Ordinanza n. 25/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera n. 928, adottata dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella seduta del 4 luglio 2025, avente ad oggetto: “LR 22/2006, ART 5, COMMA 2 BIS. TRASFERIMENTO IN DELEGA DI FUNZIONI A PROMOTURISMO FVG DELL’AREA DEMANIALE MARITTIMA CONTRADDISTINTA AL N. 212 DAL VIGENTE P.U.D. LIGNANO SABBIADORO”; - di ogni altro atto alla suddetta delibera presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento: b) alla nota prot. n. 0354853/P/GEN, dd. 13.5.2025, prot. n. 420 – SP/2025 – DIREZ, a firma dell’Assessore regionale al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione Autonoma FVG, avente ad oggetto “Avvio concertazione propedeutica all’attuazione dell’art. 5, comma 2 bis, della LR 22/2006 in relazione alla concessione rilasciata alla GE.TUR. Gestioni Turistiche Assistenziali Società Cooperativa A.R.L., gestita in delega di funzioni da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro (PUD vigente concessione n. 212) e alla concessione rilasciata alla società Mario Andreatta di Andreatta Mario Enrico & C. s.n.c. (PUD concessione n. 195), gestita dalla Regione”; c) alla nota dd. 17.5.2025, c_e584.c_e584. REGISTRO UFFICIALE.U.0021452. 19-05-2025, a firma del Sindaco e di sei assessori del Comune di Lignano Sabbiadoro, avente ad oggetto: “Vs. nota dd. 13.05.2025 – Avvio concertazione ex art. 5, c. 2 bis L.R. 22/2006”; d) alla nota prot. n. 0397474/P/GEN, prot. n. 434 – SP/2025 – Direz, dd. 29.5.2025, a firma dell’Assessore regionale al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione Autonoma FVG, avente ad oggetto: “Concertazione propedeutica all’attuazione dell’articolo 5, comma 2bis, della LR 22/2006 in relazione alla concessione rilasciata alla GE.TUR. Gestioni Turistiche Assistenziali Società Cooperativa A.R.L., gestita in delega di funzioni da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro (PUD vigente concessione n. 212) e alla concessione rilasciata alla società Mario Andretta di Andretta Mario Enrico & C. s.n.c. (PUD vigente concessione n. 195), gestita dalla Regione”; e) alla nota prot. n. 0445320/P/GEN dd. 19.6.2025, a firma del Direttore centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione Autonoma FVG, avente ad oggetto: “Variante di aggiornamento del Piano di Utilizzo del Demanio marittimo statale ad uso turistico ricreativo. Concertazione propedeutica al rientro di aree demaniali marittime nella disponibilità della Regione F.V.G. ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis, della LR 22/2006 – Concessione rilasciata alla GE.TUR Gestioni Turistiche Assistenziali Società Cooperativa A.R.L., gestita in delega di funzioni da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro (PUD vigente concessioni n. 212). Comunicazione intesa”; - nonché, per quanto occorrer possa e nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente giudizio: f) della deliberazione della Giunta Comunale di Lignano Sabbiadoro n. 122, assunta nella seduta del 17.5.2025; g) della determinazione n. 415, dd. 19.5.2025, del Responsabile pro tempore dell’U.O. Demanio del Comune di Lignano Sabbiadoro, avente ad oggetto: “Sospensione cautelare amministrativa della procedura selettiva di cui all’Avviso n. 17 relativo alla concessione demaniale marittima n. 212 del P.U.D. vigente, ai sensi dell’art. 21-quater della L. 241/1990 e s.m.i.”; h) della nota prot. n. 0602378/P/GEN, dd. 5.9.2025, a firma del Direttore centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi; i) del verbale prot. n. 1117/VERB dd. 4.8.2024 (non conosciuto dalla ricorrente), sottoscritto dalla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, con il quale il Comune di Lignano Sabbiadoro ha provveduto alla consegna dell’area del demanio marittimo statale contraddistinta al n. 212 dal vigente P.U.D. di Lignano Sabbiadoro a Promo Turismo FVG, in qualità di soggetto delegato all’esercizio delle funzioni tecniche e amministrative sul medesimo ambito demaniale, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, lettera d bis), della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22. Verbale citato nella nota di cui al precedente punto h); m) (rectius l) del verbale n. 1162/VERB dd. 11.08.2025 (non conosciuto dalla ricorrente), con il quale l’area di demanio marittimo statale contraddistinta al n. 212 dal vigente P.U.D. di Lignano Sabbiadoro, è stata consegnata alla Regione e, per essa, a PromoTurismo FVG, in qualità di soggetto delegato all’esercizio delle funzioni tecniche e amministrative sul medesimo ambito demaniale, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, lettera d bis), della Legge Regionale 13 novembre 2006, n. 22. Verbale citato nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca della procedura selettiva di cui all’Avviso n. 17 relativo alla concessione demaniale marittima n. 212 del P.U.D. vigente, dd. 17.9.2025, n. 830, a firma del responsabile del servizio edilizia e territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro; n) (rectius m) della delibera della Giunta Regione FVG del 27 settembre 2024, n. 1432, avente ad oggetto: “Avvio percorso di aggiornamento del PUD e del percorso di formazione del PODMAR”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TILIAVENTUM A.S.D. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA il 14/11/2025: - della Determinazione n. 974, dd. 28 ottobre 2025, a firma del Responsabile del Settore Edilizia e Territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, avente ad oggetto: “Revoca della procedura selettiva di cui all’Avviso n. 17 relativo alla concessione demaniale marittima n. 212 del P.U.D. vigente, ai sensi dell’art. 21-quinques della L. 241/1990 e s.m.i.”; - di ogni altro atto alla suddetta determinazione presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento: alla Determinazione n. 830, dd. 17 settembre 2025, a firma del Responsabile del Settore Edilizia e Territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, avente ad oggetto: “Avvio del procedimento di revoca della procedura selettiva di cui all’Avviso n. 17 relativo alla concessione demaniale marittima n. 212 del P.U.D. vigente, ai sensi dell’art. 21-quinques della L. 241/1990 e s.m.i.”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TILIAVENTUM A.S.D. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA il 2/2/2026: - del decreto del direttore generale di PromoTurismoFVG n. 128 del 23 dicembre 2025, avente ad oggetto: “Definizione delle linee di indirizzo per la gestione del demanio marittimo statale, di cui al Verbale di attivazione della delega di funzioni a PromoTurismoFVG n. 1162/VERB dd. 11.08.2025”; - del Piano di Gestione del demanio marittimo 1162/Verb. dd. 11 agosto 2025 in Comune di Lignano Sabbiadoro, approvato con il decreto di cui al punto precedente e ad esso allegato; - dell’atto con il quale è stato disposto il differimento al 31.12.2026 della scadenza della concessione demaniale marittima attualmente in essere per il PUD 212, citato, senza alcun riferimento temporale e/o numerico, a pag. 8 della memoria di costituzione dd. 8.1.2026 della Regione FVG, non depositato, né conosciuto dall’associazione ricorrente; - della nota prot. n. 730007 dd. 23 ottobre 2025, del Servizio Demanio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, citata a pag. 3 del Piano di Gestione del PUD 212, nella quale sarebbe indicato che rientra tra le competenze dell’ente gestore (PromoTurismoFVG) la definizione dei sotto-ambiti all’interno dell’area demaniale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego implicito di tutela cautelare rispetto agli atti regionali e comunali incidenti sulla procedura selettiva per la concessione demaniale marittima PUD n. 212, inclusa la revoca della procedura e gli atti di trasferimento della gestione dell’area a PromoTurismoFVG
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, una serie di atti regionali e comunali relativi all’area demaniale marittima individuata dal PUD di Lignano Sabbiadoro con il numero 212. Tra gli atti contestati figurano la delibera regionale di trasferimento in delega delle funzioni a PromoTurismoFVG, gli atti della concertazione tra Regione e Comune, la sospensione e successiva revoca della procedura selettiva indetta con l’Avviso n. 17, nonché il decreto di PromoTurismoFVG recante le linee di indirizzo e il piano di gestione dell’area. L’associazione ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati, sostenendo di essere stata in procinto di presentare un’offerta entro il termine previsto e di vantare una qualificata aspettativa a partecipare alla procedura e ad aspirare all’affidamento della concessione. Il TAR ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare riproposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti, riservando ogni valutazione sull’ammissibilità della domanda e sul merito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Ha ritenuto che la ricorrente non abbia allegato uno specifico danno grave e irreparabile. Non costituiscono, secondo il Collegio, danno cautelativamente rilevante né il differimento dell’udienza pubblica, resosi necessario in conseguenza della proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti, né la possibilità che PromoTurismoFVG adotti nelle more ulteriori atti eventualmente impugnabili. Parimenti, non è sufficiente la prospettiva che l’affidamento della concessione possa intervenire dopo la stagione balneare 2026 o anche successivamente. Il TAR ha quindi negato la sospensione, senza pronunciarsi definitivamente sull’ammissibilità delle domande, sulla legittimità degli atti impugnati o sul merito delle censure. Ogni statuizione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata alla decisione definitiva. La trattazione del ricorso introduttivo e dei due ricorsi per motivi aggiunti è stata fissata all’udienza pubblica del 4 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità del periculum in mora.
art. 21-quater l. 241/1990
Richiamato quale base normativa dell’atto comunale di sospensione cautelare amministrativa della procedura selettiva; non è stato oggetto di esame decisorio in questa ordinanza.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato quale base normativa della determinazione comunale di revoca della procedura selettiva; la relativa legittimità non è stata decisa nella fase cautelare.
art. 5 l.r. Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22
Richiamato negli atti impugnati quale fondamento del trasferimento o della delega di funzioni amministrative e tecniche relative all’area demaniale marittima a PromoTurismoFVG; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mera prospettiva di un differimento della decisione di merito, anche quando comporti il rischio che l’amministrazione adotti ulteriori atti potenzialmente impugnabili, non integra di per sé un danno grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
- L’aspettativa di partecipare a una procedura per l’affidamento di una concessione non esonera il ricorrente dall’onere di allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio cautelare; la mera possibilità che l’affidamento intervenga dopo una determinata stagione o periodo operativo non è sufficiente, in assenza di ulteriori elementi concreti, a integrare il periculum in mora.
- Quando il giudice respinge la domanda cautelare per carenza del periculum in mora, può riservare alla fase di merito ogni valutazione sull’ammissibilità delle domande, sulla legittimità degli atti impugnati e sulle ulteriori questioni controverse.
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