solo, l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio quando la parte abbia già beneficiato di un precedente differimento ritenuto sufficiente per completare le attività prospettate.
Massime di principio
- Quando un'opera edilizia realizza una nuova volumetria e presenta caratteristiche plano-volumetriche sostanzialmente diverse da quelle autorizzate, l'accertamento dell'abuso legittima l'ordine di demolizione integrale e il ripristino della conformazione assentita.
- La natura vincolata dell'ordinanza di demolizione rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile una scelta discrezionale dell'amministrazione sull'an dell'intervento repressivo una volta accertato l'abuso.
- La realizzazione di una nuova cubatura in zona vincolata, in assenza delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche necessarie, costituisce presupposto sufficiente per l'adozione dell'ordine demolitorio.
- Il mancato riscontro di un'istanza di accesso agli atti non deve essere fatto valere come vizio dell'ordinanza impugnata, ma mediante lo specifico rimedio giurisdizionale previsto per la tutela dell'accesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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