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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-401/21

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 30 novembre 2022. — KN contro Parlamento europeo. — Diritto istituzionale – Membro del CESE – Procedura di discarico per l’esecuzione del bilancio del CESE per l’esercizio 2019 – Risoluzione del Parlamento che indica il ricorrente come l’autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Tutela dei dati personali – Presunzione d’innocenza – Obbligo di riservatezza – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli. — Causa T-401/21

Giurisprudenza europea62021TJ0401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso di annullamento contro la risoluzione del Parlamento sul discarico del CESE, nella parte in cui questa identifica il ricorrente come autore di molestie psicologiche, perché tale passaggio non è un atto impugnabile autonomamente. Accoglie invece la ricevibilità del ricorso risarcitorio, ma lo respinge nel merito, escludendo qualsiasi illecito del Parlamento in materia di dati personali, presunzione di innocenza, riservatezza OLAF, buona amministrazione e proporzionalità. Ne deriva la condanna del ricorrente alle spese.

Ricorso contro gli atti di discarico del Parlamento: irricevibilità dell’annullamento e rigetto della domanda di risarcimento per assenza di illecito.

La questione giuridica

Se la parte della risoluzione del Parlamento sul discarico che identifica il ricorrente come autore di molestie psicologiche sia un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; in subordine, se la sua pubblicazione integri una violazione del diritto alla protezione dei dati personali, della presunzione di innocenza, dell’obbligo di riservatezza delle indagini OLAF, del diritto a una buona amministrazione e del principio di proporzionalità, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

Principio di diritto

La parte di una risoluzione del Parlamento adottata nell’ambito della procedura di discarico che si limiti a richiamare e riassumere conclusioni dell’OLAF, senza costituire il fondamento necessario del dispositivo di discarico, non è autonomamente impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; la persona interessata conserva tuttavia la via del ricorso risarcitorio. Sul merito, la pubblicazione dei dati personali dell’interessato è lecita se necessaria al controllo parlamentare dell’esecuzione del bilancio e al controllo delle misure adottate dal destinatario del discarico; la menzione, in termini sostanzialmente fattuali e misurati, delle conclusioni dell’OLAF non viola né la presunzione di innocenza né la riservatezza delle indagini, e non integra neppure una violazione del dovere di imparzialità o della proporzionalità. Mancando quindi l’illegittimità del comportamento del Parlamento, la domanda di risarcimento è respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 14 TUE
  • Articolo 15 TFUE
  • Articolo 37, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 262, paragrafo 2, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 2, CEDU
  • Articolo 10 regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 12, paragrafo 2, regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 17, paragrafo 4, regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Discarico del CESE e menzione di molestie psicologiche

La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto da un membro del CESE contro la decisione e la risoluzione del Parlamento europeo relative al discarico per l’esecuzione del bilancio 2019 del CESE. Il ricorrente contestava in particolare la parte della risoluzione che lo indicava come autore di comportamenti configuranti molestie psicologiche, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno morale.

Fatti rilevanti e contesto istituzionale

Il ricorrente era membro del CESE e presidente del gruppo dei datori di lavoro fino all’ottobre 2020. Dopo una denuncia, l’OLAF aveva aperto un’indagine nel dicembre 2018 e, nel gennaio 2020, aveva trasmesso una relazione conclusiva al Parlamento e alla procura federale belga, raccomandando misure nei confronti del CESE e l’avvio di un’azione giudiziaria a livello nazionale. Nel 2020 il Parlamento aveva già rinviato e poi rifiutato il discarico per l’esercizio 2018, criticando le carenze del CESE nel dare seguito alla relazione OLAF. Nel 2021, invece, il Parlamento ha concesso il discarico per il 2019, accompagnandolo con una risoluzione che conteneva osservazioni critiche sul comportamento del ricorrente e sulle conseguenze amministrative e finanziarie per il CESE.

Domande proposte

Il ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento della decisione di discarico e della risoluzione del Parlamento;
  • il risarcimento di EUR 100 000 per il danno morale;
  • la condanna del Parlamento alle spese. Il Parlamento eccepiva l’irricevibilità sia dell’annullamento sia del risarcimento e, in subordine, l’infondatezza di entrambe le domande.

Ricevibilità del ricorso di annullamento

Il Tribunale osserva che il ricorrente non contestava il dispositivo con cui il Parlamento aveva concesso il discarico al CESE, ma soltanto i passaggi della risoluzione nei quali era identificato come autore di molestie psicologiche. Ricorda quindi il principio secondo cui solo il dispositivo di un atto è idoneo a produrre effetti giuridici lesivi; la motivazione, di per sé, non è impugnabile, salvo che costituisca il fondamento necessario del dispositivo.

Nel caso di specie, le osservazioni sul ricorrente non erano il fondamento necessario della decisione di concedere il discarico al CESE. Di conseguenza, tali affermazioni non potevano essere impugnate autonomamente con ricorso di annullamento. Il Tribunale respinge quindi la domanda di annullamento come irricevibile, precisando che ciò non priva l’interessato della possibilità di ricorrere per responsabilità extracontrattuale ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE.

Ricevibilità della domanda risarcitoria

Pur essendo collegata alla domanda di annullamento, la domanda di risarcimento è stata ritenuta ricevibile. Il Tribunale distingue infatti le ipotesi in cui il danno derivi da un atto definitivo che avrebbe potuto essere impugnato tempestivamente, situazioni nelle quali la giurisprudenza tende a impedire l’elusione dei termini di ricorso. Qui, invece, la domanda di annullamento era stata respinta per mancanza di atto impugnabile, non per tardiva impugnazione di un atto definitivo. La domanda risarcitoria poteva dunque essere esaminata nel merito.

Responsabilità extracontrattuale: quadro generale

Per l’insorgere della responsabilità dell’Unione, il Tribunale ricorda le tre condizioni cumulative: illegittimità del comportamento dell’istituzione, esistenza di un danno e nesso causale tra comportamento e danno. Se manca una sola di tali condizioni, la domanda va respinta senza esaminare le altre.

Il ricorrente fondava l’illegittimità su quattro censure: violazione della normativa sui dati personali, violazione della presunzione di innocenza, violazione dell’obbligo di riservatezza delle indagini OLAF e violazione del principio di buona amministrazione e di proporzionalità.

Prima censura: protezione dei dati personali

Il Tribunale esamina il trattamento dei dati personali del ricorrente alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725. Ricorda che il Parlamento, nell’ambito della funzione di controllo democratico dell’esecuzione del bilancio ai sensi dell’articolo 319 TFUE e dell’articolo 14 TUE, dispone di un ampio margine discrezionale nel determinare le osservazioni da formulare nella procedura di discarico.

La pubblicazione dei dati del ricorrente è ritenuta necessaria perché il Parlamento doveva controllare il seguito dato dal CESE alle osservazioni relative all’esercizio 2018 e valutare l’efficacia delle misure adottate per evitare il ripetersi di simili situazioni. Inoltre, la gravità delle conseguenze finanziarie e amministrative delle inefficienze rilevate giustificava la menzione del caso. Il Tribunale valorizza anche il principio di trasparenza del bilancio sancito dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046 e la funzione democratica della pubblicità delle informazioni sulla gestione delle risorse pubbliche.

Conclude che il trattamento dei dati personali del ricorrente era lecito e necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, per cui non vi è violazione del regolamento 2018/1725.

Seconda censura: presunzione di innocenza

Quanto alla presunzione di innocenza, il Tribunale richiama l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta e l’articolo 6, paragrafo 2, CEDU. Precisa che il principio vale non solo nel processo penale, ma anche per altre autorità pubbliche, che non possono presentare una persona come colpevole prima di una condanna definitiva. Tuttavia, tali autorità possono informare il pubblico su indagini in corso, purché lo facciano con discrezione e in termini misurati.

Nel caso concreto, al momento della risoluzione impugnata non vi era alcuna condanna del ricorrente, ma il Tribunale esclude comunque la violazione del principio. Rileva che la risoluzione si limitava a richiamare le conclusioni dell’OLAF in modo sostanzialmente fattuale. L’unico passaggio criticato in modo specifico era il punto 75 della versione francese, che parlava di un soggetto “giudicato responsabile”: il Tribunale ammette che la formulazione è inesatta, ma la interpreta alla luce del contesto e delle altre versioni linguistiche, nelle quali non compare un riferimento a una “sentenza” in senso giudiziario. Ne conclude che non vi è stata anticipazione del giudizio penale né violazione della presunzione di innocenza.

Terza censura: riservatezza delle indagini OLAF

Il ricorrente contestava sia la presunta divulgazione, da parte dell’OLAF, di informazioni riservate alla Cocobu, sia il successivo richiamo di tali informazioni nella risoluzione del Parlamento. Il Tribunale dichiara irricevibile la parte della censura diretta contro l’OLAF, perché il convenuto nel giudizio era il Parlamento e non la Commissione, alla quale l’OLAF fa capo.

Quanto al Parlamento, il Tribunale osserva che l’obbligo di riservatezza è collegato alla presunzione di innocenza, ma non impedisce a un’istituzione di richiamare, nel quadro del controllo di bilancio, le principali conclusioni di una relazione OLAF. Il Parlamento aveva ricevuto tali informazioni nell’esercizio dei propri poteri di controllo sul bilancio ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento 883/2013. Di conseguenza, la menzione delle conclusioni OLAF nella risoluzione non viola la riservatezza.

Quarta censura: buona amministrazione e proporzionalità

Il ricorrente sosteneva che il Parlamento avesse mancato di imparzialità e avesse agito in modo sproporzionato identificandolo in un documento rivolto al CESE. Il Tribunale ricorda che l’articolo 41 della Carta non attribuisce un diritto autonomo e generale, ma si concreta in specifiche garanzie, tra cui l’imparzialità soggettiva e oggettiva.

Nel caso di specie, la semplice menzione del ricorrente come autore di molestie, in linea con la relazione OLAF, non dimostra né pregiudizi personali di membri del Parlamento né un dubbio legittimo sull’imparzialità oggettiva. Quanto alla proporzionalità, il ricorrente non ha sviluppato un argomento autonomo rispetto a quello già esaminato in materia di protezione dei dati personali. Anche questa censura viene quindi respinta.

Esito e spese

Non essendo stata dimostrata alcuna illegittimità del comportamento del Parlamento, il Tribunale respinge integralmente la domanda di risarcimento senza esaminare il danno e il nesso causale. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna infine il ricorrente alle spese.

Principi pratici ricavabili

La pronuncia è rilevante perché chiarisce che, in materia di discarico, il Parlamento può menzionare conclusioni OLAF e dati personali di un membro di un’istituzione, purché ciò avvenga nel quadro del controllo di bilancio, in termini misurati e funzionali al controllo dell’uso dei fondi pubblici. Al tempo stesso, la sentenza delimita la tutela impugnatoria: i passaggi motivazionali non autonomamente produttivi di effetti giuridici non sono, di regola, suscettibili di annullamento come tali, mentre la tutela può essere fatta valere sul terreno della responsabilità extracontrattuale, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

Materiediscarico di bilancioresponsabilità extracontrattuale dell’unioneprotezione dei dati personalipresunzione di innocenzapubblicità e riservatezza delle indagini olaf

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