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Direttiva 2017/1009

Direttiva delegata (UE) 2017/1009 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017L1009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2017/1009 aggiorna, per ragioni di progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo un'esenzione per taluni impieghi di cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti per campioni di riflessione. La Commissione motiva l'intervento con l'assenza, allo stato, di alternative tecnicamente adeguate e sufficientemente affidabili in alcune applicazioni ottiche. L'esenzione ha durata limitata e si applica secondo scadenze differenziate per categoria di apparecchiature.

Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE per introdurre e aggiornare un'esenzione relativa all'uso di cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti per campioni di riflessione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in quanto destinatari della direttiva e, sul piano sostanziale, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE (RoHS), con particolare riguardo alle categorie 1-7, 8, 9, 10 e 11 indicate nell'allegato III come modificato. L'esenzione riguarda specifiche lenti ottiche filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione contenenti cadmio e/o piombo; per il punto 13 b)-(II) è esclusa l'applicazione che rientra nel punto 39 dell'allegato. La direttiva non introduce un regime autonomo completo, ma modifica un allegato tecnico della direttiva madre, incidendo quindi sugli obblighi di conformità per i fabbricanti e gli operatori del settore EEE nei limiti dell'esenzione prevista e delle rispettive scadenze temporali.

Modifica dell’esenzione RoHS per lenti filtranti e lenti per campioni di riflessione

La direttiva delegata (UE) 2017/1009 interviene sulla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, aggiornando l’allegato III per tenere conto del progresso tecnico. L’intervento riguarda specifiche applicazioni ottiche nelle quali, secondo la Commissione, non risultano ancora disponibili alternative pienamente equivalenti sotto il profilo delle prestazioni e dell’affidabilità.

Finalità e motivazione dell’intervento

La Commissione richiama il divieto generale di uso di piombo e cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, ma constata che le lenti ottiche filtranti contenenti tali sostanze sono impiegate in numerose applicazioni e sfruttano proprietà ottiche non facilmente replicabili. Le possibili alternative, pur esistenti in alcuni casi, non garantiscono una selettività sufficiente oppure risultano troppo sensibili alle condizioni ambientali operative, come calore e radiazioni UV. Per questa ragione viene ritenuto giustificato un periodo di esenzione limitato, in particolare per le categorie da 1 a 7 e 10.

Ambito oggettivo e categorie interessate

L’allegato modificato introduce il punto 13 b) relativo a "cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione". L’esenzione è articolata per categorie di apparecchiature:

  • categorie 8, 9 e 11, con scadenze differenziate;
  • categorie da 1 a 7 e 10, per talune sottocategorie e specifiche tipologie di lenti.

Il testo precisa inoltre che il punto 13 b)-(II), relativo al cadmio in lenti ottiche a dispersione colloidale, non si applica alle applicazioni che rientrano nel punto 39 dell’allegato.

Contenuto tecnico dell’esenzione

La disciplina tecnica introdotta o precisata nell’allegato prevede:

  • il punto 13 b) generale per cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione;
  • il punto 13 b)-(I) per il piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate, applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10;
  • il punto 13 b)-(II) per il cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale, con esclusione delle applicazioni del punto 39;
  • il punto 13 b)-(III), richiamato nel testo dell’allegato, per cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione.

Scadenze dell’esenzione

Le scadenze indicate nell’allegato sono le seguenti:

  • 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;
  • 21 luglio 2021 per le altre sottocategorie delle categorie 8 e 9;
  • 21 luglio 2023 per la categoria 8, limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
  • 21 luglio 2024 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11.

Si tratta dunque di un’esenzione temporanea e non generalizzata, calibrata sulle diverse tipologie di apparecchiature interessate.

Recepimento e applicazione negli Stati membri

La direttiva è una direttiva delegata e, come tale, deve essere recepita dagli Stati membri. L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 luglio 2018 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e le applicano a decorrere dal 6 luglio 2018. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali spetta la trasposizione dell’atto e l’adozione delle misure interne necessarie per l’applicazione dell’esenzione nei limiti e per i periodi previsti.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE

L'articolo 1 dispone la sostituzione/modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo l'allegato alla direttiva delegata, introducendo e precisando l'esenzione n. 13 b) relativa a cadmio e piombo in specifiche lenti ottiche.

Esenzione per lenti filtranti e lenti per campioni di riflessione

L'allegato prevede il nuovo punto 13 b) per "cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione", applicabile alle categorie 8, 9 e 11 con scadenze differenziate: 21 luglio 2023 per la categoria 8 (dispositivi medico-diagnostici in vitro), 21 luglio 2024 per la categoria 9 (strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e per la categoria 11, e 21 luglio 2021 per le altre sottocategorie delle categorie 8 e 9.

Specificazione dell'esenzione per categorie 1-7 e 10

Il punto 13 b)-(I) prevede l'esenzione per "piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate", applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10, con scadenza al 21 luglio 2021.

Ulteriori precisazioni tecniche nell'allegato

Il punto 13 b)-(II) riguarda il "cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale", escludendo le applicazioni che rientrano nel punto 39 dell'allegato. Il punto 13 b)-(III) menziona il "cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione" come ulteriore formulazione dell'esenzione tecnica.

Recepimento nazionale e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 6 luglio 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 6 luglio 2018. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichenormazione tecnicamercato interno

Testo integrale

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