Cassazione Penale, Sentenza n. 2605/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha denunciato plurimi vizi di motivazione e travisamento dei fatti: 1) mancato inquadramento della condotta nella ipotesi di lieve entita' ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la tesi della detenzione per consumo personale (si evidenziava la non suddivisione in dosi e la presunta occasionalita' della condotta); 2) mancata applicazione del minimo edittale e delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e denegata esclusione della recidiva
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che i motivi sollevati fossero un mero riesame probatorio non consentito in sede di legittimita'. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la quantita' e la varieta' delle sostanze (hashish e marijuana per complessivi oltre 197 grammi circa), la presenza di rilevanti somme in denaro di vario taglio, un bilancino elettronico e conversazioni telefoniche indicavano una modalita' di detenzione compatibile con lo spaccio e non con il consumo esclusivamente personale, escludendo l'applicabilita' dell'art. 73, comma 5. In conseguenza il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
La Corte ha ritenuto applicabili i commi 1 e 4 (illecita detenzione ai fini di spaccio) e ha escluso l'applicabilita' del comma 5 (lieve entita') in presenza di consistente quantita' e di indici sintomatici di spaccio quali varieta' di sostanze, somme di denaro, bilancino e conversazioni con piu' soggetti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
La decisione di merito e' stata valutata alla luce dei principi espressi da tale pronuncia, che richiede una valutazione complessiva e comparativa degli indici rilevanti ai fini della verifica della lieve entita'. Il richiamo e' usato per confermare che la valutazione dei giudici di merito, quando coerente e logica, non e' sindacabile in cassazione come nuovo apprezzamento di merito
Massime di principio
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 73, comma 5 (lieve entita') occorre una valutazione complessiva che dimostri l'assenza di indici di spaccio: piccole quantita' compatibili con il consumo personale, assenza di strumenti di pesatura, assenza di somme di denaro significative e di comunicazioni indicative di rete di clienti
- Il mero riferimento alla non suddivisione in dosi o all'occasionalita' non e' sufficiente di per se' se sussistono altri indici contrari (quantita' rilevante, diverse tipologie di stupefacente, bilancino, denaro, conversazioni compromettenti)
- In sede di cassazione non e' consentito rinnovare il giudizio sulle prove o proporre una rivalutazione alternativa dei fatti: il ricorso deve evidenziare vizi logico-giuridici della motivazione, contraddizioni manifeste, travisamento specifico o violazioni di legge
- Per contestare la quantificazione della pena e l'esclusione di attenuanti occorre dimostrare l'illogicita' o l'insufficienza della motivazione relativa alla dosimetria, non limitandosi a chiedere in generale l'applicazione del minimo
- La difesa preventiva dovrebbe puntare a documentare elementi concreti di uso personale (es. consumi abituali, assenza di contatti commerciali, modalita' di conservazione) e a confutare puntualmente ogni elemento che i giudici possano ritenere indice di spaccio
- Quando si impugna una decisione per vizi di motivazione e travisamento bisogna indicare passi motivazionali specifici e dimostrare in che modo la risultanza probatoria sia stata illogicamente valutata o omessa, altrimenti il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza
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