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Direttiva 2017/738

Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017L0738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti di migrazione del piombo nei giocattoli previsti dalla direttiva 2009/48/CE, alla luce di nuovi dati scientifici che indicano una maggiore tossicità del piombo e l’inadeguatezza del precedente valore di riferimento. La modifica mira a rafforzare la tutela della salute dei bambini, fissando valori più restrittivi per i diversi materiali di giocattolo. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 28 ottobre 2018 e applicarla dalla stessa data.

Modifica dell'allegato II della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, per aggiornare i valori limite di migrazione del piombo in funzione del progresso tecnico e dei più recenti dati scientifici.

Ambito di applicazione

Si applica ai giocattoli e ai loro componenti rientranti nella direttiva 2009/48/CE, con riferimento specifico ai materiali per giocattoli secchi, liquidi e rimovibili mediante raschiatura. Incide sui limiti di migrazione del piombo fissati nell'allegato II, parte III, punto 13, senza disciplinare direttamente altri elementi o altri profili della sicurezza dei giocattoli. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la modifica nel diritto interno entro il termine previsto e ad applicarla a decorrere dalla medesima data.

Direttiva (UE) 2017/738: aggiornamento dei limiti di migrazione del piombo nei giocattoli

La direttiva interviene sulla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, modificandone l’allegato II per adeguare al progresso tecnico i valori limite di migrazione del piombo. Il legislatore unionale fonda la revisione su nuovi dati scientifici che evidenziano la particolare tossicità del piombo e l’assenza di una soglia di sicurezza al di sotto della quale l’esposizione sia priva di effetti sulla salute, in particolare sullo sviluppo neurologico dei bambini.

Finalità e base scientifica della modifica

I considerando spiegano che i limiti originari erano stati fissati sulla base delle raccomandazioni RIVM del 2008 e della dose giornaliera tollerabile di 3,6 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Successivamente, però, l’EFSA ha concluso che tale parametro non è più idoneo per il piombo e che il riferimento corretto è il BMDL01 relativo agli effetti sullo sviluppo neurologico, pari a 0,5 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno.

Il testo richiama inoltre il parere del comitato scientifico competente e sottolinea che, dato il livello di esposizione già presente nei bambini europei e l’impossibilità di individuare una soglia priva di rischio per gli effetti neurologici, ogni esposizione aggiuntiva deve essere evitata per quanto possibile. La revisione dei limiti viene quindi presentata come misura di rafforzamento della protezione della salute dei minori.

Ambito di applicazione materiale

La modifica riguarda esclusivamente la voce "piombo" nella tabella dell’allegato II, parte III, punto 13 della direttiva 2009/48/CE. Restano quindi interessati i giocattoli e i loro componenti, limitatamente ai materiali per giocattoli:

  • secchi;
  • liquidi;
  • rimovibili mediante raschiatura.

La direttiva non ridisegna l’intera disciplina della sicurezza dei giocattoli, ma incide solo sui limiti di migrazione del piombo per tali categorie di materiali.

Nuovi valori limite per il piombo

L’articolo 1 sostituisce integralmente la voce relativa al piombo con i seguenti limiti di migrazione:

  • 2,0 mg/kg per i materiali secchi;
  • 0,5 mg/kg per i materiali liquidi;
  • 23 mg/kg per i materiali rimovibili mediante raschiatura.

Si tratta del contenuto normativo centrale della direttiva, che comporta un inasprimento del precedente regime in funzione della maggiore tutela sanitaria.

Recepimento negli ordinamenti nazionali

L’articolo 2 stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 28 ottobre 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere applicate a decorrere dal 28 ottobre 2018.

È inoltre previsto che gli atti di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dai singoli Stati membri. Gli Stati devono altresì comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e quello delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 4, i destinatari sono gli Stati membri.

Profili di rilievo per gli operatori

Per i professionisti che assistono imprese del settore giocattoli, la direttiva comporta la necessità di verificare la conformità dei prodotti ai nuovi limiti di migrazione del piombo una volta recepita la disciplina nazionale. Il margine di discrezionalità degli Stati membri è limitato alla scelta della forma e dei mezzi di attuazione; il risultato da conseguire è vincolato, ossia l’adeguamento dei limiti nazionali alla modifica dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE.

Disposizioni principali

Aggiornamento del limite per il piombo

L’articolo 1 sostituisce la voce relativa al piombo nell’allegato II, parte III, punto 13 della direttiva 2009/48/CE. I nuovi valori limite di migrazione sono fissati a 2,0 mg/kg per i materiali secchi, 0,5 mg/kg per i materiali liquidi e 23 mg/kg per i materiali rimovibili mediante raschiatura.

Motivazione scientifica della modifica

I considerando richiamano che i limiti precedenti si basavano sulla dose giornaliera tollerabile di 3,6 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno, ma che l’EFSA ha concluso che per il piombo non esiste una soglia sicura e che il riferimento adeguato è il BMDL01 pari a 0,5 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno. La revisione dei limiti è giustificata dalla necessità di limitare l’esposizione dei bambini al 5 % del BMDL01.

Recepimento e applicazione nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 28 ottobre 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicarle immediatamente alla Commissione e applicarle dalla stessa data. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Obbligo di comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne di recepimento e anche quello delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei giocattolitutela della saluteprodotti e conformità tecnica

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