Cassazione Penale, Sentenza n. 4951/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che ha confermato, nei loro confronti, la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per Fabio Chiovaro e Giovanni Matina e la confisca di due immobili intestati a Rita Chiovaro (oltre ad aver revocato confische riferite ad altri soggetti). Le censure sollevano: (i) vizio di motivazione e violazione di legge circa l'accertamento della pericolosità attuale e la durata della sorveglianza speciale (Fabio Chiovaro e Giovanni Matina), con particolare richiamo al lungo periodo detentivo, alle condizioni di salute e alle attività trattamentali; (ii) errori nell'apprezzamento della sproporzione tra risorse e impieghi, della provenienza illecita delle somme e della disponibilità effettiva degli immobili (Rita Chiovaro); (iii) violazione dei termini di efficacia della confisca per proroghe ritenute eccessive e sopravvenuta inefficacia della misura patrimoniale; (iv) motivo nuovo di incompatibilità del giudice per averlo presieduto in entrambi i gradi (Fabio Chiovaro e Rita Chiovaro).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: (a) la proroga/sospensione dei termini per la definizione del giudizio di prevenzione è stata adottata entro i casi legittimi richiamati dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n.159/2011 (inclusi rinvii ad istanza di parte e sospensioni connesse all'emergenza COVID), dunque non è sopravvenuta l'inefficacia della confisca; (b) i motivi nuovi relativi all'incompatibilità del giudice non sono stati proposti mediante l'atto di ricusazione previsto e quindi sono inammissibili; (c) nelle misure di prevenzione il sindacato di legittimità è riservato alla verifica di violazione di legge: molte doglianze erano di carattere valutativo o aspecifiche e quindi non deducibili in Cassazione; (d) con riferimento alla confisca degli immobili, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la disponibilità di fatto in capo a Fabio Chiovaro e la sproporzione delle risorse, nonché il mancato superamento della presunzione di reimpiego invocata dalla difesa. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), art. 24, comma 2
Consente al giudice di prorogare la sospensione dei termini di efficacia della confisca nei casi tassativamente richiamati (allineamento alle cause di sospensione procedimentale), includendo fra l'altro i rinvii ad istanza di parte e le esigenze tecniche come perizie.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 6
Prevede il termine entro il quale il giudice dell'appello deve definire il giudizio di prevenzione e rinvia alla disciplina dell'art. 24, comma 2 per le proroghe; la decorrenza è riferita al deposito del decreto motivato.
Codice di procedura penale, art. 304
Elenca le cause di sospensione pertinenti ai termini processuali (richiamate quale riferimento per le ipotesi di sospensione dei termini nel procedimento di prevenzione).
Codice di procedura penale, art. 159
Il rinvio ad istanza di parte è causa di sospensione del procedimento e rileva anche nel procedimento di prevenzione.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 20 (misure COVID), art. 83 e successive modifiche
Prevede sospensioni temporanee dei termini processuali legate all'emergenza sanitaria; alcune sospensioni rilevano ai fini del computo dei termini di efficacia della confisca.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limita il sindacato della Cassazione nelle misure di prevenzione, consentendo il ricorso per cassazione per violazione di legge ma non per generiche doglianze di merito o motivazione che non traducano una violazione normativa.
Codice di procedura penale, art. 34, 36, 37
Disciplinano incompatibilità e ricusazione dei giudici; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure di incompatibilità perché non proposte con l'atto di ricusazione nel procedimento di merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione l'accesso in Cassazione è fortemente limitato: è ammesso il sindacato per violazione di legge, ma non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di fatto o la motivazione, salvo che il vizio si traduca in una manifesta violazione normativa.
- Le proroghe e sospensioni dei termini di efficacia della confisca previste dal d.lgs. n.159/2011 possono essere applicate anche per rinvii richiesti dalle parti e per cause straordinarie (es. sospensioni connesse all'emergenza sanitaria): tali sospensioni, se adeguatamente motivate, non determinano automaticamente l'inefficacia della misura.
- La presunzione di reimpiego/provenienza illecita dei beni può essere superata solo con prove chiare e specifiche circa le fonti lecite impiegate; deduzioni generiche o non documentate difficilmente ribaltano la valutazione del giudice territoriale.
- Le questioni di incompatibilità del giudice devono essere sollevate mediante i rimedi processuali specifici (ricusazione) nel corso del procedimento; censure 'nuove' o tardive sulla incompatibilità sono, di regola, inammissibili in Cassazione.
- Le doglianze generiche, aspecifiche o che travalicano la competenza della Corte di legittimità (es. travisamento di prova valutabile in fatto) sono normalmente dichiarate inammissibili: occorre formulare motivi concreti e ancorati a profili di illegittimità normativa per sperare nell'accoglimento.
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