Cassazione Penale, Sentenza n. 01302/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione a Vincenzo Pirino (179 giorni di custodia cautelare) e condannato il Ministero al pagamento di euro 23.864,98. Il Ministero deduceva due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 314 c.p.p. per avere la Corte omesso di valutare se Pirino avesse dato causa, con dolo o colpa grave, alla sua custodia cautelare (in particolare per la disponibilità, seppure non esclusiva, del terreno in cui furono rinvenuti armi e stupefacente e per l'ammissione, in interrogatorio, della detenzione di munizioni); (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 315 c.p.p. in ordine alla quantificazione dell'indennizzo (uso del criterio aritmetico con aumento del 10% per incensuratezza e mancata considerazione del comportamento colposo del richiedente).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato che la Corte d'appello non ha motivato sulla condotta di Pirino (comproprietà del terreno e ammissione della detenzione di munizioni), condotta che poteva integrare colpa grave e aver indotto la falsa apparenza di responsabilità penalmente rilevante. Perciò la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria (demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese). Non è stata decisa nel merito la questione della quantificazione dell'indennizzo, che dovrà essere riesaminata in sede di rinvio se necessario.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che esclude il diritto all'equa riparazione quando il soggetto ha dato causa, con dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare. La Corte interpreta che la colpa grave può emergere anche da condotte non costituenti reato e va valutata ex ante se tali condotte hanno ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del reato.
art. 315 cod. proc. pen.
Norma relativa alla quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione. Nel processo la Corte indica che la determinazione del quantum deve essere adeguatamente motivata; il ricorso lamentava che la Corte d'appello non ha considerato la condotta colposa del richiedente ai fini della taxatio.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Causa di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e contraddittorietà. La Corte ha applicato tale criterio per censurare la mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, delle condotte rilevanti ai fini dell'esclusione del diritto all'indennizzo.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa alla detenzione a fini di spaccio di stupefacenti; citata nella ricostruzione dei reati contestati al ricorrente e utile per individuare le ragioni dell'intervento dell'autorità.
art. 648 cod. pen.
Norma sul reato di ricettazione; richiamata tra le imputazioni originarie ai fini della valutazione complessiva degli elementi che portarono alla misura cautelare.
art. 697 cod. pen.
Norma sulla detenzione abusiva di munizioni; rilevante nel caso perché Pirino aveva ammesso la detenzione di cartucce, fatto ritenuto significativo dalla Cassazione ai fini della possibile colpa grave.
artt. 10 e 12 L. n. 497/1974 e art. 23, comma 3, L. n. 110/1975
Norme relative a detenzione illegale di armi e armi clandestine, indicate tra le contestazioni originarie che giustificavano la perquisizione e la restrizione cautelare.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve valutare la condotta del richiedente con giudizio ex ante, autonomo rispetto al processo penale, per stabilire se dolo o colpa grave abbiano determinato la 'falsa apparenza' di responsabilità e quindi la custodia cautelare.
- La colpa grave può derivare sia da comportamenti extraprocedimentali sia da condotte tenute nel procedimento (es. ammissioni, silenzi consapevoli, frequentazioni ambigue) e non richiede necessariamente che tali condotte costituiscano reato.
- Le ammissioni rese dall'imputato (per es. in sede di interrogatorio) o la disponibilità di luoghi dove sono stati rinvenuti materiali illeciti sono elementi che il giudice della riparazione deve considerare e motivare espressamente quando valuta l'eventuale causa ostativa al risarcimento.
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su circostanze rilevanti (es. comportamento del richiedente idoneo a costituire colpa grave), la sentenza può essere annullata in cassazione e rinviata per nuovo esame.
- Quanto alla quantificazione dell'indennizzo, il criterio aritmetico è frequente ma la determinazione del quantum richiede motivazione adeguata e può tener conto, se rilevante e motivato, del comportamento del richiedente (compresi elementi che possano ridurre o escludere il diritto).
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