Direttiva 2017/1010
Direttiva delegata (UE) 2017/1010 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiornare al progresso tecnico un’esenzione sull’uso del piombo in specifici componenti di compressori contenenti refrigeranti. L’intervento si fonda sull’esigenza tecnica di garantire affidabilità e basso attrito nei cuscinetti e pistoni, in particolare per i compressori HVACR con potenza fino a 9 kW. La direttiva fissa anche i termini di recepimento e le scadenze dell’esenzione, differenziate per categoria di prodotto.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per prorogare e specificare un’esenzione relativa all’uso del piombo in cuscinetti e pistoni di taluni compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE, in particolare alle categorie 1, 8, 9 e 11 indicate nell’allegato III come modificato. L’esenzione riguarda il piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione), inclusi i compressori a spirale ermetici con potenza elettrica assorbita dichiarata pari o inferiore a 9 kW. Il testo rileva ai fini del SEE. Restano ferme le diverse scadenze di esenzione previste per le varie sottocategorie (dispositivi medico-diagnostici in vitro, strumenti di monitoraggio e controllo industriali e altre sottocategorie).
Direttiva delegata (UE) 2017/1010: esenzione RoHS per il piombo in componenti di compressori HVACR
La direttiva delegata (UE) 2017/1010 interviene sulla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, aggiornandone l’allegato III al progresso tecnico. La Commissione motiva la modifica con esigenze di affidabilità tecnica: il piombo svolge una funzione di lubrificazione solida nei cuscinetti dei compressori contenenti refrigeranti e, per alcune applicazioni, i sostituti senza piombo non garantiscono prestazioni equivalenti.
Obiettivo e contesto della modifica
La direttiva parte dal divieto generale, previsto dalla direttiva 2011/65/UE, di uso del piombo nelle AEE immesse sul mercato. Tuttavia riconosce che, nei compressori ermeticamente sigillati contenenti refrigerante, il piombo nei cuscinetti contribuisce a evitare la fuoriuscita del refrigerante e a ridurre l’attrito in caso di lubrificazione insufficiente. Per questo motivo viene mantenuta o introdotta un’esenzione limitata nel tempo per specifiche applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione).
Ambito di applicazione dell’esenzione
L’allegato modificato riguarda le categorie 1, 8, 9 e 11 della direttiva 2011/65/UE, con riferimento a componenti specifici di compressori contenenti refrigeranti.
- Il punto 9(b) riguarda il piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR.
- Il punto 9(b)-(I) riguarda il piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con potenza elettrica assorbita dichiarata pari o inferiore a 9 kW per applicazioni HVACR.
La direttiva evidenzia che i compressori senza piombo sono una soluzione praticabile, ma non sufficientemente affidabile per i compressori contenenti refrigeranti con potenza elettrica assorbita dichiarata pari o inferiore a 9 kW.
Durata dell’esenzione e scadenze
La direttiva fissa scadenze differenziate a seconda della categoria di prodotto.
Per il punto 9(b):
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;
- 21 luglio 2021 per le altre sottocategorie delle categorie 8 e 9.
Per il punto 9(b)-(I):
- 21 luglio 2019 per i compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con potenza elettrica assorbita dichiarata pari o inferiore a 9 kW, applicabili alla categoria 1.
Obblighi degli Stati membri e recepimento
Pur trattandosi di una direttiva delegata, il testo lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, imponendo però un risultato preciso: l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla modifica dell’allegato III.
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 6 luglio 2018;
- applicare tali disposizioni dal 6 luglio 2018;
- informare immediatamente la Commissione;
- inserire un riferimento alla direttiva nel testo nazionale o in sede di pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari formali sono gli Stati membri.
Profili pratici per i professionisti
Per gli operatori del settore elettrico ed elettronico, la direttiva conferma che l’esenzione RoHS sul piombo non è generale, ma limitata a specifici componenti e a specifiche famiglie di prodotti. Per avvocati e commercialisti, il dato centrale è la necessità di verificare, in fase di conformità di prodotto e di documentazione tecnica, la corrispondenza tra categoria, tipologia di compressore, potenza dichiarata e scadenza applicabile dell’esenzione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda il punto 9, lettera b), e introduce anche il nuovo punto 9(b)-(I) per una specifica esenzione relativa al piombo.
Esenzione per il piombo in cuscinetti e pistoni di compressori HVACR
Il nuovo punto 9(b) mantiene l’esenzione per il piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR. L’esenzione si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade: 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; 21 luglio 2021 per le altre sottocategorie delle categorie 8 e 9.
Esenzione specifica per compressori a spirale ermetici fino a 9 kW
Il nuovo punto 9(b)-(I) introduce un’esenzione per il piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con potenza elettrica assorbita dichiarata pari o inferiore a 9 kW per applicazioni HVACR. L’esenzione si applica alla categoria 1 e scade il 21 luglio 2019.
Recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le misure nazionali si applicano dal 6 luglio 2018 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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