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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10853/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Griggio impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta societaria (emissione di fatture per operazioni inesistenti) e bancarotta documentale (sottrazione di libri e scritture contabili), nonché per la violazione degli artt. 49, 220 e 226 legge fall. per non essersi presentato al curatore. In cassazione deduceva: (1) violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 2639 c.c., contestando di non essere amministratore di fatto in quanto il quadro indiziario non sarebbe stato preciso e concordante (contestava la paternità delle mail, l'assenza di prova di gestione dei conti bancari, la sua età e la carenza di contatti istituzionali); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla configurabilità del dolo nella bancarotta documentale, sostenendo che non vi erano elementi per attribuirgli la sottrazione delle scritture né il dolo specifico, e che al più si sarebbe trattato di bancarotta documentale semplice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo la Corte ha ritenuto il gravame non consentito nella parte in cui impugna la valutazione della prova ex art.192 c.p.p. (limiti di ammissibilità delle doglianze), e comunque generico e manifestamente infondato con riferimento all'art.2639 c.c.: la Corte territoriale aveva motivatamente valorizzato elementi decisivi (pregressa qualità di amministratore di diritto, prosecuzione dell'attività dopo la morte dell'amministratore formale, mancata comunicazione alla Camera di Commercio, corrispondenza e modalità operative) che il ricorrente non ha seriamente confutato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e manifestamente infondata: la motivazione di merito aveva collegato la sottrazione o mancato deposito delle scritture a una strategia sistematica di evasione fiscale e alla volontà di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale (dolo specifico); inoltre il ricorso introduceva censure inedite rispetto all'appello e pertanto non deducibili in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Regola sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che non sia consentito utilizzare in cassazione la censura sull'errata valutazione degli elementi probatori richiamando l'art.192 quando tale deduzione aggiri i limiti di ammissibilità previsti dall'art.606 c.p.p.

  • art. 2639 cod. civ.

    Nozione di "amministratore di fatto": richiede esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori; la Corte ha confermato che non è necessario esercitare tutti i poteri, ma va provata un'attività gestionale apprezzabile e non episodica.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b) e lett. c)

    Fissa i limiti di deducibilità dei vizi in cassazione (errata applicazione della legge sostanziale vs violazioni di norme processuali); la Corte ha richiamato tali limiti per escludere la deducibilità di censure sulla valutazione della prova non previste a pena di nullità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola formale sulla enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte osserva che il ricorso era composto nei limiti strettamente necessari ma le censure risultano comunque inammissibili o generiche.

  • art. 23 comma 8 d.l. 127/2020

    Norma sulla deposito della requisitoria/conclusioni scritte del P.M.; il Procuratore generale ha depositato le conclusioni ai sensi di tale disposizione.

  • artt. 591 comma 4 e 627 comma 4 c.p.p.

    Consentono di rilevare l'inammissibilità in ogni stato e grado del processo se non già rilevata dal giudice d'appello; la Corte ha ricordato che l'inammissibilità può essere dichiarata in cassazione d'ufficio.

  • art. 616 c.p.p. (L. 23/06/2017 n.103)

    Previsione della condanna alle spese e delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • artt. 49, 220 e 226 legge fallimentare

    Norme citate nella motivazione di merito in relazione all'obbligo del soggetto di presentarsi al curatore; la Corte d'appello aveva ritenuto integrata la violazione per mancata presentazione senza giustificazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare in motivo deducibile la semplice critica alla valutazione della prova (art.192 c.p.p.) quando ciò aggiri i limiti di ammissibilità previsti dall'art.606 c.p.p.; le doglianze di merito sulla valutazione probatoria vanno sollevate e motivatamente sviluppate in appello.
  • La qualifica di "amministratore di fatto" ai sensi dell'art.2639 c.c. richiede prova di esercizio continuativo e significativo di poteri gestori: non è necessario che vi sia la titolarità formale né l'esercizio di tutti i poteri, ma serve un'attività gestionale rilevante e non episodica, che può essere desunta da elementi come rapporti con fornitori/ clienti, prosecuzione dell'attività dopo la cessazione formale dell'organo sociale, omissioni formali (es. mancata comunicazione di morte) e modalità operative (es. corrispondenze gestionali).
  • Il dolo nella bancarotta documentale può essere configurato quando emerge la volontà specifica di rendere impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale (ad es. per realizzare una strategia di evasione fiscale), e non si esaurisce nel mero gesto materiale di sottrazione delle scritture: rientra anche la volontà di ottenere o preservare un profitto illecito.
  • Censure generiche o non specificamente volte a confutare gli elementi decisivi di fatto enunciati dalla sentenza di merito sono destinate all'inammissibilità o al rigetto; in Cassazione non possono essere per la prima volta introdotti vizi della motivazione su punti che non erano stati dedotti in appello.
  • La Corte può dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso se il vizio non era stato rilevato in sede d'appello; conseguentemente il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.).
  • Per contestare efficacemente la qualificazione di amministratore di fatto o l'esistenza del dolo specifico è necessario confrontarsi esplicitamente e punto per punto con gli elementi decisivi indicati dal giudice di merito, fornendo alternative concrete e documentate e non meri rilievi congetturali.

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