Direttiva 2017/433
Direttiva (UE) 2017/433 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva (UE) 2017/433 aggiorna l'elenco dei prodotti per la difesa contenuto nell'allegato della direttiva 2009/43/CE, sostituendolo integralmente con il testo dell'elenco comune delle attrezzature militari UE aggiornato il 14 marzo 2016. L'intervento è di natura eminentemente tecnica e di allineamento, volto a mantenere coerente la disciplina dei trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa con la versione corrente dell'elenco militare comune. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 15 giugno 2017 e applicarle dal 22 giugno 2017.
Aggiornamento dell'allegato della direttiva 2009/43/CE relativo all'elenco comune dei prodotti per la difesa, per allinearlo alla versione aggiornata dell'elenco UE delle attrezzature militari del 14 marzo 2016.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti per la difesa elencati nell'allegato della direttiva 2009/43/CE, cioè alle categorie di materiali, apparecchiature, software e tecnologie di uso militare incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, imponendo il recepimento nell'ordinamento interno entro il termine fissato; non disciplina in modo autonomo un nuovo regime materiale, ma sostituisce il solo allegato tecnico della direttiva 2009/43/CE. Restano rilevanti le esclusioni e le note tecniche contenute nell'allegato, che delimitano l'ambito di alcune voci per armi storiche, prodotti civili, talune sostanze chimiche e specifiche configurazioni non militari.
Aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa
La direttiva (UE) 2017/433 della Commissione modifica la direttiva 2009/43/CE sostituendone l'allegato sui prodotti per la difesa. L'obiettivo è riallineare la disciplina dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea aggiornato dal Consiglio il 14 marzo 2016.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si inserisce nel sistema della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Il considerando 1 ricorda che l'ambito materiale della direttiva 2009/43/CE coincide con i prodotti di difesa indicati nell'allegato, da allineare all'elenco comune UE delle attrezzature militari. Il considerando 3 afferma espressamente che, a seguito dell'aggiornamento dell'elenco comune, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato della direttiva quadro.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda tutti i prodotti per la difesa compresi nell'allegato della direttiva 2009/43/CE, cioè le categorie di beni militari, componenti, software e tecnologia elencate nelle voci ML1-ML22. L'intervento non introduce un regime autonomo nuovo, ma incide sul perimetro tecnico dei prodotti soggetti alla disciplina dei trasferimenti intra-UE. L'allegato contiene inoltre numerose esclusioni e limitazioni di campo applicativo, ad esempio per talune armi fabbricate prima di determinate date, per alcuni prodotti civili o sportivi, per specifiche sostanze chimiche non rientranti nella disciplina militare e per apparecchiature con requisiti tecnici particolari.
Obbligo di recepimento e tempistiche
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 15 giugno 2017 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Le norme interne devono essere applicate dal 22 giugno 2017. Gli Stati membri devono anche comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento.
- Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
- Le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
- Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione anche il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.
Struttura dell'allegato aggiornato
L'allegato sostituito riproduce l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e mantiene la classificazione per voci ML1-ML22. Tra i blocchi principali figurano:
- ML1-ML4: armi da fuoco, armi pesanti, munizioni, bombe, razzi, missili e dispositivi esplosivi;
- ML5-ML6: apparati di direzione del tiro e veicoli terrestri;
- ML7-ML8: agenti chimici e biologici, materiali energetici, esplosivi, propellenti e componenti correlati;
- ML9-ML10: navi da guerra e aeromobili, UAV e relativi motori e apparecchiature;
- ML11-ML12: elettronica militare, veicoli spaziali, sistemi d'arma ad energia cinetica;
- ML13-ML15: corazzature, equipaggiamenti di protezione, addestramento militare e sistemi di visione/contromisura;
- ML16-ML20: semilavorati, materiali vari, apparecchiature di produzione, sistemi ad energia diretta, apparecchiature criogeniche e superconduttrici;
- ML21-ML22: software e tecnologia militare.
Definizioni rilevanti per gli operatori
La sezione finale dell'allegato contiene definizioni trasversali di termini utilizzati nell'elenco, fondamentali per l'interpretazione delle voci e delle esclusioni. Tra le definizioni più rilevanti figurano:
- "aeromobile", "aeromobile civile", "dirigibile", "veicoli più leggeri dell'aria" e "UAV";
- "software", "microprogramma", "programma" e "tecnologia";
- "sviluppo" e "produzione";
- "materiali energetici", "esplosivi", "propellenti", "pirotecnici";
- "biocatalizzatori", "biopolimeri", "vettori di espressione";
- "robot", "dispositivi di estremità", "libreria";
- "laser", "superconduttori", "cella a combustibile";
- "agenti antisommossa" e "adattato per essere utilizzato in guerra". Tali definizioni sono applicabili all'intero elenco e sono decisive per la corretta qualificazione doganale e autorizzatoria dei beni.
Note tecniche ed esclusioni
L'allegato è corredato da numerose note tecniche che precisano il significato di soglie, prestazioni, composizioni e condizioni di applicabilità. Per molte voci sono previste esclusioni per beni storici o civili, ad esempio armi fabbricate prima del 1890 o del 1938, repliche di modelli antichi, prodotti destinati alla caccia o allo sport, motori o aeromobili certificati per uso civile, sostanze chimiche elencate ma escluse in quanto non utilizzate in guerra o destinate ad altri usi civili.
Rilievo operativo per professionisti italiani
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore difesa, la direttiva è rilevante soprattutto perché aggiorna il perimetro dei beni soggetti alla disciplina di trasferimento intra-UE. In pratica, l'interprete deve verificare la corrispondenza tra il bene oggetto di operazione e le voci dell'elenco aggiornato, tenendo conto delle definizioni, delle note e delle esclusioni. Il recepimento nazionale deve essere completato entro il 15 giugno 2017, con applicazione dal 22 giugno 2017, ma il contenuto sostanziale da applicare dipende dalla nuova versione dell'allegato sostitutivo.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato tecnico
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato della direttiva 2009/43/CE con il testo allegato alla direttiva 2017/433, aggiornando l'elenco dei prodotti per la difesa in coerenza con la versione del 14 marzo 2016 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
Termine di recepimento e applicazione
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 15 giugno 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 22 giugno 2017. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
Sempre ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Contenuto dell'allegato: elenco dei prodotti per la difesa
L'allegato sostituito contiene l'elenco comune dei prodotti per la difesa, strutturato in voci ML1-ML22, comprendente armi da fuoco, armi pesanti, munizioni, bombe e missili, veicoli terrestri, agenti chimici e biologici, materiali energetici, navi da guerra, aeromobili e UAV, apparecchiature elettroniche e spaziali, sistemi d'arma ad energia cinetica e diretta, corazzature, addestramento militare, apparecchiature di visione e contromisura, semilavorati, materiali vari, apparecchiature di produzione, software e tecnologia.
Definizioni comuni e note tecniche
L'allegato include una sezione di definizioni dei termini utilizzati nell'elenco, con valore trasversale per tutte le voci, e numerose note tecniche e note di esclusione. Sono definiti, tra gli altri, termini come "aeromobile", "UAV", "software", "tecnologia", "sviluppo", "produzione", "materiali energetici", "esplosivi", "propellenti", "agenti antisommossa" e "superconduttori".
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