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direttiva

Direttiva 2017/164

Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017L0164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva definisce un quarto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale a livello dell’Unione per 31 agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE. Aggiorna inoltre i precedenti elenchi delle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE, sopprimendo alcune voci sostituite da nuovi valori riveduti. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 agosto 2018 e stabilire valori limite nazionali tenendo conto dei valori dell’Unione; è inoltre previsto un periodo transitorio fino al 21 agosto 2023 per taluni valori applicabili in miniere e gallerie sotterranee.

Definizione di un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per agenti chimici e aggiornamento coordinato di precedenti elenchi settoriali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare valori limite nazionali indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell’allegato. Riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici durante il lavoro, con particolare attenzione alle esposizioni per inalazione e, per alcune sostanze, alla possibile penetrazione cutanea. Sono previste specifiche regole transitorie per attività sotterranee in miniere e gallerie relativamente a monossido di azoto, biossido di azoto e monossido di carbonio.

Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione: quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale

La direttiva aggiorna la disciplina dell’Unione sui valori limite indicativi di esposizione professionale per agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Essa si fonda sulle valutazioni scientifiche dello SCOEL e mira a fornire parametri di riferimento armonizzati per la prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro.

Obiettivi e contesto normativo

La Commissione richiama il proprio potere di fissare o rivedere i valori limite indicativi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE, adottandoli secondo la procedura della direttiva 89/391/CEE. I valori indicativi sono descritti come obiettivi dell’Unione, basati su criteri sanitari e sui dati scientifici più recenti, da utilizzare dai datori di lavoro per la valutazione del rischio e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione.

Ambito di applicazione e destinatari

La direttiva si rivolge agli Stati membri, che devono recepirla nel proprio ordinamento e stabilire valori limite nazionali indicativi per gli agenti chimici elencati nell’allegato. L’ambito sostanziale è la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, con riferimento sia all’esposizione inalatoria sia, per determinate sostanze, all’assorbimento cutaneo significativo.

Natura dei valori limite e criteri tecnici

Il sistema delineato dalla direttiva distingue tra:

  • valori limite a lungo termine, calcolati come media ponderata nel tempo su un periodo di riferimento di 8 ore;
  • valori limite a breve termine, di regola riferiti a 15 minuti;
  • annotazioni specifiche, in particolare la dicitura "cute" per segnalare il possibile assorbimento significativo attraverso la pelle.

Per alcuni agenti il limite a breve termine è stato fissato su base diversa: per l’acido acrilico, ad esempio, è previsto un valore riferito a 1 minuto. L’allegato precisa inoltre le unità di misura (mg/m3 e ppm) e le definizioni tecniche di TWA, STEL, frazione inalabile e frazione respirabile.

Aggiornamento degli elenchi precedenti

La direttiva introduce nuovi valori o valori riveduti per alcuni agenti che figuravano già in precedenti atti della Commissione, disponendo la soppressione delle corrispondenti voci con effetto dal 21 agosto 2018:

  • direttiva 91/322/CEE: acido acetico, diidrossido di calcio, idruro di litio e monossido di azoto;
  • direttiva 2000/39/CE: 1,4-diclorobenzene;
  • direttiva 2009/161/UE: bisfenolo A.

Questa tecnica normativa evita sovrapposizioni tra elenchi successivi e consolida i valori aggiornati nel nuovo allegato.

Valori per miniere e gallerie sotterranee: periodo transitorio

L’articolo 6 riconosce criticità tecniche e di misurazione per l’applicazione dei valori relativi a monossido di azoto, biossido di azoto e monossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera e in galleria. Per tali attività gli Stati membri possono beneficiare di un periodo transitorio che termini non oltre il 21 agosto 2023.

Durante il periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare:

  • per il monossido di azoto, i valori limite esistenti dell’allegato della direttiva 91/322/CEE;
  • per il biossido di azoto e il monossido di carbonio, i valori nazionali in vigore al 1° febbraio 2017.

Recepimento e obblighi procedurali

Gli Stati membri devono adottare entro il 21 agosto 2018 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure di recepimento devono essere comunicate immediatamente alla Commissione e, secondo l’impostazione delle tavole di concordanza, accompagnate da documenti esplicativi che colleghino le disposizioni nazionali al testo della direttiva.

Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Allegato: contenuto sostanziale

L’allegato riporta 31 agenti chimici con i rispettivi valori limite. Tra i casi rilevanti figurano, a titolo esemplificativo:

  • trinitrato di glicerolo, tetracloruro di carbonio, cianuro di idrogeno, cloruro di metilene, nitroetano, 1,4-diclorobenzene, formiato di metile, tetracloroetilene, cianuro di sodio e cianuro di potassio, tutti con annotazione "cute";
  • acido acrilico con valore a breve termine di 1 minuto;
  • monossido di carbonio, monossido di azoto e biossido di azoto, con disciplina specifica anche in ragione del periodo transitorio;
  • manganese e composti inorganici del manganese, bisfenolo A, diidrossido di calcio, ossido di calcio e idruro di litio, con indicazioni di frazione inalabile o respirabile.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È destinata agli Stati membri, cui spetta il recepimento nell’ordinamento interno nei termini previsti.

Disposizioni principali

Istituzione del quarto elenco UE

L’articolo 1 stabilisce un quarto elenco di valori limite indicativi dell’esposizione professionale dell’Unione per gli agenti chimici riportati nell’allegato. L’elenco comprende valori a lungo termine (media ponderata su 8 ore) e, per alcune sostanze, valori a breve termine, oltre ad annotazioni sulla possibilità di assorbimento cutaneo.

Obbligo per gli Stati membri di fissare valori nazionali

L’articolo 2 impone agli Stati membri di stabilire valori limite nazionali indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell’allegato, tenendo conto dei valori limite dell’Unione. La direttiva lascia agli Stati un margine di discrezionalità sulla natura del valore limite nazionale, da determinare in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali.

Aggiornamento e soppressione di voci nei precedenti elenchi

Gli articoli 3, 4 e 5 dispongono la soppressione, con effetto dal 21 agosto 2018, di specifiche voci dagli allegati delle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE. In particolare: acido acetico, diidrossido di calcio, idruro di litio e monossido di azoto sono soppressi dall’allegato della direttiva 91/322/CEE; 1,4-diclorobenzene dalla direttiva 2000/39/CE; bisfenolo A dalla direttiva 2009/161/UE.

Periodo transitorio per miniere e gallerie sotterranee

L’articolo 6 consente, per le attività sotterranee in miniera e in galleria, un periodo transitorio al più tardi fino al 21 agosto 2023 per i valori limite di monossido di azoto, biossido di azoto e monossido di carbonio. Durante tale periodo gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori vigenti: per il monossido di azoto quelli stabiliti in conformità all’allegato della direttiva 91/322/CEE; per biossido di azoto e monossido di carbonio i valori nazionali in vigore al 1° febbraio 2017.

Recepimento, notifiche e documentazione di accompagnamento

L’articolo 7 impone agli Stati membri di adottare entro il 21 agosto 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure di recepimento devono essere comunicate immediatamente alla Commissione e accompagnate, ove giustificato, da documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 9 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Allegato tecnico con valori limite

L’allegato contiene i valori limite per 31 agenti chimici, con colonne per numero CE, numero CAS, denominazione, valori a 8 ore e a breve termine in mg/m3 e ppm, e annotazioni. Tra le indicazioni tecniche rilevanti figurano: annotazione 'cute' per assorbimento significativo attraverso la pelle; STEL di 15 minuti salvo diversa indicazione; e, per l’acido acrilico, un STEL di 1 minuto. Per manganese e composti inorganici del manganese, bisfenolo A, diidrossido di calcio, ossido di calcio e idruro di litio sono previste specifiche notazioni sulle frazioni inalabile o respirabile o sui limiti di esposizione.

Come è indicizzato

Materielavorosalute e sicurezza sul lavoroagenti chimiciprotezione dei lavoratori

Testo integrale

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