Ordinanza n. 11584/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 42010, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADSS- SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, inoltrata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 20/12/2023, ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005, non concluso entro il termine fissato di 120 giorni e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Dir. UE n. 36/2005 anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza telematica del 20 dicembre 2023, relativa al riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna per la classe di concorso ADSS. Il ricorso chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento del diritto al riconoscimento del percorso professionale e l'ordine all'Amministrazione di adottare il provvedimento di riconoscimento, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il giudizio era già stato definito dalla Sezione con sentenza n. 21020 del 25 novembre 2025, che aveva accolto il ricorso contro il silenzio, ordinato all'Amministrazione di provvedere espressamente e nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Successivamente, con istanza depositata il 16 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, poiché intendeva iscriversi a percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, per i quali l'iscrizione sarebbe stata subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, essendo il giudizio già stato definito con sentenza favorevole, l'istanza successiva non costituisse una rinuncia al ricorso in senso processuale, ma una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale facoltà appartiene alla parte vittoriosa e può essere esercitata liberamente, senza necessità di una specifica intermediazione o statuizione giudiziale. Poiché non era quindi richiesta l'adozione di una decisione giurisdizionale sulla rinuncia, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Richiamato quale fondamento della procedura di riconoscimento del titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Indicato nel ricorso quale base della richiesta di accertamento del diritto al riconoscimento in Italia.
art. 117, commi 2 e 3, c.p.a.
Indicati nel ricorso quali basi della richiesta di ordinare all'Amministrazione di provvedere e di nominare un commissario ad acta in caso di inerzia.
Massime di principio
- Quando il giudizio amministrativo è già stato definito con una sentenza favorevole, la successiva dichiarazione della parte vittoriosa di rinunciare al ricorso e alla domanda sostanziale è qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, non come rinuncia processuale al ricorso.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza amministrativa già pronunciata costituisce una facoltà liberamente esercitabile dalla parte vittoriosa e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giudiziale.
- Se, a seguito della rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza già resa, non residua una questione sulla quale il giudice debba pronunciarsi, il giudizio deve essere definito con una dichiarazione di non luogo a provvedere.
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