Cassazione Civile, Ordinanza n. 29399/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Una società di autotrasporto era stata convenuta da una società proprietaria della merce per il risarcimento del danno derivante dal furto di rotoli di acciaio trasportati su un semirimorchio nella notte tra il 16 e il 17 febbraio. Nel processo erano intervenuti anche altri soggetti della filiera del trasporto, tra cui un soggetto indicato come sub-vettore/ausiliario e il suo conducente. Il Tribunale aveva condannato la società di autotrasporto al risarcimento verso la proprietaria della merce e aveva dichiarato inammissibili le domande di garanzia da essa proposte verso gli altri chiamati; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società soccombente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'esistenza di un rapporto subvettoriale con la società chiamata, qualificata invece come mera ausiliaria; 2) violazione dell'art. 1693 c.c., per avere la Corte ritenuto che la responsabilità per perdita della merce gravasse ancora sulla ricorrente, malgrado l'affidamento del trasporto a un sub-vettore finale; 3) violazione dell'art. 1693 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'unico legittimato passivo fosse il sub-vettore finale nei confronti del destinatario della merce; 4) violazione degli artt. 104 e 106 c.p.c., lamentando l'inammissibilità della domanda di manleva verso il chiamato e invocando l'estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché diretti, sotto la veste del vizio di legittimità, a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, già valutati dal giudice di merito, e perché la sentenza d'appello aveva confermato la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto. Quanto al quarto motivo, lo ha dichiarato in parte inammissibile per difetto di specifica trascrizione del contenuto della domanda, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e in parte infondato, affermando che il principio di estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato non opera nella chiamata in garanzia, né può essere invocato per giustificare la manleva richiesta dal convenuto. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambe le società resistenti, dando altresì atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1693 c.c.
Disciplina la responsabilità del vettore per perdita e avaria delle cose consegnate per il trasporto; la ricorrente lo invocava per escludere la propria responsabilità, ma la Corte non ha accolto le censure perché risolventi questioni di fatto già decise dal merito.
art. 1689 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli obblighi di consegna gravavano sul sub-vettore finale e non sulla società ricorrente.
art. 104 c.p.c.
Invocato per sostenere la correttezza dell'estensione della domanda e della chiamata nel medesimo processo.
art. 106 c.p.c.
Invocato in tema di chiamata del terzo e manleva; la Corte ha negato che da tali disposizioni derivi l'estensione automatica della domanda attorea nella chiamata in garanzia.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiesto per la specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti; la mancata trascrizione della domanda ha reso il motivo inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametrato alle censure di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la ricorrente mirava in realtà a un nuovo esame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché dirette a una rivalutazione del fatto.
art. 52 L.F.
Richiamato per gli effetti della sopravvenuta procedura concorsuale su alcune parti del giudizio, con prosecuzione della causa nei confronti dei soggetti rimasti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, il ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito, ma deve rimanere nei limiti dei vizi di legittimità effettivamente dedotti.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se mira solo a ottenere una diversa valutazione delle prove e degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
- Nella chiamata del terzo in garanzia non opera, di regola, l'estensione automatica della domanda attorea al chiamato, perché i rapporti sostanziali coinvolti restano autonomi anche se trattati nello stesso processo.
- Il principio di estensione automatica della domanda al terzo può giovare all'attore solo nei casi in cui la chiamata individui il terzo come unico vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario; non può essere usato dal convenuto per fondare la propria domanda di manleva.
- Nel ricorso per cassazione, quando si deduce un vizio collegato al contenuto di un atto processuale, è necessario trascriverne specificamente il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29282/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29290/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29291/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29292/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29293/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29294/2023 del 23/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →