Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29892/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva rigettato la sua istanza avverso il provvedimento del GIP che le aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato indicato in sentenza (citato come art. 41.6-t-er cod. pen.). Nel ricorso si denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., violazione e falsa applicazione delle norme processuali (richiamando gli artt. 2, 4 e 275 c.p.p.) e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Successivamente la ricorrente ha dichiarato, con atto sottoscritto anche dal difensore, di rinunciare al ricorso perché le è stata concessa la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della rinuncia formalmente resa dalla ricorrente dopo che la misura cautelare era stata sostituita con una meno afflittiva (arresti domiciliari). Non è stata disposta alcuna condanna alle spese processuali né alcuna somma a favore della Cassa delle ammende, data la natura della rinuncia e la sua causa (mutamento favorevole della misura). Provvedimento emesso il 13 aprile a Roma.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata come motivo di ricorso in Cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme processuali; indicata dalla ricorrente come base dell'impugnazione.

  • artt. 2 e 4 cod. proc. pen.

    artt. 2/4 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla ricorrente come presunte norme violate nella fase decisoria del giudice; la Corte non ha esaminato il merito però, dichiarando l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente fra le norme processuali la cui violazione sarebbe stata alla base del vizio di motivazione; non valutato nel merito a causa della rinuncia.

  • art. 41.6-t-er cod. pen.

    Norma penale indicata come riferimento per il reato in relazione al quale era stata applicata la custodia cautelare; la misura cautelare originaria era collegata all'accusa fondata su quella norma.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso comporta in genere l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando sopraggiunga un evento (es. sostituzione della misura cautelare) che rende inutile il gravame.
  • Se la rinuncia avviene perché è stata concessa una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari al posto della custodia in carcere), il ricorrente normalmente perde l'interesse al proseguimento del ricorso e la Cassazione dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito delle questioni dedotte.
  • In caso di rinuncia motivata da sopravvenuta modificazione favorevole della situazione processuale, il giudice di legittimità di solito non dispone condanne per spese o somme a favore della Cassa delle ammende, salvo diversa valutazione contraria e non manifestamente ingiustificata.
  • La rinuncia deve essere espressa formalmente e rispondere ai requisiti processuali richiesti; finché non è rituale, l'interesse potrebbe permanere e il ricorso può essere deciso nel merito.
  • L'esistenza di una sostituzione della misura cautelare non impedisce di valutare la fondatezza delle censure in astratto, ma rende in concreto inutile il ricorso rispetto all'obiettivo concreto della parte (ottenere la revoca o la sostituzione della misura più grave).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.