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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-221/21

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 novembre 2022. — Repubblica italiana contro Commissione europea. — FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regime di aiuti per superficie – Rettifiche finanziarie – Nozione di “prati permanenti” – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 499/2014. — Causa T-221/21

Giurisprudenza europea62021TJ0221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso dell’Italia contro una decisione di rettifica finanziaria nel settore agricolo. Ritiene errata l’interpretazione della Commissione sulla nozione di prato permanente e annulla la rettifica del 2% relativa agli aiuti per superficie 2017. Conferma invece la rettifica legata ai ritardi nei pagamenti del 2015, escludendo sia la violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 907/2014 sia il legittimo affidamento.

Rettifica finanziaria FEAGA/FEASR: illegittimità della rettifica forfettaria del 2% fondata anche sull’erronea applicazione della nozione di "prato permanente"; legittima invece la rettifica relativa ai ritardi di pagamento del 2015.

La questione giuridica

1) Se la Commissione abbia interpretato correttamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nella definizione di "prato permanente", in particolare quanto ai terreni pascolabili rientranti nelle prassi locali consolidate. 2) Se, conseguentemente, la rettifica forfettaria del 2% applicata per gli aiuti per superficie del 2017 fosse sproporzionata e viziata da errore di motivazione/valutazione. 3) Se la disciplina dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 consenta di considerare prorogato il termine di pagamento e se, in ogni caso, la Repubblica italiana potesse invocare il legittimo affidamento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2021/261 nella parte in cui imponeva all’Italia una rettifica forfettaria del 2% per gli aiuti per superficie del 2017, perché la Commissione aveva erroneamente applicato la nozione di "prato permanente" dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1307/2013 e tale errore aveva inciso sulla valutazione complessiva del rischio finanziario e sulla scelta della rettifica forfettaria in luogo di una rettifica puntuale. Il Tribunale ha invece respinto il ricorso quanto alla rettifica relativa ai ritardi di pagamento del 2015, chiarendo che l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 907/2014 non proroga il termine di pagamento del 30 giugno, ma consente solo di modulare l’applicazione delle riduzioni per i pagamenti tardivi, e che non risultavano assicurazioni precise idonee a fondare un legittimo affidamento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
  • Articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Regolamento delegato (UE) n. 907/2014
  • Articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014
  • Articolo 5, paragrafi 1-4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014
  • Articoli 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Rettifica finanziaria FEAGA/FEASR: prato permanente e ritardi di pagamento

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica italiana contro la decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione. La controversia concerne due rettifiche finanziarie: una relativa agli aiuti per superficie dell’anno di domanda 2017 e una relativa ai ritardi di pagamento del 2015.

Fatti e procedimento

La Commissione aveva escluso dal finanziamento dell’Unione due importi principali: EUR 67 368 272,99 per l’indagine AA/2017/013/IT e EUR 72 032 377,96 per l’indagine CEB/2018/057. Nel primo caso, la Commissione contestava il modo in cui l’Italia aveva definito e registrato i "prati permanenti" nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, ritenendo che ciò avesse inciso sui controlli, sui calcoli delle superfici ammissibili e sulla regolarità dei pagamenti. Nel secondo caso, la Commissione applicava riduzioni ai pagamenti diretti effettuati in ritardo oltre il termine del 30 giugno 2016, in base all’articolo 5 del regolamento delegato n. 907/2014.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, sulla definizione di "prato permanente";
  • l’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, sulla liquidazione e sulle rettifiche finanziarie;
  • l’articolo 75 e l’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013, sui termini di pagamento e sull’ammissibilità delle spese tardive;
  • il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 640/2014, per i profili tecnici dei controlli e delle superfici ammissibili;
  • il regolamento delegato (UE) n. 907/2014, in particolare l’articolo 5, relativo alle riduzioni per ritardi di pagamento;
  • gli articoli 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sui controlli incrociati.

Primo motivo: nozione di "prato permanente"

L’Italia sosteneva che la Commissione avesse interpretato in modo errato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1307/2013, poiché la disciplina consente agli Stati membri di includere tra i prati permanenti anche i terreni pascolabili rientranti nelle prassi locali consolidate, senza dover necessariamente assimilare in blocco tali superfici ai prati con copertura erbosa predominante.

Il Tribunale ricostruisce la disposizione come idonea a comprendere tre categorie di superfici ammissibili:

  • terreni dedicati alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
  • terreni con altre specie, segnatamente arbustive o arboree, purché l’erba e le altre piante erbacee restino predominanti;
  • terreni pascolabili che rientrano nelle prassi locali consolidate, quando l’erba e le altre piante erbacee non sono tradizionalmente predominanti.

Ragionamento del Tribunale sulla nozione di prato permanente

Il Tribunale osserva che l’Italia aveva scelto, nella propria normativa nazionale, di includere tra i prati permanenti i terreni pascolabili rientranti nelle prassi locali tradizionali, definendo criteri di ammissibilità legati anche all’effettiva accessibilità e all’effettivo pascolamento. Tale impostazione è ritenuta conforme al diritto dell’Unione, perché il regolamento n. 1307/2013 lascia agli Stati membri la facoltà, e non l’obbligo, di includere tali superfici e di distinguere tra superfici diverse sulla base delle specificità locali.

Il Tribunale rileva inoltre che la Commissione aveva assunto che l’approccio italiano rendesse ammissibili superfici inaccessibili o non tradizionalmente pascolate; ma tale premessa è respinta, perché la disciplina nazionale prevedeva criteri di accessibilità e il sistema proporzionale per detrarre gli elementi non ammissibili. Ne consegue che la Commissione aveva indebitamente concluso per un’erronea applicazione della nozione di prato permanente.

Effetti dell’errore sulla rettifica finanziaria del 2017

Quanto all’eccezione di inoperatività sollevata dalla Commissione, il Tribunale la respinge: l’errore sulla nozione di prato permanente non era isolato, ma aveva inciso sulla valutazione globale del rischio finanziario, sui controlli amministrativi, sulla determinazione delle superfici massime ammissibili e sulla scelta della Commissione di applicare una rettifica forfettaria anziché puntuale. Poiché l’Italia aveva fornito una quantificazione precisa del rischio massimo e l’annullamento dell’errore avrebbe imposto un riesame dell’importo, la rettifica del 2% non poteva essere mantenuta.

Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte in cui applica alla Repubblica italiana una rettifica forfettaria di EUR 67 368 272,99 per l’anno di domanda 2017.

Quarto motivo: ritardi di pagamento e articolo 5 del regolamento delegato n. 907/2014

Per la seconda rettifica, l’Italia sosteneva che la Commissione avesse interpretato in modo errato l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 907/2014, ritenendo tardivi anche i pagamenti effettuati tra il 1° luglio e il 15 ottobre 2016 e applicando indebitamente la riserva del 5%. L’Italia invocava anche il legittimo affidamento, richiamando le dichiarazioni della Commissione e la procedura di conciliazione.

Ragionamento del Tribunale sui ritardi di pagamento

Il Tribunale chiarisce che il meccanismo dell’articolo 5 del regolamento delegato n. 907/2014 si articola in tre fasi: identificazione dei pagamenti tardivi rispetto al termine del 30 giugno, eventuale applicazione delle riduzioni e, solo successivamente, possibilità di modulare tali riduzioni ai sensi del paragrafo 4. La deroga non modifica però il termine di pagamento fissato dall’articolo 75 del regolamento n. 1306/2013.

Pertanto, la Commissione aveva correttamente applicato la disciplina, limitando la deroga alle riduzioni e non al termine stesso. Non esisteva, dunque, alcuna base per considerare prorogato il termine al 15 ottobre 2016 o per spostare in avanti il momento di calcolo della riserva del 5%.

Legittimo affidamento

Il Tribunale respinge anche la censura relativa al legittimo affidamento. Le comunicazioni della Commissione avevano sempre precisato che il termine di pagamento restava il 30 giugno 2016 e che la deroga riguardava solo l’applicazione delle riduzioni. Non vi erano quindi assicurazioni precise, incondizionate e concordanti tali da ingenerare un affidamento tutelabile. Anche il comunicato stampa richiamato dall’Italia non proveniva in modo univoco da un’istituzione dell’Unione, mentre il parere dell’organo di conciliazione si limitava a constatare difficoltà di applicazione senza avallare la tesi italiana.

Decisione e spese

Il ricorso è accolto solo in parte. La decisione di esecuzione (UE) 2021/261 è annullata limitatamente alla rettifica forfettaria di EUR 67 368 272,99 relativa agli aiuti per superficie concessi in Italia per l’anno di domanda 2017. Per il resto, il ricorso è respinto. In ragione dell’accoglimento parziale, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

  • la nozione di "prato permanente" dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1307/2013 consente agli Stati membri una certa discrezionalità tecnica nella qualificazione delle superfici pascolabili tradizionali;
  • una rettifica forfettaria non può essere mantenuta se l’errore su una componente essenziale della valutazione ha inciso sulla determinazione complessiva del rischio finanziario;
  • l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 907/2014 deroga alla sola ripartizione temporale delle riduzioni, non al termine di pagamento;
  • il legittimo affidamento richiede assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, conformi alle norme applicabili.

Come è indicizzato

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