Cassazione Civile, Ordinanza n. 04879/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
Nel giudizio di divisione della comunione legale tra ex coniugi, dopo una sentenza non definitiva che aveva accertato la non comoda divisibilità di alcuni immobili e dopo una successiva sentenza parziale che aveva reso esecutivo un progetto divisionale, il tribunale aveva rigettato la domanda dell'ex coniuge volta a ottenere il rimborso alla comunione di somme prelevate dall'altra ex coniuge da titoli e depositi bancari. La Corte d'appello ha confermato tale decisione, ritenendo che la comunione legale coinvolga gli acquisti di beni e non i meri rapporti creditizi collegati al conto cointestato, e che le somme fossero state utilizzate dalla resistente per esigenze familiari, in particolare cure mediche e dentistiche della figlia. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme sul giudicato, per avere la Corte territoriale reputato coperta da giudicato la sentenza non definitiva del 2013; 2) nullità per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi al rimborso; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte considerato non comune la somma di euro 34.319,46 senza che la circostanza fosse contestata; 4) violazione degli artt. 112, 115, 167 e 183 c.p.c. per aver considerato provata, senza contestazione, la destinazione delle somme a spese familiari; 5) omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge in punto di mancata attualizzazione del valore dell'immobile da dividere. La Corte di cassazione ha riunito i primi quattro motivi, li ha ritenuti infondati, ha escluso il vizio di omessa pronuncia e ha affermato che, sciolta la comunione legale, i rimborsi e le restituzioni si regolano in sede di divisione; ha poi ritenuto infondato anche il quinto motivo, osservando che la richiesta di rivalutazione del bene non era sorretta da specifiche allegazioni sul mutamento di valore intervenuto medio tempore.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Torino. Ha precisato che non vi era giudicato sullo scioglimento della comunione, ma ciò non mutava l'esito perché il diritto al rimborso delle somme prelevate dalla comunione matura e si accerta in sede di divisione, salvo prova che l'utilizzo sia stato vantaggioso per la comunione o necessario per la famiglia. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla destinazione delle somme alle esigenze della figlia, non contestata in modo specifico, e ha escluso il vizio sulla mancata attualizzazione del valore dell'immobile, mancando allegazioni concrete su un significativo mutamento del valore di mercato. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente è rimasta intimata. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione la procura speciale può essere apposta solo in margine o in calce al ricorso o al controricorso; se conferita su atto diverso, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata con gli elementi essenziali del giudizio.
art. 58 L. n. 69 del 2009
Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla legge non si applicano ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.
art. 177 c.c.
La comunione legale concerne gli acquisti di beni e non si estende ai meri rapporti creditizi; il saldo di un conto corrente cointestato non diventa automaticamente oggetto di comunione.
art. 191 c.c.
Lo scioglimento della comunione legale segna il passaggio alla comunione ordinaria e apre la fase di liquidazione.
art. 192 c.c.
Dopo lo scioglimento della comunione, in sede di divisione trovano applicazione i regimi dei rimborsi e delle restituzioni.
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la Corte esclude che nel caso concreto sia stato violato.
art. 115 c.p.c.
Le allegazioni non specificamente contestate possono essere poste a fondamento della decisione.
art. 167 c.p.c.
Richiamato in relazione al dovere di contestazione tempestiva delle allegazioni avversarie.
art. 183 c.p.c.
Richiamato in relazione alla fase di trattazione e alla formazione del thema decidendum e probandum.
art. 329 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di giudicato interno e acquiescenza.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di giudicato formale.
art. 2909 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di efficacia del giudicato sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali del rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella comunione legale tra coniugi, il diritto al rimborso o alla restituzione di somme sottratte o impiegate dal patrimonio comune si accerta e si regola in sede di divisione, dopo lo scioglimento della comunione, non prima.
- Il saldo di un conto corrente cointestato non è, di per sé, bene caduto in comunione legale come acquisto, perché la comunione legale non si estende ai meri rapporti creditizi.
- Chi pretende il rimborso di somme prelevate dalla comunione deve provare che l'atto dispositivo abbia depauperato il patrimonio comune; il coniuge che abbia usato le somme può evitare il rimborso dimostrando che l'impiego ha avvantaggiato la comunione o soddisfatto un bisogno della famiglia.
- La deduzione di omessa pronuncia o di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. non può fondarsi su contestazioni generiche: se la circostanza allegata dalla controparte è rimasta specificamente non contestata, il giudice può valorizzarla come provata.
- In tema di divisione giudiziale, la rivalutazione del valore dei beni deve essere sorretta da specifiche allegazioni e dalla dimostrazione di un apprezzabile mutamento del valore di mercato intervenuto tra la stima e la decisione; non basta invocare in astratto il principio che la durata del processo non deve pregiudicare le parti.
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale, per essere valida, deve rispettare rigorosamente le forme previste dall'art. 83 c.p.c., con applicazione delle norme processuali vigenti ratione temporis.
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