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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16742 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 1999, contestando che il Comune avesse determinato la base imponibile utilizzando la rendita catastale di immobili similari anziché il valore contabile risultante dalla propria dichiarazione. In via subordinata, ha sostenuto che, qualora fosse stata applicata la disciplina della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, il Comune avrebbe potuto recuperare soltanto la differenza d'imposta, senza interessi e sanzioni. In Cassazione la società ha inoltre dedotto la novità delle difese del Comune in appello, una decisione ultra petita e l'inapplicabilità dell'art. 74, comma 3, agli immobili di categoria D.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto che l'applicazione della rendita catastale e della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, fosse già stata oggetto di contraddittorio sin dal primo grado, escludendo quindi sia la novità della questione sia la ultrapetizione. Ha inoltre confermato che, per i fabbricati di categoria D non ancora iscritti in catasto, il metodo contabile opera fino alla richiesta di attribuzione della rendita; da tale richiesta il contribuente entra nel sistema della rendita catastale e può essere chiamato a versare una maggiore imposta, oppure chiedere il rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza. È stata confermata la decisione d'appello, che aveva limitato l'avviso alla differenza d'imposta calcolata sulla rendita, escludendo sanzioni e interessi. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3

    Il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili opera per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno di attribuzione della rendita.

    Il criterio del valore contabile è applicabile fino a quando non venga richiesta l'attribuzione della rendita catastale. Dalla richiesta il contribuente aderisce al sistema generale della rendita, con possibile ricalcolo dell'imposta, anche in aumento o in diminuzione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4

    La disposizione è stata richiamata nel contesto della determinazione della base imponibile mediante rendita di immobili similari per fabbricati ancora privi di rendita.

  • L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3

    La norma consente il recupero dell'ICI sulla base della rendita catastale attribuita, anche con riferimento a periodi anteriori secondo i presupposti previsti dalla disposizione. Nel caso concreto, l'avviso è stato mantenuto limitatamente alla differenza d'imposta, con esclusione di sanzioni e interessi.

  • D.L. n. 546 del 1992, art. 57

    Il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove in appello non è stato ritenuto violato, poiché la questione relativa all'applicazione della rendita catastale e dell'art. 74, comma 3, era già stata dibattuta in primo grado.

  • Principio del processo tributario come giudizio di impugnazione-merito

    Il giudice tributario può riqualificare giuridicamente la fattispecie sulla base dei fatti già dedotti, senza incorrere in ultrapetizione, purché non modifichi il petitum né introduca fatti nuovi a fondamento della pretesa.

Massime di principio

  • Per i fabbricati di categoria D posseduti da imprese e privi di rendita catastale, il valore contabile può essere utilizzato fino alla richiesta di attribuzione della rendita; dopo tale richiesta, il riferimento ordinario diventa la rendita catastale.
  • La richiesta di attribuzione della rendita può produrre effetti fiscali non solo per il futuro, ma anche rispetto a periodi precedenti nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
  • Il Comune può sostenere in appello una diversa qualificazione giuridica della pretesa se i fatti essenziali e la richiesta fiscale erano già contenuti nell'avviso o erano stati discussi in primo grado.
  • Il giudice tributario può riqualificare giuridicamente i fatti già acquisiti al processo, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Quando l'accertamento deriva dall'attribuzione o dall'utilizzo retroattivo della rendita catastale, occorre verificare separatamente la debenza della maggiore imposta e quella di sanzioni e interessi: queste ultime non sono automaticamente dovute se la normativa o la specifica disciplina applicabile ne esclude l'applicazione.
  • Il contribuente che abbia versato somme maggiori sulla base del metodo contabile può, ricorrendone i presupposti e rispettando i termini, chiedere il rimborso qualora la rendita catastale determini una base imponibile inferiore.

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