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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-611/21

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 novembre 2022. — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un accessorio per telecomandi senza fili – Motivo di nullità – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – Obbligo di motivazione – Articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali. — Causa T-611/21

Giurisprudenza europea62021TJ0611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo un disegno o modello comunitario relativo a un accessorio per telecomandi senza fili. La censura decisiva riguarda il difetto di motivazione sull’ammissione di prove e argomenti prodotti per la prima volta in sede di ricorso amministrativo. Il Tribunale afferma che la commissione doveva spiegare perché tali elementi fossero stati accolti, anche d’ufficio, e che la mancata contestazione della loro ammissione non la dispensava da tale obbligo.

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato: obbligo della commissione di ricorso di motivare l’ammissione di prove prodotte per la prima volta in appello e applicazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO, nel procedimento di nullità di un disegno o modello comunitario, possa prendere in considerazione fatti e prove addotti per la prima volta dinanzi ad essa senza motivare espressamente l’ammissione, e se la mancata contestazione di tale ammissione da parte dell’altra parte esoneri la commissione dall’obbligo di motivazione; in subordine, se il disegno o modello fosse nullo perché le sue caratteristiche erano determinate unicamente dalla funzione tecnica.

Principio di diritto

La commissione di ricorso dell’EUIPO, quando decide se ammettere fatti o prove prodotti per la prima volta dinanzi ad essa in un procedimento di nullità di un disegno o modello, deve esercitare il proprio potere discrezionale e motivare in modo autosufficiente le ragioni dell’ammissione, verificando i criteri dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, applicabile per analogia in forza dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. La mancata contestazione della ricezione di tali elementi da parte dell’altra parte non esonera la commissione da tale obbligo; l’omissione di motivazione integra violazione dell’articolo 41 della Carta e comporta l’annullamento della decisione, senza che sia necessario esaminare il merito sulla nullità per funzione tecnica.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 8, paragrafo 1, 25, paragrafo 1, lettera b), 52, 55-60, 61, 62, 63, paragrafi 1 e 2, 108
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c)
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 27, paragrafo 4
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 188
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 190, paragrafo 2

Nullità di un disegno o modello comunitario e obbligo di motivazione della commissione di ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo un disegno o modello comunitario registrato per un accessorio destinato a telecomandi senza fili. Il Tribunale si concentra principalmente sul regime di ammissione delle prove nuove nel procedimento di ricorso amministrativo dinanzi all’EUIPO e sul relativo obbligo di motivazione.

Fatti e svolgimento del procedimento

La ricorrente aveva ottenuto la registrazione del disegno o modello nel 2017 per prodotti classificati nella classe 14.03 di Locarno, descritti come accessori per telecomandi senza fili. Successivamente, ESSAtech aveva chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, deducendo che le caratteristiche del prodotto erano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ma la commissione di ricorso aveva accolto il gravame di ESSAtech, annullato la decisione di primo grado e dichiarato nullo il disegno o modello. Secondo la commissione, tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto erano imposte dalla funzione tecnica del dispositivo, consistente nell’interrompere l’alimentazione di un telecomando quando non è in uso.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente deduceva due motivi:

  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, nonché dell’articolo 41 della Carta;
  • violazione dell’articolo 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002, sempre in combinato con l’articolo 41 della Carta.

Il Tribunale ha esaminato in via prioritaria il secondo motivo, relativo al trattamento delle prove e degli argomenti presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Tali elementi erano stati introdotti da ESSAtech con la memoria di ricorso amministrativo e comprendevano, tra l’altro, immagini di circuiti integrati, un video YouTube, immagini di modelli anteriori e una descrizione del prodotto.

Regime delle prove nuove nel procedimento di nullità

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, nei procedimenti di nullità l’esame dell’EUIPO è limitato ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti, ma che l’articolo 63, paragrafo 2, consente all’EUIPO di non tenere conto dei fatti o delle prove non addotti in tempo utile. Da tale formulazione deriva un ampio potere discrezionale dell’ufficio, che deve però essere esercitato in modo motivato.

Il Tribunale collega questa disciplina all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, applicabile anche ai ricorsi in materia di disegni o modelli comunitari in forza dell’articolo 108 del regolamento n. 6/2002. Ne consegue che la commissione di ricorso può accogliere prove nuove solo se:

  • a un primo esame, esse possono essere rilevanti per l’esito della causa;
  • non sono state prodotte tempestivamente per valide ragioni.

Obbligo di motivazione e controllo giurisdizionale

Il punto centrale della sentenza è che la commissione di ricorso, quando decide di avvalersi del potere discrezionale di ammettere prove nuove, deve motivare la propria decisione in modo tale da consentire alle parti di comprendere le ragioni dell’ammissione e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio sindacato.

Il Tribunale afferma che la motivazione deve risultare dal testo della decisione stessa e non può essere integrata successivamente dall’EUIPO in sede contenziosa, salvo circostanze eccezionali inesistenti nel caso di specie. La decisione impugnata non spiegava perché le prove nuove fossero state ammesse né dimostrava la verifica dei requisiti dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

Irrilevanza della mancata contestazione da parte della ricorrente

L’EUIPO sosteneva che, poiché la ricorrente non aveva contestato l’ammissione delle prove nuove dinanzi alla commissione di ricorso, quest’ultima non era tenuta a motivarla espressamente. Il Tribunale respinge l’argomento: l’obbligo di motivazione e di controllo d’ufficio deriva dalla corretta applicazione del diritto dell’Unione e non può dipendere dall’iniziativa processuale della controparte.

Il Tribunale sottolinea inoltre che l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 persegue un interesse generale di efficienza e corretta gestione del procedimento, sicché le parti non possono disporre dell’esame del rispetto delle regole sull’ammissione delle prove.

Esito e dispositivo

Il Tribunale conclude che la decisione della commissione di ricorso era viziata da difetto di motivazione quanto all’ammissione delle prove e degli argomenti nuovi. Questa violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta è sufficiente, da sola, a giustificare l’annullamento della decisione.

Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione impugnata e condanna l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e di quelle indispensabili sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Non essendo necessario esaminare il primo motivo, il Tribunale non si pronuncia nel merito sulla presunta nullità del disegno o modello per funzione tecnica.

Principio affermato

La commissione di ricorso dell’EUIPO deve motivare l’eventuale ammissione di fatti e prove prodotti per la prima volta in appello, dimostrando di avere applicato i criteri normativi pertinenti; la mancanza di contestazione da parte della controparte non elimina tale obbligo. Un difetto di motivazione su questo punto comporta l’annullamento della decisione, anche se il merito della nullità non viene esaminato.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualeprocedimento amministrativo europeoobbligo di motivazionenullità per funzione tecnica

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