Cassazione Penale, Sentenza n. 45814/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza di custodia cautelare eseguita a seguito di mandato di arresto europeo per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente, cittadino peruviano residente in Spagna, deduce di non conoscere la lingua italiana e censura l'esecuzione della procedura MAE senza la traduzione in lingua spagnola del provvedimento cautelare. Pur risultando presente un interprete nello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia, l'ordinanza fu tradotta solo successivamente, con termine di 30 giorni fissato dal giudice. Si lamenta che l'assenza di traduzione preventiva abbia impedito la piena conoscenza delle accuse e degli elementi a sostegno, ledendo il diritto di difesa e violando la disciplina sulla presunzione di conoscenza della lingua (art. 143 c.p.p.) e norme sovranazionali (Patto ICCPR, CEDU).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la questione principale (la reale conoscenza o meno della lingua italiana da parte dell'indagato) attiene a profili di fatto e di merito non sindacabili nel ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare (ricorso per "saltum"), ammesso in cassazione solo per violazioni di legge. Benchè la giurisprudenza abbia affermato che, se risulta antecedentemente che l'indagato alloglotta non conosca l'italiano, la mancata traduzione determina la nullità degli atti, nel caso concreto la contestazione della mancata conoscenza della lingua costituisce questione fattuale riservata al giudice di merito e quindi non idonea a fondare il ricorso di cassazione. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
Disciplina la presunzione di conoscenza della lingua italiana; la Corte rileva che la presunzione non può essere applicata automaticamente agli stranieri alloglotta quando emerga la loro mancata conoscenza della lingua, con conseguente obbligo di traduzione del provvedimento
art. 292 cod. proc. pen.
Norma collegata alla nullità degli atti; richiamata nella giurisprudenza per affermare che la mancata traduzione, ove dovuta, può determinare la nullità degli atti e dell'ordinanza cautelare
art. 311 comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare (ricorso per saltum): ammissibile solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione o questioni di fatto
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso in cassazione, richiamato per ricordare che le doglianze di fatto non sono rilevabili con il ricorso per cassazione ordinario
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
Norma processuale collegata alla definizione del ricorso; citata in relazione alla definizione del procedimento in sede di cassazione
art. 111, comma 3, Cost.
Richiamato in relazione al principio del giusto processo e del diritto di difesa; invocato per sostenere la necessità di comprensione degli atti processuali da parte dell'imputato
art. 14 comma 3 lett. a) Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
Norma sovranazionale relativa al diritto a un processo equo e alla comprensione delle accuse; richiamata a supporto dell'argomentazione circa l'obbligo di traduzione
art. 6 par. 3 lett. a) Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiamata come parametro di tutela del giusto processo e del diritto dell'imputato a comprendere l'accusa e a difendersi efficacemente
Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023 (giurisprudenza)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha stabilito: se risulta antecedentemente che l'indagato non conosce l'italiano, la mancata traduzione del provvedimento cautelare determina la nullità degli atti; se invece la mancata conoscenza emerge solo successivamente, l'ordinanza non tradotta rimane valida fino al momento della scoperta dell'alloglossia, momento dal quale decorre l'obbligo di traduzione in un congruo termine
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni e adempimenti successivi: la Corte ha ordinato alla cancelleria gli adempimenti previsti da questa disposizione
Massime di principio
- Se già prima dell'adozione o dell'esecuzione di una misura cautelare emerge chiaramente che l'indagato non conosce la lingua italiana, il provvedimento cautelare deve essere tradotto e portato a conoscenza dell'indagato: la mancata traduzione può determinare la nullità dell'ordinanza e degli atti connessi
- Se la mancata conoscenza della lingua emerge solo successivamente, l'ordinanza non tradotta resta valida fino al momento in cui emerge l'alloglossia; da quel momento scatta l'obbligo di traduzione in un congruo termine e la violazione di tale termine può riverberarsi in nullità
- Nei ricorsi per cassazione avverso ordinanze cautelari (ricorso per saltum) sono sindacabili esclusivamente profili di violazione di legge: questioni inerenti fatti (per es. la reale competenza linguistica dell'indagato, elementi probatori sulla presenza o meno di traduzioni o interpreti) sono in genere improponibili in cassazione e devono essere trattate in sede di merito
- Per tutelare il diritto di difesa in procedimenti con indagati stranieri è essenziale chiedere e documentare tempestivamente l'intervento di un interprete e, se necessario, la traduzione scritta dei provvedimenti essenziali prima dell'interrogatorio o dell'esecuzione della misura; la richiesta e la registrazione di tali atti preservano la possibilità di far valere eventuali nullità
- Nel contesto di esecuzione di un mandato di arresto europeo occorre porre attenzione alle garanzie linguistiche previste dalle norme e dalla giurisprudenza europea e nazionale: quando necessario, chiedere la sospensione dell'atto fino all'ottenimento di una traduzione comprensibile per l'indagato
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