Sentenza del 11/06/2020 n. 464 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul rifiuto di concedere al soggetto passivo, che non ha insinuato il proprio credito nella procedura di fallimento instaurata nei confronti del debitore, il diritto alla alla riduzione dell'IVA. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 90 e 273 - Base imponibile - Riduzione - Diniego - Non pagamento - Soggetto passivo che non ha insinuato il proprio credito nella procedura di fallimento instaurata nei confronti del debitore - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Effetto diretto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rifiuto di riconoscere a X*** la riduzione dell'IVA per crediti non riscossi verso due società, i cui fallimenti si erano conclusi nel giugno 2013. X*** aveva rettificato l'IVA per EUR 272.471 nella dichiarazione relativa ad aprile 2014, ma non aveva insinuato i crediti nelle procedure fallimentari; secondo il diritto sloveno, tale omissione ne aveva comportato l'estinzione. Dopo il rigetto della rettifica da parte dell'amministrazione tributaria e del giudice amministrativo di primo grado, la Corte suprema slovena ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva IVA consentisse di negare la riduzione per la mancata insinuazione, anche quando fosse dimostrato che i crediti non sarebbero stati riscossi, e quali conseguenze derivassero dall'incompatibilità della disciplina nazionale.
La decisione
La Corte di giustizia dell'Unione europea, Settima Sezione, ha accolto la posizione di principio di X***: l'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 273 della direttiva 2006/112 ostano al diniego della riduzione dell'IVA per la sola mancata insinuazione del credito, anche se il contribuente dimostra che l'insinuazione non avrebbe consentito di riscuoterlo. Nel caso concreto, l'estinzione definitiva dei crediti e la chiusura dei fallimenti escludevano che si trattasse di un semplice non pagamento incerto o temporaneo. La Corte ha ritenuto che il requisito nazionale, applicato in modo automatico, eccedesse quanto necessario per tutelare il gettito, almeno quando l'insinuazione non avrebbe prodotto alcun recupero; non ha invece esaminato l'ipotesi di motivi ragionevoli per l'omessa insinuazione, perché non risultava pertinente ai fatti dedotti. Ha inoltre stabilito che il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme alla direttiva e, se ciò non è possibile, disapplicare la norma nazionale incompatibile, poiché l'articolo 90, paragrafo 1, ha effetto diretto. La pronuncia pregiudiziale non ha liquidato le spese del procedimento principale, rimesse al giudice nazionale; le spese degli altri soggetti intervenuti davanti alla Corte non sono rifuse.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 90, paragrafo 1
Tale disposizione costituisce l'espressione di un principio fondamentale della direttiva IVA, secondo il quale la base imponibile è costituita dalla controprestazione realmente percepita, ed il cui corollario consiste nel fatto che l'amministrazione tributaria non può percepire a titolo dell'IVA un importo superiore a quello che il soggetto passivo aveva percepito.
Quando, dopo l'operazione, la controprestazione non è stata percepita in modo definitivo, la base imponibile e l'IVA dovuta devono essere ridotte. La disposizione impone il riconoscimento della riduzione, pur lasciando agli Stati membri un margine sulle modalità e formalità, e ha effetto diretto.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 90, paragrafo 2
Tuttavia, tale facoltà di deroga, che è strettamente limitata ai casi di non pagamento totale o parziale, è fondata sull'idea secondo cui il non pagamento della controprestazione può, in alcune circostanze e in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro in questione, essere difficile da verificare oppure avere carattere puramente temporaneo.
La deroga è diretta a fronteggiare l'incertezza o la temporaneità della riscossione, non consente di escludere la riduzione quando l'irrecuperabilità è definitiva. L'estinzione definitiva dell'obbligazione del debitore non costituisce «non pagamento» ai fini della deroga.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 273
Le misure idonee ad evitare evasioni o elusioni fiscali possono in via di principio derogare al rispetto delle norme relative alla base imponibile soltanto entro i limiti strettamente necessari per raggiungere tale obiettivo specifico. Infatti, esse devono incidere il meno possibile sugli obiettivi e sui principi della direttiva IVA e non possono, pertanto, essere utilizzate in modo tale da rimettere in discussione la neutralità dell'IVA.
Gli Stati membri possono imporre formalità e obblighi per riscuotere correttamente l'imposta e prevenire le evasioni, ma tali misure devono essere proporzionate e non compromettere la neutralità dell'IVA. Il diniego automatico della riduzione per mancata insinuazione è eccessivo se il contribuente prova che l'insinuazione non avrebbe consentito alcun recupero.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 288, terzo comma, TFUE
Nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare quest'ultimo in tutta la misura del possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva in parola al fine di raggiungere il risultato da questa perseguito e, dunque, di conformarsi all'articolo 288, terzo comma, TFUE.
Il giudice nazionale deve tentare un'interpretazione del diritto interno coerente con il testo e lo scopo della direttiva; l'obbligo opera entro i limiti delle possibilità interpretative del diritto nazionale.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 90, paragrafo 1, in relazione all'effetto diretto
Sebbene tale articolo lasci dunque agli Stati membri un certo margine di discrezionalità allorché essi stabiliscono le misure che permettono di determinare l'importo della riduzione, la Corte ha statuito che tale circostanza non pregiudica il carattere preciso e incondizionato dell'obbligo di riconoscere la riduzione della base imponibile nei casi contemplati dall'articolo suddetto. Quest'ultimo, pertanto, soddisfa le condizioni per produrre un effetto diretto.
Il margine nazionale sulle modalità di attuazione non elimina l'obbligo preciso e incondizionato di riconoscere la riduzione nei casi coperti dall'articolo. Se un'interpretazione conforme non è possibile, il giudice deve disapplicare la normativa nazionale incompatibile.
Massime di principio
- Se un credito commerciale è divenuto definitivamente irrecuperabile, il soggetto passivo può in linea di principio ridurre la base imponibile IVA; l'amministrazione non può esigere l'imposta su una controprestazione mai percepita.
- Gli Stati possono richiedere formalità ragionevoli, come l'insinuazione del credito in una procedura concorsuale, per verificare l'irrecuperabilità e tutelare il gettito. Tali formalità non possono però comportare un diniego automatico quando il contribuente dimostra che, anche adempiendole, non avrebbe riscosso il credito.
- Il mancato pagamento solo temporaneo o incerto può rientrare nella deroga prevista dall'articolo 90, paragrafo 2; una definitiva riduzione o estinzione dell'obbligazione del debitore va invece distinta da tale ipotesi e ricade nella regola di riduzione dell'articolo 90, paragrafo 1.
- Per prevenire frodi, le autorità possono adottare misure mirate e proporzionate, ma non presumere in via generale che ogni omissione di una formalità dimostri frode o giustifichi la perdita del diritto alla riduzione.
- Quando una disposizione nazionale contrasta con una norma UE dotata di effetto diretto, il giudice deve prima cercare un'interpretazione conforme e, se impossibile, disapplicare la norma nazionale incompatibile.
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