Cassazione Penale, Sentenza n. 3722/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata (detrazione di 45 giorni per semestre ai sensi dell'art. 54 Ord. pen.). La difesa censura la rideterminazione del semestre di riferimento operata dai giudici (somma dei periodi 23/05/2019-07/06/2019 e 03/12/2021-16/05/2022) e sostiene che il ricorrente aveva indicato come decorrenza del semestre il 03/12/2021 (data d'inizio della detenzione domiciliare) e che in quel semestre la sua condotta era irrevocabilmente positiva; inoltre la difesa sostiene che il reato evidenziato dai giudici (art. 73 d.P.R. 309/1990 commesso nel periodo luglio-agosto 2019) era un fatto circoscritto già valutato in precedenza e non poteva riverberarsi sul semestre successivo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la decorrenza dei semestri va determinata in conformità alla progressione della pena fissata dal titolo esecutivo e non può essere scelta dal condannato a proprio piacimento. È ammissibile comporre un semestre sommando frazioni di detenzione non consecutive della stessa esecuzione, ma la condotta tenuta nell'intervallo tra le frazioni (anche in libertà) è rilevante e può legittimare il diniego del beneficio se dimostra mancata adesione al percorso rieducativo. Nel caso di specie il reato commesso nel periodo tra le frazioni detentive è stato ritenuto sintomatico della carenza partecipativa e ha giustificato il rigetto della liberazione anticipata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La detrazione di 45 giorni per ogni semestre si valuta sul tempo di detenzione effettivamente espiato secondo la progressione della pena fissata dal titolo esecutivo; la decorrenza dei semestri non può essere scelta soggettivamente dal condannato.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (decreto in materia di stupefacenti)
Il reato commesso nel periodo intercorso tra frazioni di detenzione è rilevante ai fini della valutazione della partecipazione al percorso rieducativo e può precludere la concessione della liberazione anticipata.
art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Ai fini dell'accertamento della partecipazione all'opera di rieducazione si valuta la sola condotta esteriore del condannato, non la diagnosi di piena risocializzazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale applicata per la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del gravame.
Massime di principio
- La decorrenza dei semestri per la liberazione anticipata deve seguire la progressione della pena stabilita dal titolo esecutivo; il detenuto non può fissare unilateralmente la data di inizio del semestre.
- È possibile comporre un semestre sommando periodi di detenzione non contigui purché appartengano alla stessa esecuzione; tuttavia, la condotta tenuta nell'intervallo tra le frazioni è valutabile e può precludere il beneficio.
- La valutazione ai fini della liberazione anticipata riguarda la partecipazione esteriore all'opera di rieducazione, non l'effettivo conseguimento della risocializzazione.
- Comportamenti illeciti commessi in libertà dopo un periodo di detenzione (anche dopo custodia cautelare) possono essere considerati sintomo della mancata adesione al percorso rieducativo e giustificare il diniego del beneficio.
- Per impostare una difesa efficace in casi analoghi è necessario proporre un criterio di computo del semestre coerente con la progressione esecutiva oppure dimostrare che i fatti contestati nell'intervallo non sono pertinenti o non evidenziano una mancata adesione al percorso rieducativo (es. prova di specifiche iniziative rieducative o di irrilevanza delle condotte successive).
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