Cassazione Penale, Sentenza n. 32092/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza con cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due gruppi di reati giudicati separatamente: da un lato, il concorso esterno in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416-bis c.p., commesso il 2 aprile 2015; dall'altro, reati concernenti armi e ricettazione, commessi nella stessa data e definiti con sentenza di applicazione della pena. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto estemporanee le condotte relative alle armi, valorizzando una conversazione dalla quale risultava che il ricorrente, il giorno dell'arresto, aveva inizialmente manifestato opposizione alla richiesta dei sodali di utilizzare la sua autovettura per finalità illecite. Con un unico articolato motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 81, secondo comma, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che i reati oggetto della seconda sentenza costituissero estrinsecazione della condotta di concorso esterno già accertata e che la coincidenza tra la data di commissione dei reati-fine e quella di cessazione della condotta di concorso esterno corroborasse l'unicità del disegno criminoso. La difesa ha inoltre ribadito le proprie censure con memoria e motivi nuovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha affermato che tra reato associativo o concorso esterno e reati-fine non sussiste alcun automatismo, ma che la continuazione è configurabile quando i reati siano stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, nel quadro di un unico disegno criminoso. Nel caso concreto, la motivazione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta contraddittoria e insufficiente: da un lato aveva descritto il ricorrente come soggetto occasionalmente disponibile alla custodia delle armi del gruppo; dall'altro aveva trascurato che proprio il recupero e l'occultamento delle armi costituivano il contenuto della condotta di concorso esterno accertata. Il giudice avrebbe dovuto verificare se il trasporto delle armi del 2 aprile 2015 fosse l'attuazione di un compito stabile e predeterminato, nonché chiarire se l'iniziale riluttanza riguardasse il ruolo di detentore e trasportatore delle armi oppure soltanto la specifica modalità esecutiva richiesta, quale l'impiego dell'autovettura personale. Il ricorso è stato pertanto accolto con rinvio.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
Il giudice dell'esecuzione deve verificare in concreto l'esistenza di un unico disegno criminoso tra reati giudicati separatamente, senza automatismi derivanti dal collegamento associativo.
art. 81, secondo comma, c.p.
medesimo disegno criminoso
La continuazione richiede che una pluralità di reati sia stata concepita nell'ambito di un programma unitario, con previsione dei reati almeno nelle loro caratteristiche essenziali; non è necessario che siano state previamente determinate tutte le modalità esecutive.
art. 110 c.p.
concorso di persone nel reato
Richiamato quale base normativa della condanna per concorso esterno nel reato associativo.
art. 416-bis c.p.
associazione di tipo mafioso
La continuazione con reati-fine o con condotte ulteriori del concorrente esterno non è automatica e richiede l'accertamento concreto della programmazione unitaria.
art. 648 c.p.
Richiamato quale reato oggetto della sentenza separata rispetto alla quale era stata chiesta l'unificazione in continuazione.
art. 10 l. n. 497 del 1974
reato concernente le armi
Richiamato quale disposizione incriminatrice di uno dei reati giudicati con la sentenza separata.
art. 12 l. n. 497 del 1974
reato concernente le armi
Richiamato quale disposizione incriminatrice di uno dei reati giudicati con la sentenza separata.
art. 14 l. n. 497 del 1974
reato concernente le armi
Richiamato quale disposizione incriminatrice di uno dei reati giudicati con la sentenza separata.
Massime di principio
- Tra un reato associativo o una condotta di concorso esterno e i reati-fine può configurarsi la continuazione, ma soltanto in presenza di concreti elementi che dimostrino l'esistenza di un unico disegno criminoso; il collegamento associativo non determina alcun automatismo.
- Nel caso del concorso esterno, la verifica della continuazione deve considerare se il reato-fine costituisca attuazione di un compito stabile e predeterminato, rientrante nel contributo causalmente rilevante destinato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione.
- Per riconoscere la continuazione è sufficiente che i reati siano stati programmati ab origine nelle loro linee essenziali come strumenti per il conseguimento di un fine unitario; non è necessario che siano state dettagliatamente previste tutte le modalità esecutive.
- L'iniziale riluttanza dell'agente rispetto a una specifica richiesta dei sodali non esclude di per sé l'esistenza di un disegno criminoso unitario. Occorre accertare se l'opposizione riguardi il ruolo criminoso in sé oppure soltanto la modalità concreta di esecuzione richiesta nell'occasione.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione è insufficiente quando qualifica come estemporanea una condotta senza confrontarsi con il fatto che la stessa condotta costituisca il contenuto essenziale del contributo criminoso già accertato e senza spiegare il significato degli elementi probatori valorizzati.
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