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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17310/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Stilo era stato condannato per aver reso false dichiarazioni al pubblico ministero (art. 371‑bis c.p.), aggravate dall'art. 416‑bis.1 c.p., perché avrebbe mentito per favorire Rosario Filippone rispetto a una intercettazione in cui discuteva di organizzazione e ruoli della 'ndrangheta. In Cassazione il ricorrente ha censurato: 1) l'utilizzabilità dell'intercettazione captata in altro procedimento; 2) la violazione dell'art. 63 c.p.p. e la natura auto‑indizianti delle dichiarazioni rese come persona informata; 3) il mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 384 c.p. (false dichiarazioni per timore di conseguenze penali) e 4) la scorretta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. per insufficiente prova del ruolo verticistico di Filippone. Vi erano inoltre censure relative alle attenuanti, alla pena e alla sospensione della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio (ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria), accogliendo il secondo motivo del ricorso relativo all'esimente di cui all'art. 384 c.p. e ritenendo carente la motivazione della Corte territoriale sul punto (non avendo spiegato perché il timore dell'imputato non fosse immediato e inevitabile). Gli altri motivi sono stati rigettati per genericità o per mancata dimostrazione; in particolare le censure sull'intercettazione e sull'art. 63 c.p.p. sono state giudicate non specifiche e quindi inammissibili/infondati.

Norme richiamate

  • art. 371‑bis c.p.

    Norma che punisce le false dichiarazioni rese al pubblico ministero o all'autorità giudiziaria; la condanna iniziale era fondata su questa fattispecie.

  • art. 416‑bis.1 c.p.

    Aggravante collegata alla commissione del fatto in favore di organizzazioni di tipo mafioso; la Corte territoriale l'aveva applicata ritenendo l'agevolazione verso soggetti di rilievo, ma la Cassazione richiede prudenza nel non estendere automaticamente l'aggravante senza prova del ruolo e del collegamento organizzativo.

  • art. 63 c.p.p.

    Tutela del testimone rispetto a dichiarazioni che rivelino responsabilità proprie per fatti pregressi; la Corte ha ricordato che la norma riguarda dichiarazioni che emergono come auto‑incriminanti per fatti passati e che la sua invocazione richiede specificità su quali fatti e presupposti si fondi.

  • art. 384 c.p.

    Esimente per chi rende false informazioni per evitare accuse relative a determinati delitti quando il comportamento è dettato da stato di necessità correlato alla conservazione della libertà o dell'onore; la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente valutato l'immediatezza e l'inevitabilità del nocumento invocato e ha disposto il rinvio per un nuovo esame.

  • art. 12 c.p.p.

    Richiamato indirettamente in relazione alla connessione fra procedimenti e utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte sottolinea l'onere di allegazione della parte che impugna l'utilizzabilità di intercettazioni autorizzate in altro procedimento.

  • art. 54 c.p.

    Richiamato per distinguere lo stato di necessità generale dall'ipotesi speciale dell'art. 384 c.p.; la giurisprudenza indicata chiarisce i limiti di applicazione dell'esimente speciale.

Massime di principio

  • L'inutilizzabilità di intercettazioni autorizzate in altro procedimento va eccepita con specificità e documentazione: chi la invoca deve allegare gli atti del procedimento originario, perché il giudice non è tenuto a reperirli d'ufficio.
  • L'art. 63 c.p.p. offre tutela solo se il testimone dichiara fatti che rivelano una sua responsabilità per reati pregressi; se le dichiarazioni riguardano i fatti oggetto della deposizione la questione attiene all'attendibilità, non all'inutilizzabilità automatica.
  • L'esimente prevista dall'art. 384 c.p. può escludere la punibilità per false dichiarazioni se il falso è dettato da uno stato di necessità legato alla conservazione della libertà o dell'onore; il giudice deve verificare e motivare l'immediatezza e l'inevitabilità del nocumento invocato.
  • L'applicazione dell'aggravante per favoreggiamento o agevolazione a organizzazioni mafiose (art. 416‑bis.1) richiede prova del collegamento e del ruolo degli agevolati: non è ammesso un automatismo basato solo su finalità di favore verso un singolo componente.
  • In Cassazione motivi generici o privi di specificità probatoria vengono spesso dichiarati inammissibili o infondati: è necessario illustrare fatti, presupposti giuridici e produrre elementi utili per la verifica.
  • Un annullamento con rinvio per difetto istruttorio/motivazionale non comporta necessariamente l'assoluzione automatica: il giudice di merito dovrà riesaminare il profilo criticato secondo i principi indicati dalla Cassazione.

Testo integrale

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