Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-617/22

Order of the Vice-President of the Court of 30 November 2022. — European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) v European Aluminium Association (EAA) and European Commission. — Appeal – Intervention – Admissibility of the appeal – Appeal under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union – Appeal brought out of time. — Case C-617/22 P(I)

Giurisprudenza europea62022CO0617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Vicepresidente della Corte ha dichiarato irricevibile l’impugnazione proposta da Euranimi contro il rigetto della sua domanda di intervento nel giudizio EAA/Commissione. La Corte ha chiarito che un simile provvedimento non è impugnabile ex articolo 56 dello Statuto, ma solo ai sensi dell’articolo 57, entro il termine breve di due settimane più dieci giorni per la distanza. Il ricorso, depositato il 26 settembre 2022 contro un’ordinanza notificata il 15 luglio 2022, era quindi tardivo.

Inammissibilità di un ricorso per cassazione proposto ex articolo 56 dello Statuto contro il rigetto di un intervento, nonché tardività del ricorso rispetto al termine breve previsto dall’articolo 57 dello Statuto.

La questione giuridica

Se un’ordinanza del Tribunale che respinge una domanda di intervento possa essere impugnata ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia; in caso negativo, se il ricorso debba essere riqualificato ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto e, quindi, se sia stato proposto nel termine di due settimane, maggiorato del termine in ragione della distanza.

Principio di diritto

Un ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale che respinge una domanda di intervento non può essere validamente proposto ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, perché tale ordinanza non costituisce né una decisione definitiva né una decisione che definisce, anche solo in parte, il merito o una questione di incompetenza/inammissibilità; esso rientra invece nell’articolo 57 dello Statuto, soggetto al termine breve di due settimane, prorogato di dieci giorni per ragione della distanza. Poiché il ricorso è stato depositato ben oltre tale termine e senza allegazioni di forza maggiore, caso fortuito o errore scusabile, è stato dichiarato irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 51 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784

Inammissibilità del ricorso per impugnazione tardiva contro il rigetto dell’intervento

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Euranimi contro l’ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2022 che aveva respinto la sua domanda di intervento nel procedimento promosso da EAA contro la Commissione in materia di dazio antidumping su prodotti piani di alluminio provenienti dalla Cina. La Vicepresidente della Corte ha esaminato anzitutto la base giuridica dell’impugnazione e la sua tempestività.

Fatti e procedimento principale

EAA aveva proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784, che imponeva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piani di alluminio originari della Repubblica popolare cinese. Euranimi aveva chiesto di intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione, ma il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di interesse ad intervenire.

Motivo di ricorso e base normativa invocata

Nel ricorso in impugnazione Euranimi deduceva un unico motivo, relativo alla violazione del secondo comma dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia. Tuttavia, la Corte ha osservato che il ricorso era stato formalmente presentato sulla base dell’articolo 56 dello Statuto, disposizione che disciplina le impugnazioni avverso determinate decisioni del Tribunale.

La Corte ha richiamato anche:

  • l’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE;
  • gli articoli 56 e 57 dello Statuto;
  • l’articolo 51 del regolamento di procedura della Corte, sul termine in ragione della distanza;
  • gli articoli 138 e 184 del regolamento di procedura, per le spese.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte ha distinto nettamente l’ambito degli articoli 56 e 57 dello Statuto. Ha ricordato che l’articolo 56 consente il ricorso contro:

  • le decisioni definitive del Tribunale;
  • le decisioni che definiscono solo in parte il merito;
  • le decisioni che definiscono una questione processuale relativa a incompetenza o irricevibilità.

Un’ordinanza che respinge una domanda di intervento, invece, non chiude il procedimento né decide il merito, neppure in parte. Essa incide solo sullo status di interveniente, senza riguardare una questione di incompetenza o di irricevibilità. Di conseguenza, un simile provvedimento non è impugnabile ai sensi dell’articolo 56.

La Corte ha inoltre evidenziato che ammettere il contrario svuoterebbe di contenuto l’articolo 57 dello Statuto, che prevede espressamente per chi vede respinta la propria domanda di intervento un termine di due settimane per proporre ricorso. Tale termine, maggiorato di dieci giorni per ragione della distanza, sarebbe eluso se si potesse utilizzare il termine più lungo dell’articolo 56.

Verifica della tardività

Pur ritenendo il ricorso non proponibile ex articolo 56, la Corte lo ha esaminato come se fosse stato proposto ex articolo 57. Poiché l’ordinanza impugnata era stata notificata il 15 luglio 2022, il termine utile scadeva due settimane e dieci giorni dopo tale data. Il ricorso era stato depositato solo il 26 settembre 2022, dunque manifestamente fuori termine.

La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva fornito alcuna spiegazione sulla data di deposito, né invocato circostanze imprevedibili, forza maggiore o errore scusabile.

Dispositivo e spese

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile. Quanto alle spese, ha applicato l’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 1: poiché la Commissione aveva chiesto la condanna alle spese e Euranimi era risultata soccombente, quest’ultima è stata condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle della Commissione.

Principio affermato

L’impugnazione di un’ordinanza del Tribunale che respinge una domanda di intervento non può essere proposta ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte, ma solo ai sensi dell’articolo 57 entro il termine breve previsto da tale disposizione. Se tale termine non è rispettato e non sono dedotti elementi idonei a giustificarne il superamento, il ricorso è irricevibile.

Come è indicizzato

Materiecontenzioso unionaleintervento nel processoammissibilità dell'impugnazionetermine processualedazi antidumping

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.