Direttiva 2017/1011
Direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2017/1011 modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per adattarlo al progresso tecnico, prorogando l’esenzione relativa all’uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche. La Commissione prende atto che, per alcune applicazioni, alternative senza piombo non risultano ancora in grado di offrire le stesse proprietà funzionali. La modifica introduce scadenze differenziate per categorie di prodotti, con termine generale al 21 luglio 2021 e proroghe fino al 21 luglio 2023 e 21 luglio 2024 per specifiche categorie.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE per prorogare l’esenzione relativa all’uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto atto di modifica di una direttiva UE già vigente in materia di restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sul piano materiale incide sull’esenzione del punto 13 a) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, relativa al piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche, con effetti per le apparecchiature delle categorie 1-11, secondo le scadenze differenziate indicate nell’allegato. La norma non introduce una disciplina autonoma generale, ma aggiorna un’esenzione tecnica applicabile ai prodotti interessati.
Modifica dell’esenzione per il piombo nelle lenti bianche per applicazioni ottiche
La direttiva delegata (UE) 2017/1011 interviene sulla direttiva 2011/65/UE (RoHS), modificandone l’allegato III per adeguare al progresso tecnico l’esenzione relativa al piombo contenuto nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche. La Commissione giustifica l’intervento rilevando che, nonostante l’obiettivo generale di ridurre le sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per alcune applicazioni non esistono ancora alternative in grado di garantire prestazioni equivalenti.
Finalità e contesto regolatorio
La base normativa è l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, che consente di adattare gli allegati al progresso tecnico. Nei considerando si afferma che le lenti a base di piombo offrono una combinazione unica di proprietà, tra cui trasmissione luminosa, dispersione ottica, conduttività termica e rifrazione doppia. Le alternative senza piombo esistono in alcune forme, ma non coprono l’intera gamma di applicazioni con proprietà analoghe; per questo la sostituzione non è ritenuta generalmente possibile.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la sostituzione del punto 13 a) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. La nuova formulazione prevede l’esenzione per il piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche, applicabile a tutte le categorie di apparecchiature interessate, con scadenze differenziate in funzione della categoria.
Scadenze dell’esenzione
L’allegato alla direttiva fissa i seguenti termini di scadenza:
- 21 luglio 2021 per tutte le categorie e sottocategorie diverse da quelle espressamente indicate;
- 21 luglio 2023 per la categoria 8, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- 21 luglio 2024 per la categoria 9, relativa agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11.
Obblighi per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 6 luglio 2018, adottando e pubblicando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni si applicano dal 6 luglio 2018. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dallo Stato membro. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore interessato.
Entrata in vigore e portata soggettiva
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri. Trattandosi di direttiva delegata di modifica, il suo effetto pratico consiste nell’aggiornamento di una esenzione tecnica già esistente nel sistema RoHS, con ricadute operative per gli operatori economici che immettono sul mercato apparecchiature appartenenti alle categorie interessate.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda il punto 13 a), relativo al piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche.
Contesto e motivazione dell’esenzione
Nei considerando si afferma che la direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, ma che le lenti a base di piombo presentano caratteristiche ottiche e fisiche non riproducibili dalle alternative attualmente disponibili. Poiché la sostituzione non è possibile per l’intera gamma di applicazioni, viene mantenuta un’esenzione tecnica temporanea.
Nuove scadenze dell’esenzione
L’allegato sostituisce il punto 13 a) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE prevedendo che l’esenzione sia applicabile a tutte le categorie, con le seguenti scadenze: 21 luglio 2023 per la categoria 8 (dispositivi medico-diagnostici in vitro); 21 luglio 2024 per la categoria 9 (strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e per la categoria 11; 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie.
Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 6 luglio 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle a decorrere dal 6 luglio 2018. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri ne sono i destinatari.
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