Corte di giustizia, Ordinanza C-618/22
Order of the Vice-President of the Court of 30 November 2022. — European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) v European Aluminium Association (EAA) and European Commission. — Appeal – Intervention – Admissibility of the appeal – Appeal under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union – Appeal brought out of time. — Case C-618/22 P(I)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato irricevibile l’appello di Euranimi contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto la sua domanda di intervento in un giudizio in materia di dazi antidumping. Ha chiarito che un simile provvedimento non è impugnabile ex articolo 56 dello Statuto, ma solo ex articolo 57, entro due settimane più 10 giorni per la distanza. Poiché l’appello era stato proposto oltre tale termine e senza giustificazioni, è stato respinto come tardivo.
Inammissibilità di un appello avverso il rigetto di un intervento dinanzi al Tribunale, perché proposto ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e, comunque, fuori termine rispetto al breve termine di cui all’articolo 57.
La questione giuridica
Se un ricorso proposto contro l’ordinanza del Tribunale che respinge una domanda di intervento possa essere validamente introdotto ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia; in subordine, se tale impugnazione sia tempestiva ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto, tenuto conto del termine di due settimane, aumentato di 10 giorni per la distanza.
Principio di diritto
Un appello avverso l’ordinanza del Tribunale che respinge una domanda di intervento non può essere proposto ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, poiché tale ordinanza non rientra tra le decisioni impugnabili in quella sede; il rimedio corretto è l’articolo 57 dello Statuto, che prevede un termine di due settimane, prorogato di 10 giorni per la distanza. Se il ricorso è depositato dopo tale termine e il ricorrente non deduce circostanze eccezionali o errore scusabile, l’impugnazione è irricevibile per tardività.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE
- Articolo 51 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Inammissibilità dell’appello contro il rigetto dell’intervento per tardività
La pronuncia è un’ordinanza del Vicepresidente della Corte di giustizia resa nell’ambito di un ricorso per cassazione proposto da Euranimi contro un’ordinanza del Tribunale che aveva respinto la sua domanda di intervento nel giudizio principale promosso da EAA contro la Commissione in materia di sospensione di dazi antidumping su prodotti piani di alluminio originari della Cina.
Fatti e procedimento principale
EAA aveva proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 della Commissione, che sospendeva i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784. Euranimi aveva chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione, ma il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di interesse ad agire/intervenire.
Impugnazione proposta da Euranimi
Euranimi chiedeva alla Corte di:
- annullare l’ordinanza del Tribunale;
- ammetterla a intervenire nel procedimento T‑782/21;
- condannare EAA alle spese relative sia alla domanda di intervento sia all’appello. La Commissione chiedeva il rigetto dell’impugnazione e la condanna di Euranimi alle spese.
Normativa processuale rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, che consente l’impugnazione delle decisioni del Tribunale solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dallo Statuto;
- l’articolo 56 dello Statuto, che disciplina gli appelli contro le decisioni finali del Tribunale e contro le decisioni che definiscono in parte il merito o una questione processuale di incompetenza o irricevibilità;
- l’articolo 57 dello Statuto, che prevede un ricorso specifico e accelerato per chi veda respinta la propria domanda di intervento, da proporre entro due settimane dalla notifica;
- l’articolo 51 del regolamento di procedura della Corte, che aggiunge 10 giorni per la distanza.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’ordinanza con cui il Tribunale respinge una domanda di intervento non rientra tra le decisioni impugnabili ex articolo 56 dello Statuto:
- non chiude il procedimento dinanzi al Tribunale;
- non definisce, neppure parzialmente, il merito della controversia;
- non decide una questione processuale relativa a un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. Richiamando la propria giurisprudenza recente, la Corte ribadisce che non è ammesso eludere il regime speciale dell’articolo 57 ricorrendo all’articolo 56. Ammettere il contrario priverebbe di effetto utile il termine abbreviato di due settimane previsto per l’impugnazione del rigetto dell’intervento.
Tardività del ricorso
La Corte verifica poi la tempestività dell’impugnazione alla luce dell’articolo 57 dello Statuto. Poiché l’ordinanza del Tribunale era stata notificata a Euranimi il 15 luglio 2022, il termine di due settimane, aumentato di 10 giorni per la distanza, era ormai decorso quando il ricorso è stato depositato il 26 settembre 2022. Euranimi non aveva fornito spiegazioni sulla data di deposito né invocato circostanze imprevedibili, forza maggiore o errore scusabile.
Decisione e spese
La Corte conclude che l’appello dev’essere dichiarato irricevibile. Quanto alle spese, applica le regole ordinarie del procedimento d’impugnazione e condanna Euranimi, soccombente, a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della Commissione.
Principio affermato
Il rigetto da parte del Tribunale di una domanda di intervento può essere impugnato solo ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto, entro il termine breve ivi previsto; un ricorso proposto sulla base dell’articolo 56 è inidoneo e, se depositato oltre il termine dell’articolo 57, è irricevibile per tardività.
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