Sentenza n. 15306/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previo accoglimento delle richieste misure cautelari quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) l’ordinanza sindacale della Città di -OMISSIS- - Registro Generale n. -OMISSIS- del 26.07.2023, avente a oggetto “Ordinanza contingibile e urgente per incolumità pubblica - elevato rischio idraulico in località -OMISSIS- -OMISSIS-”, notificata a mano a -OMISSIS-, in data 27 luglio 2023, alle ore 16:27, con la quale è stato ordinato l’immediato sgombero totale e l’allontanamento delle persone che a qualsiasi titolo si trovino nei manufatti che insistono nel tratto compreso tra il ponte della -OMISSIS- e la foce del fiume -OMISSIS-, nonché l’immediata interdizione al transito e sosta di qualsiasi mezzo, ex art. 47 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, fatta eccezione di quelli riportati nel 1° comma, lettere a), b) e c), nel tratto compreso tra il ponte della -OMISSIS- e la foce del fiume -OMISSIS-, con espressa avvertenza che la violazione della presente ordinanza avrebbe comportato “l’esecuzione in danno da parte del Comune nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa (da 25 euro a 500 euro – Pagamento in misura ridotta di € 400) conseguente all’art. 7-bis TUEL d.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con la legge n. 689/1981, nonché sarà perseguita a norma dell’art. 650 del codice penale”; 2) la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appaltante, Risorse idriche e Difesa del suolo – Area Vigilanza e Bacini idrografici, assunta al protocollo generale dell'Ente con n. -OMISSIS- del 25.07.2023, recante a oggetto “Segnalazione e situazione di elevato rischio idraulico in località -OMISSIS- -OMISSIS- in Comune di -OMISSIS- connesso con la presenza di manufatti privi di titolo abilitativo. Richiesta di intervento di protezione civile finalizzato allo sgombero delle aree”; nota da intendersi quale atto presupposto, pur se non conosciuto perché non allegato all’ordinanza contingibile e urgente notificata; 3) tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; quanto ai motivi aggiunti del 15.11.2023, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) l’ordinanza sindacale della Città di -OMISSIS-, registro generale n. -OMISSIS- del 26.07.2023, avente a oggetto “Ordinanza contingibile e urgente per incolumità pubblica - elevato rischio idraulico in località -OMISSIS- -OMISSIS-”, notificata a mano a -OMISSIS- in data 27 luglio 2023 alle ore 16:27, con la quale è stato ordinato l’immediato sgombero totale e l’allontanamento delle persone che a qualsiasi titolo si trovino nei manufatti che insistono nel tratto compreso tra il ponte della -OMISSIS- e la foce del fiume -OMISSIS-, nonché l’immediata interdizione al transito e sosta di qualsiasi mezzo, ex art. 47 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, fatta eccezione di quelli riportati nel 1° Comma lettere a), b) e c), nel tratto compreso tra il ponte della -OMISSIS- e la foce del fiume -OMISSIS-; 2) la nota della Regione Lazio, Direzione regionale Lavori pubblici Stazione unica appaltante, Risorse idriche e Difesa del suolo – Area Vigilanza e Bacini idrografici, assunta al protocollo generale dell'Ente con n. -OMISSIS- del 25.07.2023, recante a oggetto “Segnalazione e situazione di elevato rischio idraulico in località foce -OMISSIS- in Comune di -OMISSIS- connesso con la presenza di manufatti privi di titolo abilitativo. Richiesta di intervento di protezione civile finalizzato allo sgombero delle aree”; 3) tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente del 26 luglio 2023 che disponeva lo sgombero dei manufatti e l’allontanamento delle persone, nonché l’interdizione al transito e alla sosta nel tratto fluviale interessato; nota regionale del 25 luglio 2023 di segnalazione del rischio idraulico e richiesta di intervento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il presidente e una socia dell’associazione sportiva hanno impugnato l’ordinanza del Comune e la nota presupposta della Regione Lazio, con cui era stato ordinato l’immediato sgombero e l’allontanamento delle persone dai manufatti presso la foce del fiume, oltre all’interdizione di transito e sosta. L’associazione occupava l’area in forza di concessioni demaniali risalenti al 1964 e successive, ma attendeva il rinnovo; sosteneva di avere continuato a versare i canoni e di utilizzare i manufatti per la pesca e le attività sportive. Ha dedotto difetto di legittimazione dell’ordinanza ex art. 54 d.lgs. 267/2000 e insussistenza di un rischio idraulico attuale, concreto e non fronteggiabile con strumenti ordinari; carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e sproporzione dello sgombero; violazione dell’art. 96 r.d. 523/1904, ritenuto non applicabile a manufatti preesistenti e su palafitte; mancanza di un valido titolo per l’autotutela esecutiva ex art. 823 c.c. e violazione delle garanzie procedimentali, anche per omessa comunicazione di avvio; disparità di trattamento rispetto agli stabilimenti balneari e ad altri manufatti. Con i motivi aggiunti hanno riproposto e integrato le censure, contestando in particolare la nota regionale, i sopralluoghi e la valutazione dell’uso residenziale dei manufatti. Hanno inoltre prodotto documentazione regionale del 2026 relativa a un procedimento concessorio e agli indennizzi per occupazione senza titolo, sostenendo che essa confermerebbe la compatibilità dei capanni e l’assenza di una preclusione al rinnovo.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo legittima l’ordinanza. La situazione di pericolo era attuale nel luglio 2023: la valutazione regionale del rischio idraulico, gli accertamenti e la collocazione dei manufatti presso l’argine, insieme alla possibile permanenza di persone, fornivano elementi sufficienti a giustificare la misura preventiva. L’attualità del pericolo va valutata al momento dell’adozione e non è esclusa dalla risalenza della classificazione dell’area o dall’assenza di recenti esondazioni; la prevenzione non deve attendere il verificarsi dell’evento. Il ricorso a un’ordinanza contingibile e urgente era giustificato perché gli strumenti ordinari di pianificazione e la definizione del rapporto concessorio non avrebbero assicurato una salvaguardia immediata. La misura è stata ritenuta proporzionata: non disponeva demolizione né definiva i diritti concessori, ma rimuoveva la presenza di persone dall’area esposta; i ricorrenti non hanno indicato una concreta misura alternativa, immediatamente praticabile e altrettanto efficace. Le contestazioni sulla nota regionale e sui sopralluoghi non hanno dimostrato l’erroneità degli accertamenti; la perizia del 1994 e le fotografie non provavano la situazione dei luoghi nel 2023, né la mancata produzione di ulteriori atti preparatori dimostrava l’assenza di istruttoria. La motivazione per relationem era sufficiente, essendo la nota regionale identificata con precisione e richiamata nelle sue risultanze essenziali. L’omessa comunicazione di avvio era giustificata dalle specifiche esigenze di celerità indicate nell’ordinanza. L’art. 96 r.d. 523/1904 tutela la sicurezza idraulica e la fascia prossima agli argini; l’antichità dei manufatti e la loro collocazione su palafitte non dimostravano la conformità alla disciplina. La concessione del 1964 non costituiva titolo attuale e la pendenza del rinnovo non legittimava l’occupazione. I documenti del 2026 erano inconferenti rispetto al rischio idraulico oggetto dell’ordinanza; la censura di disparità non poteva fondarsi su eventuali provvedimenti di segno contrario illegittimi. La dedotta inammissibilità dei motivi aggiunti per tardività è stata segnalata solo incidentalmente e non ha costituito la ragione della decisione. Spese compensate per la particolarità e novità del caso.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
Ai fini dell’esercizio del potere di ordinanza, rileva l’attualità del pericolo al momento dell’adozione del provvedimento, non necessariamente la novità della fonte del rischio.
Il potere sindacale contingibile e urgente può essere esercitato anche per una situazione di pericolo nota o risalente, se essa permane ed è attuale al momento dell’adozione e richiede una misura immediata per la salvaguardia dell’incolumità.
art. 96 r.d. 523/1904
La disposizione vieta le fabbriche a distanza inferiore a quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località e, in mancanza, a distanza inferiore a dieci metri dagli argini. La sua finalità è assicurare il libero deflusso delle acque, preservare la funzionalità degli argini e consentire le operazioni di manutenzione.
La disciplina idraulica tutela la sicurezza e la funzionalità degli argini; la risalenza dei manufatti o la loro collocazione su palafitte non basta a escluderne l’applicazione o a dimostrare la conformità alla distanza prescritta.
art. 823 c.c.
La concessione demaniale, risalente al 1964, non può essere ritenuta attuale, mentre la successiva fase istruttoria finalizzata al rinnovo della detta concessione è inidonea a legittimare un qualche titolo in capo ai ricorrenti. Per converso, è legittimo l’esercizio da parte dell’Ente del potere di autotutela esecutoria, previsto dall’art. 823 c.c.
Una concessione demaniale risalente e una procedura di rinnovo ancora pendente non costituiscono, di per sé, titolo attuale idoneo a legittimare la protrazione dell’occupazione; in tale situazione è legittimo l’esercizio dell’autotutela esecutoria sul bene demaniale.
art. 3 l. 241/1990
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando le motivazioni di una decisione amministrativa risultano da altro atto oggetto di richiamo, è sufficiente che l’atto presupposto sia indicato negli estremi in modo preciso; la motivazione del provvedimento per relationem rende comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
La motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiamato è identificato con precisione e consente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
art. 7 l. 241/1990
L’art. 7 della legge n. 241/1990 prevede l’obbligo di comunicazione dell’avvio ma non quando sussistano ragioni di urgenza derivanti da particolari esigenze di celerità.
La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrono esigenze di celerità; nel caso deciso, il rischio di piene improvvise, la presenza di persone nell’area e l’impossibilità di assicurare un efficace allertamento giustificavano l’urgenza.
Massime di principio
- Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti può essere esercitato anche rispetto a una fonte di pericolo nota o risalente, purché il pericolo sia attuale al momento dell’adozione e richieda una risposta immediata; il decorso del tempo, da solo, non elimina il potere di intervento.
- La contingibilità richiede che i rimedi ordinari siano assenti o non adeguati a fronteggiare tempestivamente il pericolo, mentre l’urgenza consiste nell’impossibilità materiale di differire l’intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve. La misura può avere funzione preventiva e non deve attendere il verificarsi dell’evento dannoso.
- La proporzionalità di una misura urgente va valutata in relazione al pericolo concretamente accertato, alla finalità immediata e alla tempestività necessaria. La mera prospettazione astratta di alternative meno incisive non dimostra la sproporzione se non si indica una misura concretamente praticabile, altrettanto tempestiva ed efficace.
- La motivazione per relationem è adeguata quando l’atto presupposto è identificato con precisione e il provvedimento espone gli elementi essenziali che consentono di comprendere le ragioni della decisione; non è necessario riprodurre integralmente ogni elemento tecnico acquisito.
- Una concessione demaniale risalente e una domanda di rinnovo ancora in istruttoria non costituiscono, da sole, un titolo attuale per proseguire l’occupazione del bene demaniale.
- La censura di disparità di trattamento non può fondarsi sul confronto con provvedimenti di segno contrario quando questi possano essere illegittimi.
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