Sentenza del 22/06/2021 n. 3129 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varia - Giochi e scommesse - Declaratoria di illegittimità costituzionale - Solidarietà paritetica CTD e bookmaker.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva che la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, lett. b) della legge n. 220/2010, relativa ai CTD e riferita al periodo di imposta antecedente il 2011, producesse effetti indiretti favorevoli anche in capo ai bookmaker, nonostante la loro posizione di solidarietà rispetto al presupposto d'imposta (l'attività di gestione delle scommesse). La questione verteva sulla possibilità di estendere gli effetti della pronuncia costituzionale ad altri soggetti solidalmente obbligati rispetto allo stesso presupposto impositivo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la declaratoria di incostituzionalità nei confronti dei CTD non determina effetti indiretti favorevoli in capo ai bookmaker. Ha motivato la decisione sulla base della natura paritetica della solidarietà: bookmaker e CTD sono obbligati pariteticamente rispetto al presupposto d'imposta rappresentato dallo svolgimento dell'attività di gestione delle scommesse, pertanto l'annullamento parziale della norma relativa ai CTD non estende automaticamente la sua efficacia ai bookmaker. In sostanza, i bookmaker non hanno ottenuto lo sgravio invocato e rimangono tenuti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria salvo diverso accertamento riferito alla loro posizione specifica.
Norme richiamate
legge n. 220/2010, art. 1, comma 66, lett. b)
La norma è stata oggetto di declaratoria di parziale illegittimità costituzionale con riferimento ai CTD per periodi anteriori al 2011; tuttavia tale declaratoria non produce effetti favorevoli automatici per altri soggetti solidalmente obbligati (bookmaker), perché l'incostituzionalità riguarda la posizione dei CTD e non modifica la natura della solidarietà paritetica tra i coobbligati
d.lgs. n. 504/1998, art. 3
Definisce il presupposto impositivo collegato all'attività di gestione delle scommesse; la sentenza interpreta la responsabilità tributaria come collegata al medesimo presupposto, con una solidarietà paritetica tra i diversi soggetti coinvolti
Corte Cost., sent. n. 27/2018
Giurisprudenza richiamata in tema di effetti delle declaratorie di incostituzionalità e dei limiti della loro estensione rispetto a soggetti diversi da quelli direttamente colpiti dalla norma
Cass. Ord. n. 9151/2021
Principio giurisprudenziale confermato sulla natura della solidarietà e sui limiti dell'applicazione indiretta degli effetti delle pronunce costituzionali
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità nei confronti di una specifica categoria (es. CTD) non produce automaticamente effetti favorevoli per altri soggetti che siano soltanto solidalmente obbligati rispetto allo stesso presupposto impositivo.
- Se la solidarietà è paritetica, ogni coobbligato conserva una posizione autonoma rispetto all'accertamento del presupposto d'imposta: l'eliminazione del vincolo tributario per uno non estingue automaticamente l'obbligo dell'altro.
- Per ottenere benefici derivanti da una pronuncia di incostituzionalità, il soggetto deve dimostrare che la censurata incide direttamente sulla sua posizione giuridica o che la solidarietà è tale da rendere ineludibile l'estensione dell'effetto.
- In ambito tributario è necessario valutare separatamente termini di prescrizione, ricorsi e istanze di rimborso: la mera esistenza di una pronuncia costituzionale non determina automaticamente rimborsi o cancel-lazioni degli obblighi senza specifico accertamento o provvedimento favorevole.
- In caso simile, conviene verificare la natura della solidarietà (paritetica vs. sussidiaria), proporre specifici mezzi di impugnazione o istanze di rimborso e, se possibile, ottenere una pronuncia che affermi direttamente l'irrilevanza della norma rispetto alla posizione del singolo contribuente/bookmaker.
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