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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Potenza che aveva condannato il Ministero al pagamento della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112-115 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Potenza n. 715 del 16 ottobre 2024, passata in giudicato e notificata all’amministrazione il 16 maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto alla docente a tempo determinato il beneficio annuale di 500 euro previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese processuali. Il ricorso, notificato il 6 marzo 2026 e depositato il 7 marzo 2026, aveva ad oggetto esclusivamente il pagamento dei 2.000 euro. L’amministrazione ha dedotto che il credito era stato accreditato il 16 febbraio 2026; la ricorrente ha precisato in camera di consiglio che il pagamento era stato effettivamente eseguito il 9 marzo 2026, quindi dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento dei 2.000 euro, ma dopo la proposizione del giudizio. Per tale ragione il ricorso non è stato respinto: l’adempimento successivo dell’amministrazione ha fatto venir meno l’utilità della decisione di merito, senza elidere la soccombenza sostanziale dell’amministrazione rispetto all’iniziativa giudiziaria. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato. La liquidazione ha tenuto conto del comportamento di ravvedimento operoso dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 112-115 c.p.a.

    Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm., per l’esecuzione del giudicato

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente è stata interamente soddisfatta

    La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, anche successivamente alla proposizione del ricorso, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta e viene meno l’utilità della pronuncia.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    importo annuale ... di € 500,00

    Prevede il beneficio economico annuale destinato all’aggiornamento e alla formazione continua dei docenti, riconosciuto nel caso concreto anche per il servizio prestato a tempo determinato in forza del giudicato posto in esecuzione.

  • clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla direttiva 1999/70/CE

    il predetto beneficio economico ... spettava non solo ai docenti a tempo indeterminato, ma anche a quelli a tempo determinato

    È stata posta a fondamento dell’estensione del beneficio della Carta elettronica del docente ai docenti a tempo determinato.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo risultante dal giudicato, la pretesa azionata è soddisfatta e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non comporta il rigetto della domanda, poiché l’utilità della pronuncia viene meno soltanto per effetto della soddisfazione sopravvenuta della pretesa.
  • Ai fini della regolazione delle spese, l’adempimento successivo alla proposizione del ricorso consente di imputare all’amministrazione la soccombenza sostanziale, pur potendo il giudice tenere conto del ravvedimento operoso nella quantificazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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