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Direttiva 2024/2853

Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024L2853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2024/2853 sostituisce il vecchio regime del 1985 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, aggiornandolo alla realtà digitale, ai software, all’IA e alle catene di fornitura globali. Rafforza la tutela delle persone fisiche tramite regole uniformi su prodotto difettoso, soggetti responsabili, prova, divulgazione degli elementi di prova e presunzioni probatorie. Gli Stati membri devono recepirla entro il 9 dicembre 2026 e, salvo deroghe limitate, non possono introdurre livelli di tutela divergenti.

Norme comuni UE sulla responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi, con estensione a software, servizi digitali correlati e nuovi operatori della catena di fornitura, che abroga la direttiva 85/374/CEE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai danni causati da prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026, nell’ambito del mercato interno e nei confronti di persone fisiche danneggiate. Rientrano nell’ambito di applicazione i beni mobili, inclusi software, file per la fabbricazione digitale, elettricità, materie prime e componenti, nonché i servizi digitali correlati integrati o interconnessi con il prodotto quando sono sotto il controllo del fabbricante. Restano esclusi il software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale e i danni da incidenti nucleari già coperti da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri. La direttiva non pregiudica i diritti derivanti dal diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per cause diverse dal difetto del prodotto, né i regimi speciali nazionali di responsabilità esistenti al 30 luglio 1985, né la normativa UE in materia di protezione dei dati personali.

Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

La direttiva aggiorna in modo organico il regime UE di responsabilità per danno da prodotti difettosi, sostituendo la direttiva 85/374/CEE. L’intervento risponde all’esigenza di preservare il buon funzionamento del mercato interno e, al contempo, di rafforzare la protezione delle persone fisiche alla luce della digitalizzazione, dell’IA, dei software, dei prodotti interconnessi e delle catene di fornitura globali.

Finalità e impostazione generale

La direttiva mira a garantire una disciplina comune e armonizzata della responsabilità oggettiva degli operatori economici per danni causati da prodotti difettosi. Il legislatore UE sottolinea che la responsabilità oggettiva resta il modello adeguato per una corretta ripartizione del rischio nella produzione moderna, evitando che differenze tra ordinamenti nazionali alterino la concorrenza o ostacolino la libera circolazione delle merci.

Ambito di applicazione e rapporti con altri regimi

La direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026. Il concetto di prodotto è ampio e comprende ogni bene mobile, anche se integrato in altri beni mobili o immobili o interconnesso con essi; vi rientrano espressamente software, elettricità, file per la fabbricazione digitale e materie prime.

Non rientrano nell’ambito di applicazione:

  • il software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale;
  • i danni da incidenti nucleari, ove già coperti da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri.

La direttiva lascia impregiudicati:

  • la disciplina UE e nazionale in materia di protezione dei dati personali;
  • i diritti derivanti dal diritto nazionale sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale per cause diverse dal difetto del prodotto;
  • i regimi speciali nazionali di responsabilità esistenti al 30 luglio 1985.

Armonizzazione massima

L’articolo 3 impone un’armonizzazione sostanzialmente piena nelle materie disciplinate. Gli Stati membri non possono, salvo espressa previsione, introdurre o mantenere norme divergenti, più rigorose o meno rigorose, allo scopo di assicurare ai consumatori e alle altre persone fisiche un livello di tutela diverso.

Definizioni rilevanti per la pratica

Le definizioni sono costruite per coprire i prodotti dell’economia digitale e circolare. In particolare:

  • il software è qualificato come prodotto, indipendentemente dalla modalità di fornitura o uso;
  • i file per la fabbricazione digitale sono trattati come prodotti quando contengono istruzioni funzionali per produrre un bene tangibile;
  • i servizi correlati sono servizi digitali integrati o interconnessi, la cui assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più funzioni;
  • il controllo del fabbricante include sia l’autorizzazione o il consenso all’integrazione/interconnessione di componenti o software, sia la capacità di fornire aggiornamenti o migliorie software.

La nozione di modifica sostanziale è centrale: conta la qualificazione secondo il diritto di sicurezza dei prodotti, oppure, in assenza di criteri specifici, ogni intervento che modifichi prestazioni, finalità o tipo originari, alteri la natura del pericolo, introduca un nuovo pericolo o accresca il rischio.

Danno risarcibile

Il risarcimento copre solo determinate categorie di danno:

  • morte o lesioni personali, comprese le lesioni psicologiche riconosciute medicalmente;
  • danneggiamento o distruzione di beni, con esclusione del prodotto difettoso in sé, del bene danneggiato da un componente difettoso integrato sotto il controllo del fabbricante e dei beni usati esclusivamente per fini professionali;
  • distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali.

Sono risarcibili le perdite materiali derivanti da tali danni; le perdite immateriali sono risarcibili solo se lo consente il diritto nazionale. La direttiva esclude invece, come tali, la mera perdita economica, la violazione della vita privata e la discriminazione, fermo restando l’eventuale risarcimento in base ad altri regimi di responsabilità.

Nozione di prodotto difettoso e criteri di valutazione

Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi, oppure quella prevista dal diritto UE o nazionale. La valutazione è oggettiva e deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui:

  • presentazione, etichettatura, progettazione, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
  • uso ragionevolmente prevedibile, inclusi abusi non irragionevoli;
  • capacità del prodotto di imparare o acquisire nuove funzionalità dopo l’immissione sul mercato;
  • effetti di altri prodotti utilizzati insieme o interconnessi;
  • momento di immissione sul mercato o di messa in servizio, oppure uscita del prodotto dal controllo del fabbricante;
  • requisiti di sicurezza e di cibersicurezza rilevanti;
  • richiami o altri interventi delle autorità o degli operatori economici;
  • esigenze specifiche del gruppo di utenti;
  • mancato raggiungimento della finalità di prevenzione del danno, nei prodotti concepiti per prevenire danni.

La presenza di un prodotto migliore sul mercato, o l’introduzione di aggiornamenti/migliorie, non rende di per sé difettoso il prodotto precedente.

Soggetti responsabili e canalizzazione della responsabilità

La responsabilità è attribuita a una pluralità di operatori economici, in funzione del ruolo ricoperto nella catena di fornitura:

  • fabbricante del prodotto difettoso;
  • fabbricante del componente difettoso integrato sotto il controllo del fabbricante;
  • importatore, rappresentante autorizzato o, in mancanza, fornitore di servizi di logistica, quando il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione;
  • distributore, se non identifica entro un mese un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione;
  • fornitore di piattaforma online, in via analoga al distributore, quando consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali e ricorrono le condizioni richiamate dal regolamento (UE) 2022/2065.

La persona che apporta una modifica sostanziale al prodotto fuori dal controllo del fabbricante è considerata fabbricante del prodotto modificato.

Divulgazione delle prove e tutela dei segreti commerciali

La direttiva introduce un meccanismo di disclosure con bilanciamento degli interessi. L’attore, una volta resa plausibile la domanda, può ottenere dal convenuto la divulgazione degli elementi di prova pertinenti; analogamente, il convenuto può chiedere all’attore la divulgazione delle prove pertinenti per difendersi.

La divulgazione deve essere limitata a quanto necessario e proporzionato. I giudici devono considerare gli interessi legittimi di tutte le parti e dei terzi, in particolare per la protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali. In presenza di segreti commerciali, i giudici devono poter adottare misure specifiche di riservatezza durante e dopo il processo; possono anche ordinare che la prova sia resa accessibile e comprensibile in forma semplificata, se ciò è proporzionato.

Onere della prova e presunzioni

Il principio generale resta quello per cui l’attore deve provare difetto, danno e nesso causale. Tuttavia la direttiva alleggerisce l’onere probatorio con presunzioni che operano in casi tipici:

  • mancata divulgazione delle prove da parte del convenuto;
  • violazione di requisiti obbligatori di sicurezza del prodotto;
  • malfunzionamento evidente nel corso dell’uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie.

Se è provato che il prodotto è difettoso e il tipo di danno è compatibile con quel difetto, si presume il nesso causale. Inoltre, quando la prova è eccessivamente difficile per complessità tecnica o scientifica, il giudice può presumere difetto, causalità o entrambi, purché l’attore dimostri che è probabile il difetto o il nesso.

Esenzioni dalla responsabilità

L’operatore economico può liberarsi dalla responsabilità solo provando specifiche circostanze esimenti, tra cui:

  • mancata immissione sul mercato o messa in servizio;
  • sopravvenienza del difetto dopo la messa sul mercato o in servizio;
  • difetto dovuto alla conformità a requisiti giuridici;
  • impossibilità oggettiva di scoprire il difetto alla luce dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
  • nel caso del fabbricante del componente, difetto dovuto alla concezione del prodotto o alle istruzioni del fabbricante del prodotto;
  • nel caso della modifica sostanziale, assenza di nesso tra la modifica e la parte del prodotto che ha causato il danno.

La regola sul difetto sopravvenuto non opera quando il difetto dipende da servizi correlati, software, mancata fornitura di aggiornamenti di sicurezza o modifica sostanziale sotto controllo del fabbricante. La direttiva precisa inoltre che non impone un obbligo generale di fornire aggiornamenti o migliorie.

Pluralità di responsabili, rivalsa e limiti alle esclusioni

Se più operatori economici sono responsabili dello stesso danno, essi possono essere ritenuti responsabili in solido. Il diritto di rivalsa tra coobbligati è disciplinato dal diritto nazionale, ma resta riconosciuto.

La direttiva vieta di limitare o escludere la responsabilità verso il danneggiato mediante diritto nazionale o clausole contrattuali. In particolare, non sono ammesse deroghe che riducano la tutela del danneggiato.

Prescrizione e periodo di scadenza

L’azione risarcitoria è soggetta a un termine di prescrizione di tre anni, decorrente dalla conoscenza, o ragionevole conoscibilità, del danno, del difetto e dell’identità dell’operatore economico responsabile.

Accanto alla prescrizione, la direttiva introduce un periodo di scadenza di dieci anni dalla messa in mercato o in servizio del prodotto, o dalla messa a disposizione del prodotto modificato sostanzialmente. Trascorso tale termine, il diritto al risarcimento viene meno se non è stata avviata un’azione giudiziaria. Per le lesioni personali con sintomi tardivi, il periodo di scadenza è esteso a 25 anni.

Deroga nazionale al rischio di sviluppo

La direttiva consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure che escludano l’esonero da responsabilità basato sullo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione sul mercato o durante il controllo del fabbricante. Si tratta di una deroga mirata e controllata:

  • deve riguardare specifiche categorie di prodotti;
  • deve essere giustificata da obiettivi di interesse pubblico;
  • deve essere proporzionata.

Le misure esistenti dovevano essere notificate alla Commissione entro il 9 dicembre 2026. Le nuove o modificate misure devono essere notificate, e lo Stato membro deve sospenderle per sei mesi, salvo parere anticipato della Commissione.

Trasparenza e coordinamento applicativo

Gli Stati membri devono pubblicare in formato elettronico facilmente accessibile le sentenze definitive delle corti d’appello o di ultima istanza sui procedimenti ex direttiva. La Commissione deve creare e gestire una banca dati pubblica con tali decisioni, per favorire un’interpretazione uniforme e la conoscenza della prassi giurisprudenziale.

Valutazione, abrogazione e regime transitorio

La Commissione deve valutare la direttiva entro il 9 dicembre 2030 e poi ogni cinque anni, con una relazione che includa costi e benefici del recepimento, confronto con i paesi OCSE e disponibilità dell’assicurazione di responsabilità civile prodotti.

La direttiva 85/374/CEE è abrogata con effetto dal 9 dicembre 2026, ma continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 9 dicembre 2026 e comunicare alla Commissione le misure di attuazione adottate.

Implicazioni pratiche per operatori e professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva impone un aggiornamento importante della gestione del rischio prodotti:

  • occorre verificare se il bene o il software rientra nella nozione ampliata di prodotto;
  • va ricostruita con precisione la catena degli operatori economici responsabili;
  • nei contratti B2B va valutato l’impatto dei limiti alla rivalsa e delle clausole di rinuncia, nei ristretti casi ammessi;
  • sul piano contenzioso assume rilievo decisivo la documentazione tecnica, la disclosure e la gestione dei segreti commerciali;
  • la compliance di prodotto dovrà integrare anche aspetti di cibersicurezza, aggiornamenti software e interconnessioni digitali.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce norme comuni sulla responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche e sul relativo risarcimento. La finalità è duplice: buon funzionamento del mercato interno ed elevato livello di protezione dei consumatori e delle altre persone fisiche.

Ambito di applicazione e non applicazione

L’articolo 2 prevede l’applicazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026. Sono esclusi il software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale e i danni da incidenti nucleari coperti da convenzioni internazionali. Restano salvi il diritto UE sulla protezione dei dati personali, i diritti derivanti da responsabilità contrattuale o extracontrattuale per motivi diversi dal difetto del prodotto e i regimi speciali nazionali di responsabilità esistenti al 30 luglio 1985.

Armonizzazione massima

L’articolo 3 vieta agli Stati membri, salvo diversa previsione della direttiva, di mantenere o adottare disposizioni divergenti, più rigorose o meno rigorose, nelle materie armonizzate, al fine di assicurare un livello uniforme di tutela.

Definizioni chiave

L’articolo 4 definisce, tra l’altro: prodotto come qualsiasi bene mobile, incluso se integrato o interconnesso, comprensivo di elettricità, file per la fabbricazione digitale, materie prime e software; servizio correlato come servizio digitale integrato o interconnesso essenziale per una funzione del prodotto; componente; controllo del fabbricante; messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato e messa in servizio; fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, fornitore di servizi di logistica, distributore, operatore economico, piattaforma online, segreto commerciale e modifica sostanziale.

Diritto al risarcimento e soggetti legittimati

L’articolo 5 riconosce alla persona fisica danneggiata il diritto al risarcimento. Il diritto può essere esercitato anche da chi si è surrogato nei diritti del danneggiato o agisce per conto di uno o più danneggiati, in base al diritto UE o nazionale.

Tipologie di danno risarcibile

L’articolo 6 limita il risarcimento a: morte o lesioni personali, inclusi i danni psicologici medicalmente riconosciuti; danneggiamento o distruzione di beni, con esclusione del prodotto difettoso in sé, del bene danneggiato da componente difettoso integrato sotto il controllo del fabbricante e dei beni usati esclusivamente a fini professionali; distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali. Sono risarcibili le perdite materiali e, se previste dal diritto nazionale, le perdite immateriali. La disposizione fa salva la disciplina nazionale di altri regimi di responsabilità.

Nozione di prodotto difettoso

L’articolo 7 considera difettoso il prodotto che non offre la sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto UE o nazionale. La valutazione tiene conto, tra l’altro, di presentazione, caratteristiche, uso ragionevolmente prevedibile, capacità di apprendimento del prodotto, effetti di altri prodotti interconnessi, momento di immissione o di uscita dal controllo del fabbricante, requisiti di sicurezza e cibersicurezza, richiami e altri interventi delle autorità, esigenze del gruppo di utenti e mancato raggiungimento della finalità preventiva del prodotto. Il prodotto migliore immesso dopo non implica di per sé difettosità della versione precedente.

Soggetti responsabili

L’articolo 8 individua come responsabili il fabbricante del prodotto difettoso, il fabbricante del componente difettoso integrato sotto il controllo del fabbricante, e, per prodotti o componenti di fabbricanti stabiliti fuori dall’Unione, l’importatore, il rappresentante autorizzato o, in mancanza di questi, il fornitore di servizi di logistica. Il distributore e, per analogia, il fornitore di piattaforma online possono rispondere se non identificano tempestivamente un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione. Chi modifica sostanzialmente il prodotto al di fuori del controllo del fabbricante è considerato fabbricante. È inoltre prevista la possibilità per gli Stati membri di istituire o mantenere sistemi di indennizzo settoriali nazionali.

Divulgazione degli elementi di prova

L’articolo 9 introduce un meccanismo di disclosure bilanciata: su richiesta dell’attore, se la domanda è plausibile, il convenuto deve divulgare gli elementi di prova pertinenti; su richiesta del convenuto, anche l’attore può essere obbligato a divulgare prove pertinenti. La divulgazione deve essere necessaria e proporzionata, con tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali; i giudici possono imporre modalità di presentazione facilmente accessibili e comprensibili se proporzionate. Restano salve le regole nazionali sulla disclosure preliminare.

Onere della prova e presunzioni

L’articolo 10 pone in capo all’attore la prova di difetto, danno e nesso causale, ma prevede presunzioni in caso di mancata disclosure del convenuto, di non conformità a requisiti obbligatori di sicurezza o di malfunzionamento evidente. Il nesso causale si presume quando è provato il difetto e il tipo di danno è compatibile con esso. In caso di eccessive difficoltà probatorie, specie per complessità tecnica o scientifica, il giudice può presumere difetto, causalità o entrambi se l’attore dimostra che è probabile il difetto o il nesso.

Cause di esenzione dalla responsabilità

L’articolo 11 consente all’operatore economico di sottrarsi alla responsabilità se prova, tra l’altro, di non aver immesso il prodotto sul mercato o messo in servizio, che il difetto è sopravvenuto dopo tale momento, che il difetto deriva dalla conformità a requisiti giuridici, o che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche non permetteva di scoprire il difetto. Vi sono esenzioni specifiche per il fabbricante del componente e per chi modifica il prodotto. Tuttavia, quando il difetto dipende da servizi correlati, software, mancata fornitura di aggiornamenti di sicurezza o modifica sostanziale sotto controllo del fabbricante, l’esenzione per difetto sopravvenuto non opera.

Pluralità di responsabili e rivalsa

L’articolo 12 prevede la responsabilità solidale di più operatori economici per lo stesso danno. Il fabbricante che integra software componente non ha diritto di rivalsa verso il micro o piccolo fabbricante del software se questo era tale al momento dell’immissione sul mercato e vi è un accordo contrattuale di rinuncia alla rivalsa.

Criteri di imputazione del danno e concorso di terzi

L’articolo 13 stabilisce che la responsabilità non è ridotta o esclusa per il solo fatto che il danno sia causato anche dall’azione o omissione di un terzo; può invece essere ridotta o esclusa per concorso colposo del danneggiato o di soggetti di cui egli risponde.

Diritto di rivalsa

L’articolo 14 riconosce, secondo il diritto nazionale, il diritto di rivalsa dell’operatore economico che ha risarcito il danneggiato nei confronti degli altri operatori economici responsabili.

Divieto di limitazioni contrattuali o legali

L’articolo 15 vieta che la responsabilità verso il danneggiato sia limitata o esclusa dal diritto nazionale o da clausole contrattuali.

Prescrizione

L’articolo 16 fissa un termine di prescrizione di tre anni, decorrente dalla conoscenza o ragionevole conoscibilità del danno, del difetto e dell’identità dell’operatore economico responsabile. Restano salve le regole nazionali su sospensione e interruzione.

Periodo di scadenza

L’articolo 17 prevede un periodo di decadenza di dieci anni dalla messa a disposizione sul mercato o dalla messa in servizio del prodotto, salvo che sia stata avviata un’azione giudiziaria entro tale termine. Per lesioni personali con sintomi tardivi, il termine è esteso a 25 anni.

Deroga nazionale all’esonero per rischio di sviluppo

L’articolo 18 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure che rendano il produttore responsabile anche se il difetto non era scopribile alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche oggettive. Le misure devono riguardare specifiche categorie di prodotti, essere giustificate da obiettivi di interesse pubblico e proporzionate. Le misure esistenti dovevano essere notificate alla Commissione entro il 9 dicembre 2026; le nuove o modificate misure devono essere notificate e possono essere sospese per sei mesi in attesa del parere della Commissione.

Trasparenza giurisprudenziale

L’articolo 19 impone agli Stati membri di pubblicare in formato elettronico accessibile le sentenze definitive delle corti d’appello o di ultima istanza sui procedimenti avviati a norma della direttiva. La Commissione deve istituire e gestire una banca dati pubblica delle sentenze pubblicate.

Valutazione della direttiva

L’articolo 20 prevede una valutazione da parte della Commissione entro il 9 dicembre 2030 e successivamente ogni cinque anni. Le relazioni devono includere costi e benefici del recepimento, confronto con i paesi OCSE e disponibilità dell’assicurazione di responsabilità civile prodotti.

Abrogazione della direttiva 85/374/CEE e regime transitorio

L’articolo 21 abroga la direttiva 85/374/CEE con effetto dal 9 dicembre 2026, ma essa continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza.

Recepimento

L’articolo 22 impone agli Stati membri di adottare entro il 9 dicembre 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne principali adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 23 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 24 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità civilediritto dei prodottimercato internoprotezione dei consumatoridiritto digitale

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